Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 151
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tassazione della dichiarazione ricognitiva di debito ai sensi dell'art. 22 TUR

    La Corte ritiene che la scrittura di ricognizione di debito abbia natura meramente dichiarativa, confermando un'obbligazione preesistente. Pertanto, deve essere applicato l'art. 4, parte II della Tariffa, che prevede la registrazione a misura fissa in caso d'uso delle scritture private non autenticate aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza con riferimento al secondo motivo di impugnazione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'ipotesi d'uso della scrittura privata di ricognizione di debito

    La Corte ritiene che la scrittura di ricognizione di debito abbia natura meramente dichiarativa e debba essere tassata in misura fissa.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    La Corte annulla le sanzioni irrogate.

  • Accolto
    Ricalcolo imposta di registro

    La Corte dispone la tassazione in misura fissa per l'atto ricognitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 151
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 151
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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