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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12660 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 43135/2024 R.G. promossa
da
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1
NI OL d'AM e UD TI, per procura alle liti allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Scognamiglio, per procura alle liti allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato, inquadramento, nullità del recesso ad nutum. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica in data 25/11/2024, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, esponendo:
- di aver lavorato per la società convenuta in qualità di giornalista professionista con contratti di lavoro autonomo a partire dal 19/10/2015 e fino al 31/3/2024, in particolare per le trasmissioni televisive “Tutti salvi per amore”, “OR”, “Tutta salute”, “OR Estate”, “OR Speciale Covid”,
“C'è tempo per”, “Dedicato”, “Uno Mattina weekend”, “Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo”, “Oggi è un altro giorno”, “Tg1 Mattina Estate”, “Che sarà”;
- di aver iniziato a lavorare almeno 15 giorni prima della decorrenza di ciascun contratto per lo svolgimento delle attività necessarie alla messa in onda delle trasmissioni;
- di aver ricevuto direttive dai giornalisti responsabili delle redazioni delle trasmissioni televisive in cui ha prestato la propria attività lavorativa;
- di aver osservato lo stesso orario di lavoro degli addetti alla redazione, lavoratori dipendenti della società resistente, in ossequio alle direttive impartite dai responsabili delle redazioni;
- di essere stata tenuta a comunicare e avere comunicato ai responsabili i casi di assenza per malattia o altri motivi personali;
- di aver avuto una postazione personale di lavoro attrezzata nelle sedi RAI, un account di posta elettronica aziendale, una linea telefonica e l'accesso alla intranet aziendale;
- di aver ricevuto dall'azienda, durante un periodo di malattia, una comunicazione datata 15/4/2024 contenente il recesso anticipato dall'ultimo contratto di lavoro autonomo, avente efficacia retroattiva alla data del 31/3/2024. Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato che la reiterazione degli indicati contratti di lavoro autonomo celava, nella realtà, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a contenuto giornalistico. Conseguentemente, ha domandato di voler accogliere, nel merito, le seguenti, testuali, conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che a far tempo dal 19.10.2015, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, tra la ricorrente e la convenuta si è instaurato e svolto un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tuttora in essere, previo occorrendo accertamento della nullità e/o inefficacia di tutte le clausole di limitazione temporale apposte ai suoi contratti;
B) accertare e dichiarare che per le mansioni di fatto svolte la ricorrente ha diritto, in base al CNLG e agli accordi e CP_2 comunque ex art. 36 Cost. Rep., alla qualifica ed al trattamento economico e normativo di capo servizio o alle diverse inferiori qualifiche e/o trattamenti economici e/o con le diverse decorrenze che saranno ritenute dovute (parr V e VI della parte in diritto);
2 Contr C) condannare la a corrispondere alla ricorrente le differenze dovute per i titoli di cui ai par. V) VI) e VIII) della parte in diritto, in misura da determinarsi in separato giudizio;
D) in subordine rispetto a quanto sub B) ed C) accertare e dichiarare che per le mansioni di fatto svolte la ricorrente ha diritto in base al CCL per Contr il personale dipendente e comunque ex art. 36 Cost. Rep. alla qualifica e/o al trattamento economico e normativo di Funzionario F1, o alle diverse inferiori qualifiche e/o trattamenti economici e/o con le diverse decorrenze che saranno ritenute dovute;
Contr E) condannare la a corrispondere alla ricorrente le differenze dovute per i titoli di cui ai parr. VII-VIII) della parte in diritto, in misura da determinarsi in separato giudizio;
Cont F) comunque, condannare la ad effettuare, sugli importi corrisposti dovuti alla ricorrente, gli accantonamenti per TFR;
G) accertare e dichiarare la nullità inefficacia e illegittimità del Contr provvedimento con il quale la ha comunicato alla ricorrente la anticipata risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza retroattiva al 31.3.2024; Contr H) condannare la a reintegrare e/o riammettere in servizio la ricorrente con decorrenza dal 31.3.2024, o dalla diversa decorrenza che sarà ritenuta dovuta, con la qualifica, l'inquadramento e la retribuzione dovuta, adibendola alla corrispondente attività lavorativa;
Contr I) condannare altresì la a corrispondere alla ricorrente, anche occorrendo a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate dalla cessazione della prestazione lavorativa fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge;
L) in subordine rispetto a quanto sub I) in caso di ritenuta applicabilità al caso di specie della tutela indennitaria, ferma la Contr riammissione in servizio, condannare la a corrispondere alla ricorrente l'indennità nella misura massima prevista dalla legge in relazione all'inquadramento e/o al trattamento economico e normativo ritenuto dovuto. Con vittoria di competenze, spese e onorari, e refusione del Contributo Unificato regolarmente versato”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, la mancata Controparte_1 impugnazione dei contratti ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2010 e, nel merito, domandando di voler rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti, nonché con prova orale per testimoni.
3 Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente, in ragione della eccepita mancata impugnazione del termine apposto ai contratti di lavoro autonomo, ad eccezione dell'ultimo, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2010. L'eccezione non coglie nel segno, giacché la Corte di Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'articolo 32, comma 4, lett. a), della legge n. 183/2010 deve essere osservato e decorre dall'ultimo dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4960 del 16/2/2023; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22861 del 21/7/2022). Nel caso di specie, la società convenuta ha comunicato ad Parte_1
il recesso dal contratto di lavoro autonomo avente termine finale al
[...]
16/6/2024 con lettera del 15/4/2024 ed effetti retroattivi al 31/3/2024 (doc. 12 del ricorso). Tale recesso è stato impugnato in via stragiudiziale in data 30/5/2024 (doc. 14 del ricorso), sicché nel rispetto dei termini di cui all'articolo 6 della legge n. 604/1966. 2.1 Né può essere valorizzata la mancata contestazione dei contratti durante i 9 anni precedenti. Invero, la teoria della non può giungere a riperimetrare i Parte_2 termini di prescrizione e di decadenza previsti dal legislatore, come già osservato dalla Suprema Corte: “…parte ricorrente ha richiamato la c.d. teoria della , definita nella sentenza n. 5240 del 2004 di questa Parte_2
Corte come "il principio, basato appunto sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto". Sennonché il medesimo precedente ha anche chiarito che detta teoria non può avere
4 ingresso nell'ordinamento italiano, per il quale "il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita...." (v. in termini, pure Cass. n. 23382 del 2013, in motivazione)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1888 del 28/1/2020; Cassazione, Sezione III, n. 3172 del 7/2/2025). In senso conforme, il Giudice amministrativo ha opportunamente precisato che “la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Pertanto, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita
o di una modifica della disciplina contrattuale” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, n. 21805 del 3/12/2024,). Contro Nel caso in esame, l'unico motivo addotto da a sostegno del ragionevole affidamento sul definitivo non esercizio da parte della ricorrente del suo diritto di impugnativa dei contratti sottoscritti risiede nel decorso del tempo, nessun altro significativo elemento essendo rappresentato. Nondimeno, il mero ritardo della ricorrente, che ha atteso la risoluzione anticipata di uno dei contratti formalmente di lavoro autonomo per rivendicare la natura subordinata dell'unico instauratosi tra le parti, non può essere ritenuto univocamente significativo della sua univoca volontà di voler rinunciare a far valere il proprio diritto. 2.2 D'altro canto - e infine - le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in occasione della conclusione dei contratti di lavoro autonomo si riferiscono esclusivamente a quanto corrispostole dall'azienda in relazione al singolo contratto, sicché non costituiscono validi atti di rinuncia all'azione giurisdizionale. Ciò in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di
5 rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18321 del 19/9/2016).
3. Nel merito, parte ricorrente ha domandato, in primo luogo, l'accertamento della natura subordinata dell'unico rapporto di lavoro dispiegatosi sin dal 19/10/2015 alle dipendenze di CP_1
3.1 Oggetto dell'accertamento giudiziale è, pertanto, la dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dell'odierna ricorrente alle Contro dipendenze della sussumibile nel disposto generale di cui all'art. 2094 c.c., con le modalità e i termini indicati in ricorso. La resistente, costituendosi in giudizio, ha specificamente contestato la sussistenza di tale rapporto, deducendo che ha Parte_1 collaborato autonomamente a taluni programmi di rete, senza mai essere stata assoggettata ad alcun vincolo di subordinazione. A fronte della specifica contestazione della resistente ed in ossequio al principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., è certo che gravasse sulla lavoratrice, odierna parte ricorrente, l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, e cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore della resistente, sotto il vincolo della subordinazione, tale da giustificare le differenze retributive richieste. Per quanto di interesse, è noto che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione, identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Per pacifica giurisprudenza, tale nozione è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass. n. 11207 del 14/5/2009). In astratto, pertanto, la distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato ed il rapporto di lavoro autonomo appare ben netta, laddove quest'ultima tipologia contrattuale individua il contenuto dell'obbligazione di lavoro del prestatore nel compimento di una determinata opera o servizio, senza alcun vincolo di subordinazione. Diversamente, il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore,
6 di volta in volta, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr. Cass. n. 9812/2008, n. 21028/2006, n. 9234/2006, n. 7966/2006, n. 4171/2006, n. 3858/2006, n. 16661/2005, n. 7025/2005, n. 1682/2005). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha confermato che “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16254 del 28/7/2011). Tuttavia, se certamente l'esercizio del potere direttivo rappresenta un elemento che deve necessariamente caratterizzare un rapporto di lavoro subordinato, non è sempre sufficiente al fine di individuare la distinzione tra subordinazione ed autonomia, in quanto anche il lavoratore autonomo può essere diretto dal destinatario della prestazione. Pertanto, in ragione del contenuto dell'attività lavorativa, il potere direttivo sarà molto più stringente e puntuale nel caso di prestazioni di basso contenuto professionale, mentre sarà di larga massima quando la prestazione è altamente specialistica. Ne consegue che tanto più complesso e specifico sarà il contenuto professionale della prestazione, maggiore sarà la difficoltà di distinguere tra le diverse tipologie di rapporto di lavoro. Quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre, quindi, fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (cfr. Cassazione 13/9/2019, n.22931 che riprende Cass. 19/4/2010, n. 9252 e Cass. Sez. Un., 30/6/1999, n. 379). Nel caso, quindi, di attività professionale altamente qualificata la subordinazione non è esclusa per l'assenza di direttive e ordini precisi impartiti dal superiore gerarchico, essendo sufficienti delle indicazioni generali, che lascino al lavoratore la possibilità di organizzarsi autonomamente nello svolgimento degli incarichi assegnatigli.
7 Tale modalità di prestazione dell'attività lavorativa non impedisce, infatti, che il professionista sia inserito in maniera stabile e organica nella struttura dell'ente, laddove svolga continuativamente mansioni ben specifiche e metta a disposizione del datore di lavoro la propria opera in modo da soddisfarne le esigenze. 3.1.1 Quanto, poi, specificamente, alla subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico, la Suprema Corte ha ulteriormente osservato che la natura intellettuale dell'attività giornalistica comporta un'attenuazione del vincolo della subordinazione, conseguente al bilanciamento tra potere direttivo e discrezionalità del prestatore di lavoro, di talché la minore incisività del potere di etero-determinazione della prestazione lavorativa comporta che la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico in termini di autonomia o subordinazione debba svolgersi attraverso indici sussidiari rispetto al puro assoggettamento al potere direttivo: “Tali indici consistono, principalmente, nell'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale e nella sua continuità, da intendere come persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenersi a disposizione dell'imprenditore” e anche che “non è necessario che il lavoratore sia impegnato in un'attività quotidiana con un orario di lavoro prestabilito. Ciò che conta sono la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, che devono essere presenti anche in assenza di un orario fisso di lavoro. Inoltre, la mancanza di esclusività della prestazione lavorativa o la presenza di altre attività non escludono di per sé la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26466 del 10/10/2024). In applicazione di tali principi, la Corte di Appello di Roma ha già affermato che “Per comprendere se il giornalista abbia un rapporto di lavoro autonomo o subordinato bisogna tenere conto delle peculiari caratteristiche del lavoro giornalistico e le conseguenti difficoltà di cogliere in maniera diretta ed immediata i caratteri distintivi della subordinazione. Ciò rende determinante alcuni indici rivelatori quali il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro come computer e cellulare forniti dalla parte datoriale e, soprattutto, la stabile preposizione a settori di informazione nonché la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione del datore, per eseguirne le istruzioni. Per ravvisare gli estremi della subordinazione, occorre verificare, oltre allo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione datoriale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa su specifici argomenti e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, anche la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro” (cfr. Corte di Appello di Roma n. 4039 del 4/11/2022). 3.2 Rapportando tali parametri alla fattispecie in esame, non v'è dubbio che, all'esito dell'espletata istruttoria, siano stati acquisiti elementi
8 tali da far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra e la società resistente. Parte_1
3.2.1 In primo luogo, invero, è emerso lo svolgimento, senza alcuna Contro significativa interruzione, delle stesse attività nei confronti della attraverso la reiterazione di 19 contratti di lavoro autonomo dal 19/10/2015 al 31/3/2024. Invero, già alla loro mera lettura, gli stessi contratti (doc. 1 del ricorso) contengono indici significativi di subordinazione, allorché stabiliscono, con clausole dichiarate essenziali, che la ricorrente fosse obbligata a rispettare il Codice Etico dell'azienda, a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e a non assumere altri incarichi incompatibili con gli interessi materiali o morali della società, nonché prevedono compensi fissi e predeterminati per ogni puntata o gruppo di puntate televisive. La circostanza che la non fosse tenuta a giustificare le Parte_1 assenze, bensì unicamente a comunicarle tempestivamente, lungi dall'essere sintomatica della genuina autonomia del rapporto, è conforme alle previsioni di cui all'articolo 25 del , il quale, per i giornalisti dipendenti, prevede Pt_3 che “L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo casi di giustificato impedimento”, mentre, solo a richiesta dell'azienda “il giornalista è tenuto ad esibire il certificato medico”. D'altro canto, a riprova della carenza di autodeterminazione nella organizzazione del lavoro e della impossibilità di sottrarvisi, eventualmente, in determinati periodi, si annota che la teste - capo progetto editoriale Tes_1 Contro e supervisore editoriale per - dopo avere escluso che un collaboratore potesse volontariamente assentarsi durante la vigenza di un contratto di breve durata, ha affermato: “Se uno ha un contratto di 9 mesi e si vuole prendere una vacanza invece se la prende, compatibilmente con le esigenze della produzione e la possibilità di lavorare anche da fuori, perché se è pagato per tutte le puntate deve comunque fare qualcosa”. Quanto, infine, alla deduzione che il rischio della eventuale impossibilità sopravvenuta di talune prestazioni gravasse integralmente sulla lavoratrice, che per le stesse non sarebbe stata remunerata, è sufficiente Contro richiamare tutte le lettere con le quali a, invece, comunicato, negli anni, alla che il compenso unitario previsto in contratto per talune puntate Parte_1 non andate in onda le sarebbe stato comunque corrisposto, seppure nella misura ridotta del 50%, alla luce degli apporti da lei comunque forniti, in tal modo essendosi l'azienda fatta carico di una percentuale di rischio che sarebbe dovuta gravare sul collaboratore, ove genuinamente autonomo. 3.2.2 In secondo luogo, le ampie prove testimoniali assunte hanno fornito un quadro univoco circa lo stabile inserimento della ricorrente nella organizzazione aziendale, sotto la direzione dei responsabili delle diverse redazioni a cui è stata addetta come autrice e non già, come invece preteso,
9 nel solco di “un mero, ed anche piuttosto elastico, coordinamento modale o temporale” della prestazione resa dal lavoratore con gli obiettivi del datore imprenditore. In particolare, gli 8 testimoni ascoltati hanno tutti diffusamente riferito in ordine allo stabile inserimento della ricorrente nei turni di organizzazione delle redazioni con le quali ha collaborato, al pari dei giornalisti dipendenti, nonché ai prolungati orari di lavoro che era necessario garantisse, in relazione ai compiti affidatile. 3.2.2.1 Il teste , capo servizio alle dipendenze Testimone_2 Contro della già suo collaboratore, ha riferito: “I turni in OR sono quelli di cui mi viene chiesto: centrale, chiusura, alba, agenzie e weekend. In essi si svolgono le mansioni in essi specificamente elencati, che confermo. Ogni autore era presente mediamente 5-6 volte a settimana, ruotando sui vai turni. Nell'edizione estiva l'organizzazione era grosso modo la stessa, ma essendo presente personale ridotto raddoppiava l'impegno per le puntate proprie. La presenza restava quella quotidiana già indicata"; "E' vero che la ricorrente era inserita nei turni, nella misura indicata. La rotazione nei weekend poteva in effetti capitare all'incirca una volta al mese"; "Mi viene esibito il documento 2.3 del ricorso e posso dire che riconosco i turni in esso elencati, li elaboravano e e arrivavano per mail, li mandavano Per_1 Per_2 anche a me. Erano inviati al gruppo di posta. In essi è indicata anche la ricorrente, nei vari turni". Quanto all'orario di lavoro osservato dalla , il teste ha Parte_1 dichiarato: "La presenza alla riunione di preparazione della puntata e alle dirette delle puntate che aveva preparato era scontata. (...) La riunione iniziava alle 10:30 e finiva generalmente all'ora di pranzo. A volte anche dopo pranzo. Dopo la riunione l'autore che deve scrivere la puntata del giorno dopo resta a prepararla, mentre gli altri autori restano per la collaborazione alla puntata secondo le proprie competenze. La durata di lavoro di “non meno di 10 ore al giorno” è verosimile, tra il lavoro svolto dalla ricorrente in redazione e quello svolto altrove. (...) Quanto alla presenza in servizio, dipendeva dai turni e dai compiti assegnati come già detto. Mediamente era presente come tutti noi autori 5-6 giorni a settimana secondo i turni già dettagliati, quindi grosso modo in media per una decina di ore al giorno". Contro 3.2.2.2 La teste dipendente produttore esecutivo Testimone_3 di OR, appartenente pertanto al settore produzione e non a quello redazione, ha riferito: “I turni agli autori e agli inviati erano assegnati da
e sulla base delle esigenze rappresentante da loro stessi. Per_2 Per_1
La ricorrente non aveva un obbligo di rispettare un orario, non era come noi interni che abbiamo un obbligo di rispettare un orario di lavoro e un tesserino per firmare"; "La messa in onda era 8:00-10:00. La riunione era subito dopo, grosso modo 10:30-13:00. L'autore di puntata è presente già
10 all'alba, per seguire la puntata da mettere in onda, gli altri autori non vengono all'alba ma arrivano per la riunione. Nel turno centrale ci sono grosso modo tutti gli autori. Nel turno di chiusura – che può finire alle 20:00 ma in caso di imprevisti anche molto dopo – è presente, in redazione o altrove, chi deve scrivere per la puntata del giorno successivo. Nei weekend sono presenti gli autori secondo il turno elaborato da e . La Per_1 Per_2 riunione della domenica si faceva da remoto"; "Ci sono degli orari di massima da rispettare. Se ad esempio l'autore deve essere presente all'alba, si tenga presente che non può arrivare più tardi delle 6:00, dovendo la puntata andare in onda alle 8:00". Si noti che già avere affermato che “nel turno centrale ci sono grosso modo tutti gli autori” significa avere ammesso che – fatti salvi i turni ulteriori a rotazione – ciascun autore fosse comunque tenuto ad essere presente quotidianamente con orario 10:00-19:00, mediamente corrispondente al turno centrale, per come dedotto in ricorso e confermato da tutti i testimoni. Quanto, specificamene, all'orario di lavoro osservato dalla , la Parte_1 teste ha dichiarato: “per scrivere il copione non era vincolata ad Tes_3 essere presente in redazione, poteva farlo ovunque. Quanto al contenuto, era quello deciso in riunione"; “Normalmente (...) la ricorrente arrivava la mattina e andava via nel primo pomeriggio. Se aveva la puntata arrivava all'alba e andava via alla fine della riunione, se non aveva nessun compito per il giorno successivo, cosa che poteva invece capitare. Se aveva qualcosa da fare per la puntata successiva si tratteneva fino alle 16:00-17:00. Chi scriveva il copione della puntata del giorno dopo rimaneva fino alla sera, il turno di chiusura restava fino a sera, come ho detto prima, fino alle 20:00 o anche oltre. (...) Tutto ciò normalmente per 5 giorni alla settimana, salvo il turno nel weekend, che tuttavia non so dire ogni quanto potesse capitarle". E, infine, sui fine settimana, la teste ha aggiunto: “Voglio dire però che durante il weekend gli autori lavorano comunque perché c'è la riunione la domenica mattina, seppure da remoto, e gli autori propongono argomenti e contattano gli ospiti. Per la puntata del lunedì si fa una prima riunione il venerdì mattina subito dopo la messa in onda. Poi il venerdì pomeriggio si rallenta un po', il sabato tendenzialmente non si lavora e la domenica mattina si fa un'altra riunione sempre per la puntata del lunedì. Alla riunione della domenica partecipano tutti gli autori”. Nuovamente, pertanto, è ammesso un obbligo di partecipazione alla riunione domenicale per tutti gli autori, cui si aggiungeva, per la ricorrente, il coordinamento degli ospiti politici dell'area di centro sinistra, per come infra al § 3.2.4. 3.2.2.3 La teste già autore per OR e Oggi è un altro Tes_4 giorno, come la ricorrente, poi assunta come giornalista, ha riferito:
“confermo quanto mi viene chiesto, con la precisazione, quanto all'orario di lavoro, che ciascuno di noi era mediamente presente fisicamente in
11 redazione 8-10 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, ma poi in relazione all'evoluzione delle notizie nel corso della giornata, era frequente che dovesse restare a disposizione o rimanere connesso a lavorare comunque da remoto, magari anche fino a sera tardi. In tal caso tuttavia non sono in grado di quantificare quanto lavoro ulteriore la ricorrente svolgesse dopo aver lasciato la redazione"; "Grosso modo potrei dire che è vero che fosse presente 10 ore al giorno, cioè sulla carta magari il turno durava 8 ore però finivamo spesso e volentieri a fare ore in più". Quanto ai turni lavoro osservati dalla , la teste ha Pt_1 Tes_4 dichiarato: “I turni che ci erano assegnati erano di presenza in redazione, non si poteva svolgerli da casa. Si entrava quando era indicato in turno, così tutti sapevano che da quel momento si potevano riferire a te. La riunione era in presenza, per cui certo che c'era obbligo di presenza. (...) A turno lei era incaricata di scrivere i copioni oppure di collaborare alla redazione del copione. A turno con gli altri si occupava della convocazione dei politici e della redazione delle domande per le loro interviste"; "Confermo che quella che mi viene letta fosse l'organizzazione dei turni in OR, negli anni nei quali con la ricorrente vi abbiamo lavorato. (...) Per il resto, è vero che questa fosse l'articolazione dei turni e che ciascuno di noi ne facesse mediamente 6, come indicati". Contro 3.2.2.4 La teste dipendente addetta alla parte Testimone_5 organizzativa e produttiva dei programmi, dal canto proprio, si è limitata a riferire circostanze di ordine generale, spesso espresse in modo dubitativo, comunque non specificamente riferite al lavoro effettivamente svolto dalla ricorrente nell'ambito delle redazioni con le quali ha collaborato: “Quanto alla presenza, non ci sono turni per gli autori. Gli autori sono contrattualizzati per le puntate"; “Non aveva obbligo di presenza, neppure alle riunioni e alle dirette, la presenza era “richiesta” nel senso che fa parte del lavoro. Anche se devo dire che durante la diretta l'autore dovrebbe partecipare, se richiesto dalla produzione. Poi ripeto non essendo dipendenti non è che devono far le 8 ore”; “E' vero che la riunione era quotidiana, ma magari poteva partecipare per telefono, magari poteva capitare che un autore non andasse e intervenisse con whatsapp per dire una cosa importante”; “non aveva alcun obbligo di osservare un orario di lavoro, tantomeno di 10 ore per 5 volte a settimana”. 3.2.2.5 La teste , autore per i programmi OR e Testimone_6
Che sarà, insieme alla ricorrente, poi assunta con contratto di lavoro giornalistico, ha dichiarato: “In Che sarà 2023/2024 eravamo 7-8 autori, compresi i capi autori, finché c'è stata la ricorrente. (...) La ricorrente si occupava della parte giornalistica di attualità. L'impegno lavorativo della ricorrente era quotidiano, per un numero di ore che non so quantificare ma che si estendeva durante tutto l'arco della giornata, poiché messaggi e telefonate iniziavano la mattina prestissimo e terminavano la sera tardi.
12 Erano non meno di 10-12 ore a disposizione della conduttrice. Questo valeva per tutti gli autori, sia dipendenti che collaboratori, sicché anche per la ricorrente".
Quanto all'effettivo impegno della , la teste ha Parte_1 Tes_6 riferito: “OR 2019/2020 andava in onda 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdì. (...) Mediamente ciascuno di noi, sicché anche la ricorrente, era incaricata quale responsabile di puntata 2 volte a settimana. L'edizione OR 2019/2020 è stata quella della pandemia, sicché lavoravamo davvero anche 20 ore al giorno”. Contro 3.2.2.6 La teste dipendente on funzioni di capo Testimone_7 progetto editoriale e supervisore editoriale, ha ammesso: “la presenza del collaboratore dipende dalle esigenze del programma, è chiaro che se si collabora ad una trasmissione quotidiana è necessaria la presenza in redazione, in orario funzionale alla produzione"; "non è un lavoro che si può fare per i fatti propri, è un lavoro di equipe. Si può fare autonomamente se si deve scrivere un testo o delle domande, lavoro che si può fare ovunque, però a fronte di un confronto collettivo. Per cui potrei rispondere che una parte dell'attività lavorativa demandata alla ricorrente poteva essere svolta autonomamente, dove e quando voleva, ma solo a seguito di un confronto collettivo, con gli altri. E una parte del lavoro, dedicata alla diretta o alla registrazione e alle riunioni, richiedeva necessariamente la presenza in determinati orari". Quanto all'effettivo impegno della , la teste ha Parte_1 Tes_1 dichiarato: "l'indicazione che riceve un autore non è sul numero di ore, ma sul lavoro da svolgere. Sicuramente in base al lavoro che aveva da svolgere la ricorrente era presente in redazione tante ore, non so se 10 ore al giorno, ma sicuramente tante. Quando seguiva programmi quotidiani, era per forza presente 5 giorni a settimana. Mi riferisco ai programmi C'è tempo per, Dedicato, Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo che andavano in onda dal lunedì al venerdì"; “la presenza era necessaria per lo svolgimento dell'attività e del confronto tra gli autori. Si sa che il lavoro è così quando lo si sceglie” e anche “Ricordo lunghe conversazioni con la ricorrente la sera al telefono, era un confronto serrato”. Contro 3.2.2.7 La teste dipendente giornalista del Testimone_8
TG1, dopo avere premesso di avere lavorato con la ricorrente nell'estate 2023
“per la trasmissione Tg1 Mattina, che andava in onda dalle 6:30 alle 9:00. Si tratta di una trasmissione di approfondimento della testata giornalistica del Tg1”, ha riferito: “Quanto all'orario di lavoro, confermo che la ricorrente osservava lo stesso nostro, perché non poteva essere diversamente, dovendo noi lavorare fianco a fianco. La ricorrente, come noi, faceva il turno di Alba, dovendo la trasmissione andare in onda alle 6:30 del mattino;
è vero che lavorava non meno di 5 giorni alla settimana e sempre per almeno 10 ore al giorno".
13 Contro 3.2.2.8 Infine, la teste dipendente on funzioni Testimone_9 di produttore esecutivo, ha significativamente dichiarato: "Gli autori non timbrano il cartellino. Ma se la diceva, ad esempio, che la riunione Per_3 era alle 10, a quell'ora la doveva essere in redazione. Oggi è un Parte_1 altro giorno era un programma giornaliero, con 5 puntate a settimana, quindi, se la si fosse assentata 2 giorni durante la settimana Parte_1 avrebbe dovuto comunicarlo e in tal caso le avremmo chiesto se riuscisse a produrre le puntate lo stesso, anche non venendo in redazione, oppure se non sarebbe stata in grado di farlo, e quindi sarebbero state decurtate dal compenso previsto in contratto”; “La soleva modificare scaletta e Per_3 copioni a mezzanotte per la puntata successiva”; “non aveva obbligo di orario ma aveva l'obbligo di portare a compimento le attività a lei delegate. La aveva a mio ricordo 5 puntate a settimana da fare, come tutti”; Parte_1
“aveva la sua autonomia, non aveva orari di entrata o di uscita. Doveva gestire i suoi pezzi. Certo che se la puntata doveva andare in onda alle 14:00, entro le 12:30 doveva mandare i pezzi, ma poteva farlo anche da casa”. 3.2.3 In sintesi, pertanto, tutti e 8 i testimoni ascoltati hanno confermato che , pur non essendo contrattualmente Parte_1 tenuta al rispetto di un orario di lavoro, di fatto, in relazione agli orari imposti dai turni e necessitati dalle esigenze produttive, nonché ai compiti e alle incombenze affidatile, era impegnata – in redazione o eventualmente anche da casa e comunque in reperibilità anche fino a tarda notte e nei festivi – almeno 5 giorni a settimana e per ben oltre 8 ore al giorno. Ella era stabilmente inserita nella organizzazione produttiva delle redazioni con le quali ha, negli anni, collaborato, ricevendo direttive sul lavoro da svolgere dai capi autore e del conduttore e dovendo trasmetterne, a sua volta, ai suoi diretti collaboratori, dei quali doveva supervisionare e controllare il lavoro, assumendone la responsabilità (vedi infra § 4.3.1). Contro Non corrisponde, pertanto, al vero quanto dedotto da quando ha affermato, in memoria, che la potesse organizzare la sua attività in Parte_1 maniera autonoma, “salve solo le esigenze di coordinamento della produzione, senza essere sottoposta ad alcun orario di lavoro e senza essere destinataria di direttive specifiche e puntuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni stesse”, poiché i rigidi tempi delle fasi organizzative di redazione, per trasmissioni sovente in onda a cadenza quotidiana, imponevano di fatto il rispetto di fasce orarie di presenza assai prolungate o, comunque, di disponibilità alla reperibilità anche la sera e nei festivi, per riunioni o modifiche, non infrequenti, sulla programmazione, anche all'ultimo momento. In ogni caso, poi, ella soggiaceva, come tutti gli autori - collaboratori o dipendenti - alle serrate esigenze anche orarie della messa in onda, delle riunioni di redazione e del lavoro autoriale, anche di coordinamento dei
14 redattori addetti alla realizzazione di servizi o collegamenti in diretta, sicché i tempi della sua attività lavorativa erano necessariamente scanditi nello stesso modo di quelli dei suoi colleghi, già assunti come dipendenti o inseriti nella compagine aziendale nell'ambito della sanatoria c.d. del “giusto contratto”. Deve escludersi, pertanto, che ella avesse autonomia alcuna nell'organizzazione del proprio lavoro, potendo al più decidere, in caso di impedimento, di collegarsi da remoto ad una riunione, ma non certo di assentarsi nella rigida preordinazione di fasi della attività di redazione. 3.2.4 Vieppiù, ella copriva con continuità uno specifico settore di sua competenza, quello degli ospiti dell'area politica di centro-sinistra, essendo la controparte politica assegnata ad altro autore, . Persona_4
In proposito, il teste ha affermato che, durante la Tes_2 collaborazione con OR, oltre ai normali turni condivisi con gli altri autori, la e la essendo responsabili di due settori di rispettiva Parte_1 Per_4 competenza, erano sempre impegnate nel fine settimana: “E' vero che se c'erano ospiti di centrosinistra nella puntata del lunedì, la ricorrente partecipava sia alla riunione del venerdi, sia alle riunioni del weekend. Per cui posso dire che la puntata in pieno del lunedì le capitava grosso modo una volta al mese, mentre occuparsi degli ospiti le capitava quasi tutti i weekend. Analogamente capitava a , che era responsabile dell'opposto Persona_4 schieramento politico di centrodestra, dovendosi considerare che grosso modo in puntata erano sempre presenti esponenti dei due schieramenti politici”. Le dichiarazioni del teste trovano riscontro in quelle della Tes_2 teste “è anche vero che la ricorrente facesse parte sempre della Tes_4 riunione domenicale da remoto, poiché, anche se non era inserita nel turno del weekend, essendo responsabile degli ospiti dell'area di centrosinistra partecipava comunque alla riunione”. La teste ha confermato la circostanza: “Non ricordo se in Tes_6 quanto responsabile dell'area di centro sinistra partecipasse a tutte le riunioni domenicali, però di certo chi di noi era in turno la domenica doveva sentirla per l'organizzazione della puntata del lunedì, dato che seguiva come responsabile una larga parte della politica”. 3.2.5 D'altro canto, gli stessi testimoni indotti da parte resistente hanno ammesso che, di fatto, la ricorrente, come gli altri collaboratori, dovesse Contro tenersi a disposizione di nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, poiché la decorrenza dei contratti poteva coincidere con la prima puntata da mandare in onda o con un tempo antecedente sufficiente alla sua preparazione – senza che vi fosse una regola specifica in tal senso – ma in ogni caso era prassi iniziare le riunioni di redazione già in epoca precedente, per decidere l'organizzazione del programma, il taglio delle puntate e gli argomenti di massima (testi . Tes_5 Tes_3
15 La stessa teste dopo avere riferito che i collaboratori iniziano Tes_9
a lavorare alla decorrenza del contratto “perché non li paghiamo”, ha ammesso “poi se la le chiedesse di lavorare prima della decorrenza Per_3 del contratto non lo posso sapere, sarebbe stata capace”. Nello stesso senso, d'altro canto, si è espressa anche la teste
