Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 56
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Difetto di legittimazione passiva

    Non specificato nella sentenza, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Omessa notifica agli altri coeredi

    Non specificato nella sentenza, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Non specificato nella sentenza, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Prescrizione

    Non specificato nella sentenza, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Decadenza

    Non specificato nella sentenza, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Calcolo illegittimo delle sanzioni

    Non specificato nella sentenza, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato notificato in data 24.06.2024, mentre l'atto impugnato era stato notificato in data 05.04.2024. Il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 è quindi spirato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 56
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo