Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 04/05/2026, n. 43
CCONTI
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    La Corte ha ritenuto che la legittimazione attiva al deposito del conto spetti al soggetto cui l'Ente pubblico ha impartito direttive vincolanti per l'esercizio dei diritti di azionista, non alla società partecipata in quanto tale. Il deposito effettuato da Casa S.p.A. è quindi improcedibile per difetto di legittimazione attiva sostanziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 04/05/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana
    Numero : 43
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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