Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 676/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte, così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
a scioglimento della riserva di cui all'udienza collegiale del 14-19.2.2025 nel procedimento di cui al n.r.g. in epigrafe avente ad oggetto reclamo ex art. 143, comma 2, L.F. (parti: , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Paolo Tesi, contro Controparte_1
e creditori nella procedura, tutti non
[...] costituiti, con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello) avverso decreto 2.10.2024 del Tribunale di Prato che ha rigettato l'istanza di esdebitazione ex art. 143 L.F. proposta da evidenziando in particolare che Parte_1
“integri l'elemento ostativo della mancata collaborazione con la procedura la condotta di indicare al Curatore un capannone diverso da quello ove era svolta l'attività di impresa e da dove erano conservati i beni (cfr. istanza di nomina di uno stimatore del 25.2.2019 “Che in data 19/10/2018 il sottoscritto curatore aveva effettuato un primo sopralluogo alla sede legale della ditta;
• Che in tale sede, mi era stato fatto visionare un immobile che non conteneva nessun bene ricollegabile alla ditta stessa;
• Che dalle indagini promosse dal sottoscritto è emerso che l'attività negli ultimi anni veniva svolta in un altro capannone adiacente a quello da me perlustrato • Che in data 19/02/2019 il sottoscritto insieme alla Dott.ssa si è presentato in via per le Persona_1 strade nuove 32 (sede legale della Roccatura) e ha perlustrato il capannone sopra riportato, trovando varie attrezzature” poi valutate in € 13.150 e liquidate in € 700), condotta decettiva poi reiterata in sede di interrogatorio (cfr. verbale del 29.10.2018 “a.d.r. i macchinari presenti nell'impresa per svolgere l'attività della roccatura li ho smaltiti con regolare fattura datata 28/06/2017 (di cui consegno copia); da cui ho incassato euro 1.550,00 che ho speso per vivere e mi rendo disponibile alla restituzione. Le restanti attrezzature presenti nel capannone erano di mio padre”);
“che non possa rilevare, quale giustificazione per il comportamento sopra descritto, l'asserito stato di prostrazione, per ragioni personali e professionali, in cui il
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“che, parimenti, sia da escludere che la successiva condotta del ricorrente nei confronti degli organi della procedura possa essere sussunta in una fattiva e pregevole collaborazione tale da far superare la rilevanza e gravità del suddetto episodio, in quanto:
- l'offerta di per i beni mobili in parola Parte_2 non appaia essere condicio sine qua non della loro liquidazione, essendo gli stessi stati aggiudicati ad altro offerente, il quale si pone dunque come evento interruttivo della asserita collaborazione del ricorrente a determinare il padre all'acquisto degli stessi, il quale, infatti, non risulti aver presentato alcun ulteriore rilancio;
- l'affermato risparmio che la procedura avrebbe ottenuto per il ricovero gratuito dei beni mobili in parola durate l'attività liquidatoria non sia attribuibile a un contributo del ricorrente, atteso che l'utilizzo di tali locali sia individuabile in un preesistente rapporto di comodato (cfr. interrogatorio del 29.10.2018 “il capannone è di proprietà di mio padre me lo aveva concesso in comodato d'uso Parte_2 gratuito, attraverso un accordo verbale”) e che il proprietario dell'immobile non avesse mai manifestato alcun interesse speculativo al riguardo (cfr. programma di liquidazione del 8.7.2019 “inoltre il proprietario del fondo in cui si svolgeva l'attività non era disposto a cederlo in affitto ad altri”);
-la collaborazione nella vendita dell'immobile, gravato da provvedimento di assegnazione al coniuge separato, sia in concreto irrilevante atteso che tale bene fosse già interessato da ipoteche di iscrizione precedente al provvedimento di assegnazione con conseguente soccombenza di quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.4.2016 n. 7776) così come illustrato dal parere legale in atti (cfr. doc. 2 allegato deposito 9.2.2022)”.
I motivi di reclamo possono essere sinteticamente enucleati come segue.
1) ignoranza circa la proprietà dei beni mobili, rinvenuti ma non dichiarati all'interno di immobile, di proprietà del proprio genitore, non indicato quale luogo
2 di esercizio dell'impresa ed invece risultato effettivamente tale
2) collaborazione prestata dal proprio genitore che ha partecipato, pur senza esito, alla gara per l'acquisto in sede di vendita fallimentare di detti beni
3) utilità recata alla procedura fallimentare dallo stoccaggio, prima del fallimento, di alcuni dei beni mobili presenti all'interno dell'immobile di proprietà dal padre, con ciò liberando lo stabile dall'ingombro dei primi
4) collaborazione prestata nell'aver fattivamente invitato l'ex coniuge a reimmettere nell'attivo fallimentare la casa di abitazione a quest'ultima in precedenza assegnata in proprietà in sede di accordi di separazione consensuale.
Detti motivi, per questa Corte, sono infondati, posto che:
Sub 1)
I beni mobili erano pacificamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa (che altrettanto palesemente per il reclamante veniva svolta anche nei locali di proprietà del padre) e vi era quanto meno il dovere, prescindendo da ogni indagine circa la formale proprietà degli stessi, per il di segnalarne l'esistenza alla Pt_1
Curatela, anche tenuto conto del fatto che alcuni di essi sono stati, prima del fallimento, dal venduti a Pt_1 terzi;
tutto ciò implicando quanto meno l'assenza di certezza circa la proprietà degli stessi in capo a terzi.
Sub 2)
La stessa condotta dal padre dell'odierno reclamante non appare coerente con l'assunto di cui sopra sub 1), posto che il genitore, se convinto di essere il proprietario dei beni mobili, avrebbe potuto proporre domanda di restituzione o di rivendicazione.
3 Sub 3)
Risulta che i beni sono stati in realtà in parte venduti, con ricavo di corrispettivo da parte dell'odierno reclamante, prima del fallimento e in parte lasciati nell'immobile di proprietà del padre, con ciò non conseguendo l'obbiettivo della totale liberazione di quest'ultimo, che, come sostiene lo stesso reclamante, avrebbe potuto comunque essere richiesta dal genitore, stante l'esistenza di mero comodato.
A corredo dei punti precedenti deve inoltre osservarsi che il bassissimo ricavo ottenuto dalla vendita a terzi dei beni in sede fallimentare (Euro
700,00, a fronte di un primo valore di stima in sede di inventario di Euro 13.150,00) non era fatto ampiamente prevedibile. Ragion per cui non può sostenersi che l'omissione informativa da parte del fallito sia stata di scarsa rilevanza.
Sub 4)
Ove pure voglia conferirsi rilevanza al motivo, quanto esposto è avvenuto dopo che nel frattempo era stato dalla Curatela nominato per la proposizione di azione revocatoria un legale, il quale aveva nel frattempo redatto anche l'atto introduttivo del relativo giudizio, poi non instaurato per sopravvenuto accordo fra le parti.
Da quanto sopra emerge come non vi sia stata una condotta pienamente satisfattiva del requisito di cui all'art. 142, comma 1, n. 2, L.F.; circostanza che determina il rigetto del proposto reclamo.
Nulla sulle spese.
P.T.M. rigetta il reclamo.
Si comunichi.
Firenze, 19 febbraio 2025
4 IL PRESIDENTE REL:
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