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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17283/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239036335421000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente ha chiesto a questa Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità del sollecito di pagamento 07120239036335421, emesso dall'Agenzia Entrate NE
(ADER) di Napoli per l'importo di € 819,98 in relazione a mancato versamento di quanto dovuto sulla base di avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2016. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha sostenuto l'omessa notifica degli accertamenti sottesi all'ingiunzione oggi impugnata, l'illegittimità della pretesa impositiva per intervenuta decadenza, l'intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Ufficio convenuto non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte dall'assenza di adeguata dimostrazione in ordine alla tempestività della notifica del ricorso, va dichiarato il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria di Roma.
Ciò, atteso che:
1) il provvedimento in contestazione risulta adottato dall'Agenzia Entrate NE di Napoli, sulla base di ruolo emesso dal Comune di Forio (NA) in relazione a IMU e TASI anno 2016;
2) la ricorrente risiede a Forio, come dalla stessa indicato in ricorso.
Ne consegue la competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria di Napoli.
Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria di Roma in favore della Corte di Giustizia tributaria di Napoli;
termine di tre mesi per la riassunzione;
nulla sulle spese.
Il Giudice Monocratico
UR AR
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17283/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120239036335421000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente ha chiesto a questa Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità del sollecito di pagamento 07120239036335421, emesso dall'Agenzia Entrate NE
(ADER) di Napoli per l'importo di € 819,98 in relazione a mancato versamento di quanto dovuto sulla base di avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2016. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha sostenuto l'omessa notifica degli accertamenti sottesi all'ingiunzione oggi impugnata, l'illegittimità della pretesa impositiva per intervenuta decadenza, l'intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Ufficio convenuto non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte dall'assenza di adeguata dimostrazione in ordine alla tempestività della notifica del ricorso, va dichiarato il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria di Roma.
Ciò, atteso che:
1) il provvedimento in contestazione risulta adottato dall'Agenzia Entrate NE di Napoli, sulla base di ruolo emesso dal Comune di Forio (NA) in relazione a IMU e TASI anno 2016;
2) la ricorrente risiede a Forio, come dalla stessa indicato in ricorso.
Ne consegue la competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria di Napoli.
Nulla sulle spese attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria di Roma in favore della Corte di Giustizia tributaria di Napoli;
termine di tre mesi per la riassunzione;
nulla sulle spese.
Il Giudice Monocratico
UR AR