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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2184/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ag.entrate - IS - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3225/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060013942530000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il contribuente La TE EB in primo grado aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
298202090000075290000 notificata il 23.01.2020, relativa alla cartella di pagamento n.
29820060013942530000 notificata – secondo ER – nel 2007/2008, per complessivi € 6.868,76.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella, in quanto
ER non si era costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate–IS ha quindi proposto appello deducendo:
erroneità della sentenza;
prova della notifica della cartella tramite avviso di ricevimento;
possibilità di produrre nuovi documenti in appello ex art. 58 d.lgs. 546/1992; regolarità della PEC;
irrilevanza della mancata firma digitale sulle copie;
infondatezza della prescrizione in quanto vi sarebbe stato atto interruttivo del 08/07/2019.
Il contribuente ha depositato controdeduzioni, insistendo per il rigetto dell'appello e riproponendo tutte le eccezioni assorbite in primo grado:
— inesistenza giuridica dell'intimazione per omessa sottoscrizione (art. 20 CAD),
— inesistenza della notifica via PEC,
— omessa allegazione della cartella,
— prescrizione decennale (cartella 2007 – intimazione 2020),
— carenza motivazionale sugli interessi,
— nullità della pretesa per omesso deposito del titolo presupposto.
L'agenzia delle entrate chiamata nel giudizio di appello da ER non si è costituita in giudizio
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente si osserva che in primo grado il ricorso fu notificato a diPec
anziché all'indirizzo PEC primario a cui vanno indirizzate le notifica di atti del Email_4 Email_5 .
Sempre in via preliminare si osserva che la sentenza di primo grado non motiva l'accoglimento del ricorso
(non indicando neanche l'eventuale principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. che viene desunto indirettamente nell'atto di appello da ER) limitandosi a evidenziare come ER non si sia costituita.
La stessa presenta forti connotazioni di invalidità.
1. Sulla produzione documentale in secondo grado L'art. 58 d.lgs. 546/1992 - con riferimento ai ricorsi o agli appelli depositati prima del 4.1.24 - consente alle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello.. Già la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27474 del 30 dicembre 2016 della quinta sezione (Pres. Botta, Rel. Nominativo_1) aveva affrontato la questione riconoscendo alla parte resistente in appello il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Ritenuta ammissibile la documentazione prodotta in grado di appello, si prende atto che l'Agenzia delle
Entrate – IS ha esercitato tale facoltà depositando:
avviso di ricevimento della cartella;
copia della relata di notifica;
estratto di ruolo;
atti interruttivi.
La Corte ritiene tali documenti ammissibili e pienamente idonei a provare la notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata.
La motivazione della sentenza di primo grado – fondata solo sull'assenza di prova della notific della cartelal che comunque non ha approfondito la questione della notifica del ricorso alla controparte attraverso un indirizzo PEc non primario – deve quindi essere riformata.
2. Sulla prova della notifica
Dalla documentazione prodotta, si rileva che l'avviso di ricevimento reca i dati necessari a provare la consegna del plico;
la relata depositata consente di collegare l'avviso alla cartella;
l'estratto di ruolo conferma l'iscrizione; gli atti interruttivi dimostrano la continuità della pretesa.
La Corte pertanto considera dimostrata la regolare notifica della cartella di pagamento.
3. Sulle residue eccezioni del contribuente appelalto non scrutinate dal giudice di primo grado:
inesistenza della PEC;
omessa sottoscrizione digitale;
omessa allegazione;
difetti motivazionali;
prescrizione; si osserva che esse sono infondate, perché:
1. l'atto era regolarmente notificato e conosciuto dal destinatario;
2. la cartella era già divenuta definitiva;
la nuova documentazione supera integralmente le contestazioni.
Poiché in appello ER ha prodotto integralmente la documentazione probatoria, e poiché tale produzione
è decisiva ai fini dell'accoglimento del gravame, l'appello va accolto, con conseguente riforma totale della sentenza impugnata.
Compensa le spese di secondo grado in ragione della singolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Sicilia
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – IS. Compensa le spese Palermo 16.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2184/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ag.entrate - IS - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3225/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060013942530000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il contribuente La TE EB in primo grado aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
298202090000075290000 notificata il 23.01.2020, relativa alla cartella di pagamento n.
29820060013942530000 notificata – secondo ER – nel 2007/2008, per complessivi € 6.868,76.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella, in quanto
ER non si era costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate–IS ha quindi proposto appello deducendo:
erroneità della sentenza;
prova della notifica della cartella tramite avviso di ricevimento;
possibilità di produrre nuovi documenti in appello ex art. 58 d.lgs. 546/1992; regolarità della PEC;
irrilevanza della mancata firma digitale sulle copie;
infondatezza della prescrizione in quanto vi sarebbe stato atto interruttivo del 08/07/2019.
Il contribuente ha depositato controdeduzioni, insistendo per il rigetto dell'appello e riproponendo tutte le eccezioni assorbite in primo grado:
— inesistenza giuridica dell'intimazione per omessa sottoscrizione (art. 20 CAD),
— inesistenza della notifica via PEC,
— omessa allegazione della cartella,
— prescrizione decennale (cartella 2007 – intimazione 2020),
— carenza motivazionale sugli interessi,
— nullità della pretesa per omesso deposito del titolo presupposto.
L'agenzia delle entrate chiamata nel giudizio di appello da ER non si è costituita in giudizio
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente si osserva che in primo grado il ricorso fu notificato a diPec
anziché all'indirizzo PEC primario a cui vanno indirizzate le notifica di atti del Email_4 Email_5 .
Sempre in via preliminare si osserva che la sentenza di primo grado non motiva l'accoglimento del ricorso
(non indicando neanche l'eventuale principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. che viene desunto indirettamente nell'atto di appello da ER) limitandosi a evidenziare come ER non si sia costituita.
La stessa presenta forti connotazioni di invalidità.
1. Sulla produzione documentale in secondo grado L'art. 58 d.lgs. 546/1992 - con riferimento ai ricorsi o agli appelli depositati prima del 4.1.24 - consente alle parti di produrre nuovi documenti in grado di appello.. Già la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27474 del 30 dicembre 2016 della quinta sezione (Pres. Botta, Rel. Nominativo_1) aveva affrontato la questione riconoscendo alla parte resistente in appello il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Ritenuta ammissibile la documentazione prodotta in grado di appello, si prende atto che l'Agenzia delle
Entrate – IS ha esercitato tale facoltà depositando:
avviso di ricevimento della cartella;
copia della relata di notifica;
estratto di ruolo;
atti interruttivi.
La Corte ritiene tali documenti ammissibili e pienamente idonei a provare la notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata.
La motivazione della sentenza di primo grado – fondata solo sull'assenza di prova della notific della cartelal che comunque non ha approfondito la questione della notifica del ricorso alla controparte attraverso un indirizzo PEc non primario – deve quindi essere riformata.
2. Sulla prova della notifica
Dalla documentazione prodotta, si rileva che l'avviso di ricevimento reca i dati necessari a provare la consegna del plico;
la relata depositata consente di collegare l'avviso alla cartella;
l'estratto di ruolo conferma l'iscrizione; gli atti interruttivi dimostrano la continuità della pretesa.
La Corte pertanto considera dimostrata la regolare notifica della cartella di pagamento.
3. Sulle residue eccezioni del contribuente appelalto non scrutinate dal giudice di primo grado:
inesistenza della PEC;
omessa sottoscrizione digitale;
omessa allegazione;
difetti motivazionali;
prescrizione; si osserva che esse sono infondate, perché:
1. l'atto era regolarmente notificato e conosciuto dal destinatario;
2. la cartella era già divenuta definitiva;
la nuova documentazione supera integralmente le contestazioni.
Poiché in appello ER ha prodotto integralmente la documentazione probatoria, e poiché tale produzione
è decisiva ai fini dell'accoglimento del gravame, l'appello va accolto, con conseguente riforma totale della sentenza impugnata.
Compensa le spese di secondo grado in ragione della singolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Sicilia
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – IS. Compensa le spese Palermo 16.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE