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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 130 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 130 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
BA LA ( CodiceFiscale_2
e ata a RIMINI (RN) il 1 ) con il Parte_2 C.F._3
BA LA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/01/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.07.2008, a Las Vegas (STATI UNITI
D'AMERICA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 15.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi intendono addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile;
2. Si autorizzano fin d'ora, a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
3. la Signora e il figlio minorenne continueranno a risiedere nella casa coniugale sita in Pt_2
Rimini via Turchetta 68/L e la sig.ra provvederà nell'immediato ad intestare a suo nome tutte Pt_2
le utenze.
4. Il Sig. corrisponder la cifra di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1
figlio da versarsi alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese oltre al 50% delle Per_ Pt_2
spese straordinarie preventivamente concordate così come da Protocollo della Corte d'appello di
Bologna, ci fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio della coppia.
5 Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito per l'intero dal sig. Pt_1
6 il sig. si assume l'obbligo di continuare a versare le rate del mutuo contratto per la casa Pt_1
familiare sita in Rimini via Turchetta 68/L, che resterà comunque di comune proprietà visti i precedenti apporti di entrambi i coniugi, sollevando la sig.ra da ogni responsabilità verso la Pt_2
in casa di mancato versamento delle rate del mutuo. CP_1
7. I sopra indicato importo di mantenimento per il figlio sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT
8. Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e genitoriale non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
9. Il sig. potrà prelevare dal conto corrente comune la cifra necessaria all'estinzione del mutuo Pt_1
per l'immobile casa familiare e la restante parte sarà suddivisa dai coniugi.
10. Le spese della presente procedura saranno sostenute per intero dal sig. Parte_1 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 27.07.2008 in Las Vegas (STATI UNITI D'AMERICA) alle condizioni di Pt_2
cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 73 Parte II Serie C Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 130 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
BA LA ( CodiceFiscale_2
e ata a RIMINI (RN) il 1 ) con il Parte_2 C.F._3
BA LA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/01/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.07.2008, a Las Vegas (STATI UNITI
D'AMERICA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 15.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi intendono addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile;
2. Si autorizzano fin d'ora, a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
3. la Signora e il figlio minorenne continueranno a risiedere nella casa coniugale sita in Pt_2
Rimini via Turchetta 68/L e la sig.ra provvederà nell'immediato ad intestare a suo nome tutte Pt_2
le utenze.
4. Il Sig. corrisponder la cifra di € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1
figlio da versarsi alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese oltre al 50% delle Per_ Pt_2
spese straordinarie preventivamente concordate così come da Protocollo della Corte d'appello di
Bologna, ci fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio della coppia.
5 Le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito per l'intero dal sig. Pt_1
6 il sig. si assume l'obbligo di continuare a versare le rate del mutuo contratto per la casa Pt_1
familiare sita in Rimini via Turchetta 68/L, che resterà comunque di comune proprietà visti i precedenti apporti di entrambi i coniugi, sollevando la sig.ra da ogni responsabilità verso la Pt_2
in casa di mancato versamento delle rate del mutuo. CP_1
7. I sopra indicato importo di mantenimento per il figlio sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT
8. Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e genitoriale non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
9. Il sig. potrà prelevare dal conto corrente comune la cifra necessaria all'estinzione del mutuo Pt_1
per l'immobile casa familiare e la restante parte sarà suddivisa dai coniugi.
10. Le spese della presente procedura saranno sostenute per intero dal sig. Parte_1 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 27.07.2008 in Las Vegas (STATI UNITI D'AMERICA) alle condizioni di Pt_2
cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 73 Parte II Serie C Anno 2010 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi