Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 160/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 26/11/2024 nella causa n. 160/2023 RGL, promossa da:
Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , assistiti dall'avv. CARAPELLE Pt_6 Parte_7 Parte_8
ROBERTO PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI Controparte_1
LAURA e ARUANNO ANGELO GABRIELE PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 tutti docenti alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino Controparte_1 al termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
a. 2021/2022; Parte_1
b. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_2
c. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_3
e. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_4
1
f. 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_5
g. 2022/23; Parte_6
h. 2017/18 e 2018/19; Parte_7
i. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2022/23. Parte_8
I ricorrenti hanno chiesto:
“- previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM
23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale;
- previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da 121 a 124 l.
107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
- accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti quali docenti assunti a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l.
107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto;
- condannarsi parte convenuta a riconoscere ai ricorrenti il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico mediante attivazione della carta docenti, pertanto, con riferimento sino all'a.s. 2022/2023:
✓ € 500,00 quanto a Parte_1
✓ € 3.000,00 quanto a Parte_2
✓ € 2.000,00 quanto a Parte_3
✓ € 3.000,00 quanto a Parte_4
✓ € 1.500,00 quanto a Parte_5
✓ € 500,00 quanto a Parte_6
✓ € 1.000,00 quanto a Parte_7
✓ € 2.500,00 quanto a Parte_8
da corrispondersi mediante attivazione della carta docenti per i corrispondenti importi;
- in via subordinata, previo accertamento del diritto dei ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015 condannarsi il al riconoscimento a CP_1 ciascun ricorrente delle somme di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.
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- Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA, IVA e rimborso contributo unificato di € 118,50 con distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle antistatario.”.
Il si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 rilevando in ogni caso la non cumulabilità di importi superiori ad € 1.000,00, riferibili a due sole annualità non antecedenti l'anno 2021/2022.
All'udienza odierna la causa è stata discussa ed è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
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consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che i ricorrenti siano stati tutti destinatari di contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche, con riferimento a tutti gli anni per cui hanno proposto domanda (v. contratti).
Tutti i ricorrenti sono attualmente inseriti nel sistema scolastico: è Parte_1 assunta fino al 30.6.2025; è assunta fino al 31.8.2025, come Parte_2 [...]
, , , ; è Parte_4 Parte_5 Controparte_2 Parte_8 Parte_3 stata assunta a tempo indeterminato, come (deposito 8.1.2025). Parte_7
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1
i ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Si precisa, quanto ai contratti con impegno orario inferiore al part-time al 50% previsto per i docenti di ruolo, che si ritiene in ogni caso di dover riconoscere il beneficio poichè la copertura per l'intero anno scolastico consente di concludere che l'esigenza di formazione sia la medesima rispetto a quella riscontrabile in ipotesi di docenza per un monte orario superiore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del
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valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, nonché della modalità di redazione degli atti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
€ 500,00 Parte_1
€ 3.000,00 Parte_2
€ 2.000,00 Parte_3
€ 3.000,00 Parte_4
€ 1.500,00 Parte_5
€ 500,00 Parte_6
€ 1.000,00 Parte_7
€ 2.500,00 ; Parte_8
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.100,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, oltre c.u. versato, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto.
Alessandria, il 16/1/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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