Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3134 del 2025, proposto da
IM AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 455/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 663/2022), pubblicata in data 23.08.2024, notificata in data 30.10.2024 e passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 3), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese liquidate direttamente in favore del suo procuratore antistatario, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia e alla liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a..
2. Il Ministero intimato, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 29.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28/10/2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 30.10.2024, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 2). Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479). Non risulta, inoltre, contestato dall’Amministrazione, la quale, seppur ritualmente evocata in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, che la sentenza civile sia rimasta inottemperata.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. Parte ricorrente dovrà prontamente avvisare il Commissario ad acta, con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27/06/2025, n. 2439).
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperata, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07/01/2025, n. 21). Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
5. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15/09/2025, n. 7316).
6. Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per il risarcimento del danno derivante dall’illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine a danno del personale docente; condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte del ricorrente, dell’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti ed al Commissario ad acta designato, nonché la sua trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, in Torino, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LL, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | CA LL |
IL SEGRETARIO