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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 1626 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 15/05/2025), nella causa nella causa n. 1626/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FORTINI FEDERICA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
09/11/2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione CP_1 all'avviso di addebito n. 40220220002016042000, notificato in data a 21/10/2022, con il quale l'ente ha intimato il pagamento dell'importo totale di € 1.602,52, per contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti, in relazione al periodo 01/2016 - 12/2016; parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza del credito contributivo per essere stato annullato il prodromico atto di accertamento n. 5300000424929 del 22/07/2014 emesso dall di Nuoro, Prot. .5300.22/07/2014.0066048 per effetto della CP_1 CP_1 sentenza n. 1211/2018 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 26/09/2018 e passata in giudicato;
ha chiesto di:
“a) accertare e dichiarare, previa sospensione, anche inaudita altera parte,
l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia nei confronti del ricorrente dell'avviso di addebito impugnato, nonché di ogni altro atto sotteso e/o connesso al procedimento qui opposto,
e/o comunque annullarlo;
b) in via subordinata accertare e dichiarare estinta ogni relativa pretesa contributiva per inesistenza del debito a suo carico e/o comunque annullarla perché illegittima alla luce di quanto sopra allegato e dedotto. Con clausola come per legge e vittoria di spese con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, l' , CP_1 costituitosi tardivamente in giudizio, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l' provveduto CP_2 all'annullamento in autotutela dell'iscrizione alla gestione commercianti e, in data
01/06/2023, all'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
La domanda di parte ricorrente risulta formulata anche avverso nei confronti CP_3 della quale, tuttavia, non risulta la notifica del ricorso.
All'udienza del 15/05/2025, stante l'annullamento dell'avviso di addebito, parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio, e condanna della resistente anche ex art. 96 c.p.c..
Alla luce delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, osservato come l'intervenuto annullamento attesti l'infondatezza della pretesa contributiva dell'ente, derivante da un'iscrizione d'ufficio dichiarata nulla con la sentenza n. 1211/2018 passata in giudicato e portata a conoscenza dell'istituto previdenziale in data 05/01/2021, dispone che le stesse siano poste a carico di quest'ultimo.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
La causa va, pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 900,00, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sassari, 09/06/2025 La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 15/05/2025), nella causa nella causa n. 1626/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to FORTINI FEDERICA, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
09/11/2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione CP_1 all'avviso di addebito n. 40220220002016042000, notificato in data a 21/10/2022, con il quale l'ente ha intimato il pagamento dell'importo totale di € 1.602,52, per contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti, in relazione al periodo 01/2016 - 12/2016; parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza del credito contributivo per essere stato annullato il prodromico atto di accertamento n. 5300000424929 del 22/07/2014 emesso dall di Nuoro, Prot. .5300.22/07/2014.0066048 per effetto della CP_1 CP_1 sentenza n. 1211/2018 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 26/09/2018 e passata in giudicato;
ha chiesto di:
“a) accertare e dichiarare, previa sospensione, anche inaudita altera parte,
l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia nei confronti del ricorrente dell'avviso di addebito impugnato, nonché di ogni altro atto sotteso e/o connesso al procedimento qui opposto,
e/o comunque annullarlo;
b) in via subordinata accertare e dichiarare estinta ogni relativa pretesa contributiva per inesistenza del debito a suo carico e/o comunque annullarla perché illegittima alla luce di quanto sopra allegato e dedotto. Con clausola come per legge e vittoria di spese con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, l' , CP_1 costituitosi tardivamente in giudizio, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo l' provveduto CP_2 all'annullamento in autotutela dell'iscrizione alla gestione commercianti e, in data
01/06/2023, all'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
La domanda di parte ricorrente risulta formulata anche avverso nei confronti CP_3 della quale, tuttavia, non risulta la notifica del ricorso.
All'udienza del 15/05/2025, stante l'annullamento dell'avviso di addebito, parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio, e condanna della resistente anche ex art. 96 c.p.c..
Alla luce delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, osservato come l'intervenuto annullamento attesti l'infondatezza della pretesa contributiva dell'ente, derivante da un'iscrizione d'ufficio dichiarata nulla con la sentenza n. 1211/2018 passata in giudicato e portata a conoscenza dell'istituto previdenziale in data 05/01/2021, dispone che le stesse siano poste a carico di quest'ultimo.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
La causa va, pertanto decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− dichiara la cessazione della materia del contendere;
− condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 900,00, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sassari, 09/06/2025 La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso