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Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
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Decreto cautelare 24 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Decreto cautelare 15 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 24/02/2022, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00102/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01637/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Verdemare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Leuci, Giuseppe Dipasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 60582 del 29/12/2020, con cui il Comune di Fasano ha disposto lo smontaggio dal 1/1/2021 del lido pubblico e di quello privato, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali in particolare della nota prot. 52542 del 12/11/2020, della nota prot. n. 2942 del 20/1/2020 e, per quanto di interesse, della nota prot. n. 21791 del 19/11/2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/6/2021:
- per quanto di interesse dei permessi di costruire stagionali n.113 del 5/5/2021 e n.114 del 5/5/2021 rilasciati dal Comune di Fasano, ove occorra delle autorizzazioni paesaggistiche richiamate nei suddetti provvedimenti, ovvero (per il permesso 113/2021) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 83 del 23/05/2018, del parere della Commissione Locale Paesaggio 05/02/2018 verbale n. 3, del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Lecce espresso con nota prot. n. 8495 del 09/05/2018, (per il permesso 114/2021) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 185/16 del 16/12/2016, del parere della Commissione Locale per il Paesaggio 20/10/2016 verbale n. 28 e 27/10/2016 verbale n. 29, del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Lecce espresso con nota prot. n.7623 del 17/05/2017, nonché di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/1/2022:
dell'ordinanza n.265 del 14/12/2021 del Comune di Fasano di demolizione strutture balneari in concessione demaniale, della nota del Comune di Fasano prot. n. 61021 del 5/11/2021, della nota del Comune di Fasano prot. n.71503 del 29/12/2021, della nota Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. n. 67927 del 11/12/2021, nonché ove occorra della nota comunale prot. n. 2971 del 19/1/2022, della deliberazione di C. C. n.25 del 1/6/2011 e del verbale della Polizia Municipale del 5/12/2021, nonché dei provvedimenti già impugnati con i motivi aggiunti del 28/6/2021 e con il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto e di Comune di Fasano (Br);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con motivi aggiunti presentati in data 20.01.2022 parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 265 del 14.12.2021, con cui il Comune di Fasano ha ingiunto la rimozione delle strutture balneari di cui al “ permesso stagionale n.133 relativo alla realizzazione di una spiaggia libera con servizi e parcheggio da ubicarsi in parte su area privata sita in Savelletri di Fasano- S.P. Savelletri-Torre Canne ”, assumendo che “ il disciplinare regolante l'utilizzo temporaneo della fascia costiera - sino all’approvazione del piano comunale della costa - di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 01.06.2011, all'art. 3 testualmente recita: "l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è consentita per il periodo tra l'1 febbraio (da considerarsi il 31 marzo causa discrasia con il deliberato) e il 31 ottobre di ciascun anno" - allo stato, pertanto, sussiste l'obbligo inderogabile del ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno cui l'autorizzazione si riferisce ”;
- in data 18.02.2022 il Comune di Fasano ha depositato in giudizio il preavviso di diniego della istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al mantenimento annuale delle strutture poste a servizio dell’attività balenare;
- nel corso della trattazione orale della istanza cautelare la difesa dell’Amministrazione comunale ha riferito che non è stato ancora adottato il provvedimento conclusivo del predetto procedimento;
Considerato che:
- con la sentenza n. 1152 del 22.10.2020 questo TAR ha statuito “ l’obbligo del Comune di Fasano di pronunciarsi, con un provvedimento espresso sull’istanza del 21.10.2019 ai fini del mantenimento della struttura per la stagione invernale 2020 – 2021 (rispetto alla quale l’istanza è sicuramente tempestiva) e di “soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria od afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda [il relativo, ndr] procedimento autorizzativo” (cfr. la già citata sentenza di questa Sezione n. 685/2019) ”;
Considerato altresì che:
- l’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall'art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza …”;
- da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24.12.2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime;
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633);
Ritenuto che l’ordinanza di rimozione delle strutture è stata adottata in violazione del decisum di cui alla sentenza n. 1152 del 22.10.2020, nonché della proroga prevista dall’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18;
Ritenuta la sussistenza del requisito del fumus boni iuris ;
Ritenuta altresì la sussistenza del requisito del periculum in mora , stante il pregiudizio che sarebbe determinato all’attività della ricorrente dalla rimozione delle strutture;
Ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dell’ordinanza n. 265 del 14.12.2021;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dell’ordinanza n. 265 del 14.12.2021;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14.12.2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO