Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 04/05/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 43/2026 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati Angelo BA Presidente RA UC PR referendario MA GL PR referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 63176 del registro di Segreteria.
ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio.
UDITI nella pubblica udienza del 11 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario IE IL, il relatore MA GL, il sostituto procuratore generale Massimo Lupi, l’avv. Giuseppe Marcantonio Stimoli, su delega dell’avv. Antonio Lorito, per il legale rappresentante di Casa S.p.A.
Ritenuto in
TT
Il magistrato istruttore ha proceduto all'esame del conto giudiziale n. 110503, relativo al “consegnatario dei titoli azionari", reso dalla società Casa S.p.A, per l'esercizio finanziario intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
Il predetto conto, depositato in data 2 novembre 2020, risulta sottoscritto con firma autografa del Presidente e legale rappresentante della predetta società, in data 16 gennaio 2020.
Tuttavia, il magistrato istruttore rileva che, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in questa Sezione giurisdizionale, la legittimazione attiva al deposito del conto non possa essere riconosciuta in capo alla società partecipata. Essa competerebbe, invece, al soggetto cui l'Ente pubblico, per il tramite dei propri organi direttivi competenti, abbia impartito specifiche direttive e indicazioni vincolanti per l'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di azionista.
Si è ritualmente costituita in giudizio la società Casa S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale ha concluso chiedendo di dichiararsi l'improcedibilità del conto in esame, nonché disporsi la compensazione delle spese di lite, sussistendone le gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nel sopravvenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione oggetto del presente giudizio.
All’udienza di discussione, il Pubblico Ministero, condividendo le conclusioni del magistrato istruttore, si è associato alle richieste formulate nella relazione. L’ avv. Stimoli si è riportato integralmente agli atti, con richiesta di compensazione delle spese.
Considerato in diritto
TO
Il Collegio ritiene di dover aderire pienamente alla ricostruzione operata dal magistrato istruttore, condividendone le motivazioni in fatto e in diritto.
Come rilevato in relazione, la società Casa S.p.A. ha depositato il conto giudiziale n. 110503 relativo all’esercizio 2019, sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante in data 16 gennaio 2020. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione giurisdizionale, la legittimazione attiva al deposito del conto non spetta alla società partecipata, bensì al soggetto cui l’Ente pubblico abbia impartito specifiche direttive vincolanti per l’esercizio dei diritti inerenti alla qualità di azionista. Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 398/2019, n. 400/2019, n. 481/2019) ha chiarito che, superata la visione tradizionale incentrata sulla materiale custodia dei titoli, agente contabile è propriamente il soggetto incaricato di gestire i diritti di azionista, sulla base di una concezione ampia del “maneggio” che include anche i titoli dematerializzati. Ne consegue che il conto deve essere reso dal gestore delle partecipazioni, non già dalla società partecipata in quanto tale.
Nel caso di specie, il conto è stato presentato da Casa S.p.A., soggetto privo della necessaria legittimazione attiva, non essendo destinatario di direttive vincolanti da parte dell’Ente pubblico per l’esercizio dei diritti di azionista. Pertanto, il deposito è stato effettuato da un soggetto diverso dall’agente contabile obbligato.
Ciò integra una causa di improcedibilità del conto, trattandosi di un difetto di legittimazione attiva sostanziale che impedisce l’esame nel merito del giudizio sul conto ex artt. 145 ss. c.g.c.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio conclude quindi nel senso di dovere dichiarare l’improcedibilità del conto giudiziale n. 110503 depositato da Casa S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante.
Resta ferma, tuttavia, la facoltà della Procura erariale di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, il giudizio per la resa del conto nei confronti del soggetto effettivamente tenuto, ai sensi dell’art. 141 c.g.c., promuovendo ricorso per ottenere la presentazione del conto da parte del corretto agente contabile.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che Casa S.p.A., pur non essendo il soggetto legittimato alla resa del conto, ha comunque provveduto al deposito spontaneo del conto giudiziale, adempiendo a un onere che riteneva – in buona fede – di dover assolvere in qualità di consegnatario dei titoli. Pertanto, non può porsi a carico di Casa S.p.A. l’onere delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, dichiara l’improcedibilità del giudizio e compensa integralmente le spese.
Nulla per le spese.
L’estensore Il Presidente MA GL Angelo BA f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 04/05/2026 Il Funzionario
IE IL
F.to digitalmente