Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Elena Giusti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.05.1954, con il patrocinio dell'Avv. Fiammetta Longoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 in Carate Brianza (MB), il 25 giugno 1983, trascritto/iscritto nei Registri dello Controparte_1 stato civile del Comune di Carate Brianza con atto N. 85, parte II, serie A - anno 1983,
➢ ordinare al Comune di Carate Brianza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
➢ omologare il divorzio alle seguenti condizioni
1. I figli, e sono maggiorenni. Solamente il primo è economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente, mentre il secondo, convivente con la madre, svolge lavori a chiamata.
2. I signori e hanno regolato tra loro ogni reciproco rapporto Parte_1 Controparte_1 di debito/credito con scrittura privata del 13 febbraio 2025 -offerta in produzione al documento 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio-, con espresso impegno di entrambi di farne confluire
3. I signori e sono comproprietari, in ragione del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno della casa coniugale, sita in Carate Brianza (MB), via V. Monti n. 4/a, catastalmente identificata al N.C.E.U. del predetto comune al foglio 14, numero 238, subalterno 1, categoria A/7 per l'abitazione, e foglio 14, numero 238, subalterno 2, categoria C/6 per il box. Come espresso nella scrittura di intesa offerta al documento 5 (e specificamente al punto numero 6 di essa), il signor si impegna a trasferire la propria quota immobiliare, dell'unità abitativa e del box, alla CP_1 signora a titolo oneroso per la somma complessiva di euro 120.000, di cui dichiara di Pt_1 avere già ricevuto e incassato la somma di euro 75.000, mentre la residua somma di euro 45.000 verrà versata dalla signora n favore del signor in numero di 5 rate, la prima Pt_1 CP_1 dell'importo di euro 5.000 e le restanti quattro dell'importo di euro 10.000 ciascuna, tutte scadenti l'ultimo giorno dell'anno a partire dal 2025.
L'atto notarile di trasferimento immobiliare dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza divorzile presso un notaio scelto dalla signora con spese notarili a carico della Pt_1 stessa. Quindi, al termine del pagamento dilazionato, da parte della signora in favore del Pt_1 signor seguirà atto notarile di ricognizione e quietanza. CP_1
I signori e chiedono, in relazione all'attribuzione Parte_1 Controparte_1 patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, precisando che le disposizioni patrimoniali contenute nel presente ricorso sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4. I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o di contributo al mantenimento.
5. I signori e dichiarano di non avere altre questioni Parte_1 Controparte_1 patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro all'infuori di quanto previsto nel presente accordo.
6. Le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 3 dicembre 2002 dal Tribunale di Monza
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Carate Brianza in data 25.06.1983 (atto n. 85, Parte II, Serie A, del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Carate Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 08.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti