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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il Giudice lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione Civile nella persona del Giudice dott.ssa Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile avente il numero di Ruolo Generale 2987/2022 e promossa da:
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Umberto Del Pesce presso il cui studio in
Pomigliano d'CO (NA) alla via N. Bixio, n. 1 è elettivamente domiciliato
-opponente contro
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Maurizio Miceli
PO e IA De SA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Centro Direzionale Isola F-12
-opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione
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delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola n. 1960/2021 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria CP_1
della somma di euro 16.850,40 oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio quale saldo del contratto di finanziamento n. 291551941015 sottoscritto con IC Finanziaria s.p.a. in data 26 novembre 2009.
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente (pag. 2 atto di citazione), la inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente a fornire la prova del credito (pag. 5), l'assoluta incertezza del
Tan e del TA (pag. 7) e, pertanto, la illegittima applicazione di interessi in misura superiore a quella pattuita;
nella seconda memoria ex articolo 183, co.
6, c.p.c., inoltre, ha precisato che il contratto di finanziamento n. 291551941015 per il quale la ricorrente ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento aveva annullato un precedente n. 291428726450 e che tale ultimo rapporto era affetto da usura, sicché le rate pagate fino alla stipula del nuovo contratto del 2009 avrebbero dovuto essere espunte dagl'interessi (pag. 2, II memoria).
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita la opposta ed ha resistito alla avversa Controparte_1
opposizione, concludendo per il rigetto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio
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di mediazione (si veda il verbale del 16 gennaio 2023 allegato dalla società opposta alle note del 12 dicembre 2023).
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Si osserva, in via preliminare, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attrice sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Pertanto, in applicazione dei principi generali sull' onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta all'istituto opposto dimostrare l'esistenza del contratto indicato nel ricorso e l'ammontare del debito, mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della avversa pretesa creditoria.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per la genericità ed infondatezza della opposizione, a fronte della sussistenza di una adeguata prova del credito: infatti, ha Controparte_1
prodotto - sia nel procedimento monitorio che nel presente giudizio - sia il contratto di finanziamento n. 291428726450 sottoscritto da il Parte_1
14 marzo 2008 sia il contratto di finanziamento n. 291551941015, con cui il 25 novembre 2009 venivano modifiche alcune condizioni economiche del primo contratto e che, pertanto, assumeva una nuova numerazione (doc. 2 e 2-bis fascicolo monitorio) nonché il rendiconto periodico dei movimenti (doc. 5) e il piano di ammortamento (doc. 6).
Tale documentazione fornisce la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del credito per la tipologia di contratto in esame (credito al consumo), non essendo richiesta, per tale rapporto, la certificazione ex art. 50 T.U.B.
Difatti, il credito azionato in sede monitoria dalla banca rinviene non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un finanziamento, sicché la
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stessa banca non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento, secondo il disposto di cui agli art. 633 e ss. c.p.c. Peraltro, lo stesso articolo 50 T.U.B. risulta riferibile unicamente alle banche e non anche agli intermediari finanziari, come la società coinvolta nel presente giudizio.
A fronte di tale prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a configurare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
In via del tutto preliminare occorre affrontare il motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta sollevato dall'opponente.
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame (cessione di un credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione) giova richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la quale ha in più occasioni affermato che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d. lgs. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (ex multis Cass., sent. n. 17944 del 2023; sent. n.
5857 del 2022).
Con particolare riferimento alla prova della cessione, si è infatti precisato che
“a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Corte di Cass., sent. n. 17944 del 2023).
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Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, la stessa Corte ha precisato che, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario”.
E' stato, invero, precisato che la prova della titolarità del rapporto da parte della cessionaria non deve necessariamente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione, ben potendo essere fornita mediante elementi presuntivi:
“in caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art
58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”:
Cass., sez. I, sentenza, 20 luglio 2023 n. 3439: Trib. Milano n. 7725 del 2023).
Facendo, dunque, applicazione di tali principi alla fattispecie, deve osservarsi che, nella fattispecie, la ricorrente aveva fornito adeguata prova della cessione mediante la produzione documentale dei due estratti della Gazzetta Ufficiale dotati di specificità e precisione tali da consentire di ricomprendere il credito in esame tra quelli oggetto di cessione (docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio).
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Nell'estratto della Gazzetta Ufficiale in atti (doc. 4, relativo alla cessione intervenuta da a , in particolare, si legge che CP_2 Controparte_1
sono ricompresi nella menzionata cessione i “crediti oggetto dell'operazione di cessione in blocco effettuata in data 21 novembre 2010 da IC Finanziaria
S.p.A. a favore di come da avviso di cessione pubblicato nella CP_3
seconda parte della G.U. del 23 dicembre 2010, se in quanto nel frattempo non estinti a seguito di transazione, rinuncia o totale soddisfazione per capitale, interessi e spese”. In atti è altresì presente l'estratto della G.U. del 23/12/2010 richiamato (doc. 3, relativo alla cessione da IC a Leo1 Consumi), nel quale si legge che sono ricompresi nel contratto di cessione tra le due società
“(i) finanziamenti al consumo, finanziamenti ipotecari e locazioni finanziarie concessi da tra il 1° novembre 1987 e il 27 maggio 2010 ed esistenti a CP_4
tale ultima data (anche come eventualmente successivamente modificati)”.
Tali documenti, in atti fin dalla fase monitoria appaiono dotati di sufficiente chiarezza e specificità, idonei a ricomprendere il contratto in oggetto (contratto di finanziamento stipulato con IC nel 2008) ; da tali motivazioni discende il rigetto dell'eccezione, potendo dirsi provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Quanto alle ulteriori doglianze formulate dall'opponente, appare generica la eccezione relativa alla assoluta incertezza del Tan e del TA (pag. 7 atto di citazione), i quali risultano, viceversa, specificamente pattuiti nei documenti contrattuali in atti;
parte opponente ha, del resto, esposto concetti generali su alcuni temi del contenzioso bancario senza operare riferimenti concreto al rapporto contrattuale intercorso con l'istituto di credito, tenuto conto che non risulta eccepita specificamente la ragione per la quale il T.A.N. e il T.A.E.G. indicati nel contratto sarebbero errati (non vengono indicati i tassi né gli importi illegittimamente applicati), né è proposta una formula alternativa che considerasse i costi effettivamente pattuiti.
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Del pari, risultano generiche le ulteriori eccezioni afferenti all' anatocismo, nell' atto di opposizione, mentre l' eccezione di usurarietà, oltre che tardiva
(formulata per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in data
1.12.2022 e reiterata nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.) appare riferita a precedente rapporto contrattuale, né risultano depositati i D.M. relativi ai tassi soglia.
Da tali motivazioni consegue il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal d. m. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda e con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità e la assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del l. r. p. t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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