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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 847/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 386/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000024710001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il contribuente chiede riformarsi la sentenza impugnata e per l'effetto annullare l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni. In subordine ricalcolare l'imposta di registro sull'importo indicato nella scrittura privata nella misura massima dell'1%. In ogni caso annullare le sanzioni. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'avviso di liquidazione.
Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione con il quale veniva liquidata l'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 2471/21 del Tribunale di Genova R.G. n. 7767/2021, oltre sanzioni ed interessi, avente ad oggetto la scrittura privata di riconoscimento di debito del 5/7/2019. In tale scrittura di riconoscimento di debito i sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2 riconoscevano il debito nella somma di euro 61.500,00 nei confronti dell'attuale contribuente e formulavano una dilazione rateale sino all'anno 2026.
L'Ufficio applicava l'aliquota del 3% ex art. 8 lett. b) Tariffa P.I. sulla somma di euro 42.750,00, somma ancora a debito, oltre alla sanzione per omessa registrazione della scrittura privata minimo edittale del
120% dell'imposta liquidata.
Nel ricorso il contribuente fa acquiescenza relativamente all'importo di euro 1.283,00 relativo alla liquidazione dell'imposta di registro sul debito mentre contestava la tassazione del 3% sulla scrittura privata in quianto sarebbero assenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 22 DPR 131/86 e neppure quelli per l'applicazione dell'art. 6 DPR 131/86 in quanto il deposito della scrittura privata di riconoscimento di debito non é avvenuta per finalità amministrative ma per lo svolgimento di una procedura giudiziaria.
Contestava, inoltre, l'applicazione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva le legittimità dell'avviso di liquidazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tassazione della dichiarazione ricognitiva di debito ai sensi dell'art. 22 TUR. 2) Erroneità della sentenza con riferimento al secondo motivo di impugnazione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'ipotesi d'uso della scrittura privata di ricognizione di debito. 3) illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si costituisce in giuidizio l'Agenzia delle entrate che contesta i motivi di appello e ribadisce la legittimità dell'avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sulla tassazione della scrittura privata di riconoscimento di debito allegata al ricorso per ingiunzione. Nulla quaestio sull'imposta di registro del 3% applicata sul decreto ingiuntivo n.
2471/21 emesso dal Tribunale di Genova nella procedura di ingiunzione R.G. n. 7767/21 avanzata dal sig. Ricorrente_1 nei confronti dei sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2 Orbene ad avviso del Collegio la scrittura di ricognizione di debito di cui alla produzione del ricorso per ingiunzione ha natura meramente dichiarativa in quanto si limita a confermare una obbligazione che già esisteva. Trattasi, pertanto, di una dichiarazione di scienza a cui và applicato l'art. 4, parte II della Tariffa che prevede la registrazione a misura fissa, in caso d'uso, delle scritture private non autenticate aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass. n.15268/2021). come nel caso di specie costituendo
"un atto dichiarativo relativo a beni o rapporti di qualsiasi natura".
In sostanza seguendo l'interpretazione della Suprema Corte in alcune pronuncie (Cass 481/2018 - Cass.
n. 15268/2021) la ricognizione di debito sarebbe "una mera dichiarazione di scienza e non di volontà che si limita a dare evidenza dello status quo dei rapporti giuridici preesistenti utilizzandoli soltanto a livello probatorio , senza variare la realtà preesistente. la fattispecie, pertanto, dovrebbe essere assoggettata ad imposta fissa quale "atto non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".
Nella specie, pertanto, l'atto ricognitivo và tassato in misura fissa. Annulla le sanzioni irrogate.
la sentenza di primo grado và pertanto riformata.Le spese possono essere compensate vista la controvertibilità della materia.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello dichiara dovuta l'imposta sull'atto ricognitivo nella misura fissa.
Annulla le sanzioni irrogate. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 847/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 386/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000024710001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il contribuente chiede riformarsi la sentenza impugnata e per l'effetto annullare l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni. In subordine ricalcolare l'imposta di registro sull'importo indicato nella scrittura privata nella misura massima dell'1%. In ogni caso annullare le sanzioni. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'avviso di liquidazione.
Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione con il quale veniva liquidata l'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 2471/21 del Tribunale di Genova R.G. n. 7767/2021, oltre sanzioni ed interessi, avente ad oggetto la scrittura privata di riconoscimento di debito del 5/7/2019. In tale scrittura di riconoscimento di debito i sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2 riconoscevano il debito nella somma di euro 61.500,00 nei confronti dell'attuale contribuente e formulavano una dilazione rateale sino all'anno 2026.
L'Ufficio applicava l'aliquota del 3% ex art. 8 lett. b) Tariffa P.I. sulla somma di euro 42.750,00, somma ancora a debito, oltre alla sanzione per omessa registrazione della scrittura privata minimo edittale del
120% dell'imposta liquidata.
Nel ricorso il contribuente fa acquiescenza relativamente all'importo di euro 1.283,00 relativo alla liquidazione dell'imposta di registro sul debito mentre contestava la tassazione del 3% sulla scrittura privata in quianto sarebbero assenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 22 DPR 131/86 e neppure quelli per l'applicazione dell'art. 6 DPR 131/86 in quanto il deposito della scrittura privata di riconoscimento di debito non é avvenuta per finalità amministrative ma per lo svolgimento di una procedura giudiziaria.
Contestava, inoltre, l'applicazione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva le legittimità dell'avviso di liquidazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tassazione della dichiarazione ricognitiva di debito ai sensi dell'art. 22 TUR. 2) Erroneità della sentenza con riferimento al secondo motivo di impugnazione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'ipotesi d'uso della scrittura privata di ricognizione di debito. 3) illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si costituisce in giuidizio l'Agenzia delle entrate che contesta i motivi di appello e ribadisce la legittimità dell'avviso di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sulla tassazione della scrittura privata di riconoscimento di debito allegata al ricorso per ingiunzione. Nulla quaestio sull'imposta di registro del 3% applicata sul decreto ingiuntivo n.
2471/21 emesso dal Tribunale di Genova nella procedura di ingiunzione R.G. n. 7767/21 avanzata dal sig. Ricorrente_1 nei confronti dei sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2 Orbene ad avviso del Collegio la scrittura di ricognizione di debito di cui alla produzione del ricorso per ingiunzione ha natura meramente dichiarativa in quanto si limita a confermare una obbligazione che già esisteva. Trattasi, pertanto, di una dichiarazione di scienza a cui và applicato l'art. 4, parte II della Tariffa che prevede la registrazione a misura fissa, in caso d'uso, delle scritture private non autenticate aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass. n.15268/2021). come nel caso di specie costituendo
"un atto dichiarativo relativo a beni o rapporti di qualsiasi natura".
In sostanza seguendo l'interpretazione della Suprema Corte in alcune pronuncie (Cass 481/2018 - Cass.
n. 15268/2021) la ricognizione di debito sarebbe "una mera dichiarazione di scienza e non di volontà che si limita a dare evidenza dello status quo dei rapporti giuridici preesistenti utilizzandoli soltanto a livello probatorio , senza variare la realtà preesistente. la fattispecie, pertanto, dovrebbe essere assoggettata ad imposta fissa quale "atto non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".
Nella specie, pertanto, l'atto ricognitivo và tassato in misura fissa. Annulla le sanzioni irrogate.
la sentenza di primo grado và pertanto riformata.Le spese possono essere compensate vista la controvertibilità della materia.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello dichiara dovuta l'imposta sull'atto ricognitivo nella misura fissa.
Annulla le sanzioni irrogate. Spese compensate.