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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3267/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso la ricorrente -sig.ra Ricorrente_1 – impugnava l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 112490071791 relativo alla TARI per le annualità 2018-2023, per un valore della lite di € 5.935,00, Contro
Roma Capitale.
2. Con successiva nota Parte attrice ha rappresentato che successivamente alla costituzione in giudizio, e precisamente in data 12/06/2025, Roma Capitale notificava il Provvedimento di Autotutela n.
U250600188319, con il quale disponeva l'annullamento parziale dell'atto impugnato, riconoscendo l'illegittimità della pretesa per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e per il primo semestre del 2023.
L'Ente impositore ha motivato l'annullamento accogliendo sostanzialmente le ragioni addotte nel ricorso, limitando la violazione al solo periodo 01.07.2023-31.12.2023.
Ha concluso comunicando che alla luce del suddetto provvedimento di riesame, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di merito, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere con vittoria di spese di lite in base alla soccombenza virtuale.
3. Roma Capitale al quale il ricorso è stato regolarmente notificato non risulta costituito in giudizio.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
2. Le spese di lite -parzialmente compensate in ragione della circostanza che l'annullamento in autotutela non ha riguardato l'integrale pretesa impositiva- sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Liquida le spese di lite in favore del ricorrente in euro 500,00, oltre oneri accessori. Così deciso in Roma, il 13.01.2026
Il Relatore Il Presidente
IU Di TT AN NT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3267/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071791 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso la ricorrente -sig.ra Ricorrente_1 – impugnava l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 112490071791 relativo alla TARI per le annualità 2018-2023, per un valore della lite di € 5.935,00, Contro
Roma Capitale.
2. Con successiva nota Parte attrice ha rappresentato che successivamente alla costituzione in giudizio, e precisamente in data 12/06/2025, Roma Capitale notificava il Provvedimento di Autotutela n.
U250600188319, con il quale disponeva l'annullamento parziale dell'atto impugnato, riconoscendo l'illegittimità della pretesa per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e per il primo semestre del 2023.
L'Ente impositore ha motivato l'annullamento accogliendo sostanzialmente le ragioni addotte nel ricorso, limitando la violazione al solo periodo 01.07.2023-31.12.2023.
Ha concluso comunicando che alla luce del suddetto provvedimento di riesame, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di merito, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere con vittoria di spese di lite in base alla soccombenza virtuale.
3. Roma Capitale al quale il ricorso è stato regolarmente notificato non risulta costituito in giudizio.
4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
2. Le spese di lite -parzialmente compensate in ragione della circostanza che l'annullamento in autotutela non ha riguardato l'integrale pretesa impositiva- sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Liquida le spese di lite in favore del ricorrente in euro 500,00, oltre oneri accessori. Così deciso in Roma, il 13.01.2026
Il Relatore Il Presidente
IU Di TT AN NT