“E' prassi in azienda che il contratto per i collaboratori arrivi Tes_8 dopo, perché magari serve il giro di firme, ma tra colleghi ci si conosce e quindi i contatti per mettere in piedi una trasmissione iniziano tra di noi ben prima, dovendosi iniziare a pensare a temi e ospiti e a prendere contatti con gli inviati”. In senso conforme, infine, si sono espresse anche le giornaliste colleghe della ricorrente, come lei autori dei programmi, prima della formale assunzione, (“È vero che l'autore è tenuto a lavorare almeno 1 Tes_4 settimana o 10 giorni prima della prima puntata di una nuova stagione di un programma avendo necessità di prepararla. Se quindi i contratti della ricorrente decorrevano dalla prima puntata, lei era tenuta a lavorare anche prima della decorrenza. Era per tutti così”) e (“Confermo anche Tes_6 specificamente che la ricorrente fosse tenuta a rendere la prestazione lavorativa anche prima della formale decorrenza del contratto e questo posso dire perché succedeva anche a me, sia da collaboratore che da dipendente”). 3.2.6 È poi emerso che la avesse a disposizione una Parte_1 postazione computer, che, seppur non formalmente assegnata, era in suo esclusivo uso, oltreché credenziali nominative, account di posta, telefono (“Confermo che la ricorrente avesse, come me, postazione, account di posta, credenziali nominative per i collaboratori per l'accesso intranet” teste;
“La ricorrente aveva una sua postazione assegnata a lei, con il Tes_2 profilo “econ” aziendale con la sua matricola e la password. All'inizio della stagione con la produzione si stabiliva chi si sedeva dove, anche per i collaboratori. Sicché la scrivania e la postazione pc erano a lei nominativamente assegnate. Aveva un numero telefonico interno di riferimento, con un telefono fisso. (...) Aveva account di posta aziendale con dominio “@rai.it”, non era specifico per i collaboratori, tanto che il mio non è cambiato quando da collaboratore sono diventata dipendente” teste
“la ricorrente aveva una sua postazione a lei assegnata, con tutta la Tes_4 strumentazione necessaria allo svolgimento del lavoro” teste . Tes_8 Contro I testi indotti dalla d'altro canto, pur rimarcando la mancanza di provvedimento formali di assegnazione di postazioni e strumentazione ai collaboratori, hanno parzialmente ammesso, quantomeno, la consuetudine, in molto redazioni, degli autori di occupare sempre le stesse postazioni (“per comodità si tende a lavorare sempre sulla stessa postazione computer (...) in genere tendono ad occupare sempre la stessa, ma se la trovano occupata non hanno titolo per far spostare il collega, non essendo postazioni assegnate
16 individualmente” teste “L'autore interno aveva una sua postazione Tes_3 di lavoro, l'autore esterno no. Poi è vero che per consuetudine si mettono sempre negli stessi posti, ma non è formalmente assegnata (...) Qualche collaboratore si mette anche di sua sponte il nominativo sulla porta, ma è una iniziativa autonoma, che corrisponde alla consuetudine di mettersi negli stessi posti” teste . Tes_5
La disponibilità di una postazione di lavoro – formalmente assegnata o per consuetudine riservata – è significativa non solo dello stabile inserimento nella struttura aziendale, ma anche della assenza di rischio in capo alla asserita collaboratrice, la quale poteva contare sulla possibilità di uso dell'intera strumentazione aziendale a disposizione dei colleghi, anche Contro dipendenti di Vale precisare che le riferite modalità di organizzazione della attività lavorativa sono state riferite dai testimoni a tutte le trasmissioni per le quali la
è stata incaricata come autore. Parte_1
3.2.7 Orbene, i risultati della prova orale trovano conforto nel compendio documentale acquisito, sotto specie non solo di copioni, scalette ed e-mail, ma anche di turni di lavoro e rubriche telefoniche, i quali confermano lo stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione Contro produttiva aziendale della Si citano ad esempio i documenti 2.3 e 2.12, riconosciuti dai testimoni
, e che contengono i turni di lavoro elaborati Tes_2 Tes_3 Tes_6 dai giornalisti e per i giorni infrasettimanali e per i Per_1 Per_2 weekend – in particolare suddivisi in “Alba, Web e Rassegna, Copione, Inviati, Collegamento, Desk centrale, Desk chiusura” - inviati a tutti via mail con cadenza quindicinale, nei quali è inserita anche la ricorrente, a conforto della necessarietà della sua presenza ai fini della organizzazione redazionale. 3.3 Infine, vuole annotarsi che ad analoghe considerazioni questo Tribunale è recentemente giunto in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, introdotta da un collega della ricorrente, parimenti autore negli stessi Contro anni in trasmissioni di rete di tra le quali le medesime OR e OR Estate - che pure ha domandato il riconoscimento della natura subordinata della prestazione resa in favore della azienda resistente. Ha osservato il Tribunale: “Alla luce dell'istruttoria espletata non può dunque negarsi che il ricorrente, in tutto il lungo periodo di tempo in cui ha collaborato ai suddetti programmi, sia stato stabilmente inserito nell'organizzazione produttiva della convenuta che, per tutta la durata del rapporto, ha potuto indubbiamente fare affidamento sulla sua prestazione quotidiana, in relazione ai programmi presso i quali nel tempo è stato impiegato. Né costituisce circostanza idonea ad escludere la subordinazione la circostanza che il ricorrente non abbia eventualmente lavorato nei periodi in cui i programmi non andavano in onda, in verità estremamente limitati e tendenzialmente coincidenti con la stagione estiva, eccetto “OR Estate”,
17 la cui messa in onda avveniva proprio nei mesi di luglio, agosto, inizi settembre. Siffatte interruzioni sono infatti compatibili con un periodo di ferie, annualmente riconosciuto al ricorrente. (...) Parimenti non dirimente è il dato puramente formale, pure riferito dai testi escussi, per cui il (...) non fosse tenuto ad osservare un orario fisso. Siffatta circostanza discende infatti innanzitutto dalla natura giornalistica dell'attività svolta dal ricorrente, che è notoriamente caratterizzata da modalità attenuate di subordinazione, implicando ampi margini di iniziativa ed autonomia” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11937 del 20/11/2025, in atti). 3.4 Conclusivamente, pertanto, consegue alle superiori considerazioni l'accertamento della nullità delle clausole di durata apposte ai contratti di collaborazione autonoma stipulati tra le odierne parti in causa e l'accertamento della avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e Parte_1 CP_1 con decorrenza dal primo contratto di lavoro formalmente autonomo, sicché dal 19/10/2015.
4. In relazione alle mansioni affidatele ed effettivamente disimpegnate, il rapporto di lavoro instaurato tra le odierne parti in causa si è connotato per carattere e natura di lavoro giornalistico, con diritto della ricorrente all'inquadramento come capo servizio. 4.1 Invero, in linea generale, per giurisprudenza consolidata, “costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo;
assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1853 del 01/02/2016). Di talché, la natura giornalistica delle prestazioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro per i giornalisti, solo in relazione ad un'attività caratterizzata dalla creatività di chi, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, commento ed elaborazione delle notizie (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2166 del 21/2/1992). Tanto che è stato ritenuto che costituisca lavoro giornalistico quello svolto da fotografi che, nel realizzare, con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, inviano il prodotto in redazione coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24439 del 08/08/2022).
18 Né la natura della prestazione professionale giornalistica è esclusa – Contro come pur preteso da el presente giudizio – dall'eventuale carattere di intrattenimento della programmazione radiotelevisiva nella quale sia inserito l'apporto a carattere informativo del giornalista. In tal senso, la Suprema Corte ha osservato che: “Le prestazioni Contr lavorative dei dipendenti resso la redazione del Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS - Viaggiare informati) possono essere ritenute di natura giornalistica ove siano accertati i requisiti dell'autonoma elaborazione delle notizie, con valutazione della loro rilevanza in relazione ai destinatari, e della predisposizione di un messaggio comunicativo contraddistinto da un apporto creativo, potendo l'attività giornalistica radiotelevisiva rientrare anche in programmi di intrattenimento
o svago, purché a contenuto propriamente informativo, mentre non assume rilievo, a tali fini, sia la l. n. 69 del 1963 sull'ordinamento della professione di giornalista (che presuppone ma non definisce) sia la struttura aziendale dell'ente presso cui viene prestata l'attività” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 830 del 19/01/2016). Invero, al fine di individuare i diritti spettanti al prestatore d'opera è essenziale la natura dell'attività esercitata, non già la qualificazione giuridica o l'assetto organizzativo del datore di lavoro, non potendo farsi dipendere dalle decisioni organizzative del datore di lavoro - o dalle eventuali omissioni di adempimenti amministrativi - la sussistenza dei diritti del lavoratore (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 7509 del 15/5/2003). Ciò in quanto, come sopra già osservato, costituisce attività giornalistica
- presupposta, ma non definita dalla legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione;
ed è stato rilevato come, a tal fine, assume rilievo anche “la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17723 del 29/08/2011). La Suprema Corte ha già ritenuto ben possibile, pertanto, che l'attività del giornalista sia inserita, oltreché nei servizi informativi di testata radiotelevisiva, anche nei programmi di rete, purché il giornalista sia posto quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo. 4.2 Tale è, esattamente, l'attività svolta da , iscritta Parte_1 all'Albo dell dei sin dal 1994 (documento 22 del ricorso), CP_3 CP_4 Contro in favore dei programmi, di rete e di testata, di negli anni oggetto di
19 giudizio. Invero, in primo luogo non v'è dubbio che avesse natura giornalistica il suo apporto per la trasmissione “TG1 Mattina Estate”, che la teste Tes_8 ha definito “proprio un “braccio” del , che dura molto di più, è CP_5 fatta tutta solo da giornalisti, anch'essa è fatta dai colleghi del Tg1, ma sono colleghi che si occupano solo di questa poiché è impegnativa, anche come tempi”. Trattandosi di trasmissione realizzata in collaborazione tra rete e testata ed affidata ad una equipe di soli giornalisti, essa si sottrae, invero, alle censure di parte resistente. Analoga considerazione, poi, deve farsi per le due edizioni estive del programma OR nelle quali la è stata capo autore - il cui Parte_1 Contro contenuto, per ammissione di è del tutto analogo al programma trasmesso durante l'anno - avendo svolto attività di natura strettamente giornalistica, anche per la assegnazione dei servizi ai giornalisti, il loro coordinamento, la decisione del taglio giornalistico delle puntate, la risoluzione di eventuali problematiche che potevano sorgere per la Contro costruzione della puntata e la gestione del rapporto con i vertici “La ricorrente ha svolto tutte le mansioni assegnate al capo autore, come gli altri giornalisti nominati capi autore della trasmissione. (...) Mi viene chiesto di esemplificare decisioni assunte in autonomia dal capo autore e posso dire che riguardano sia il taglio giornalistico delle puntate, sia l'assegnazione del lavoro sia i rapporti con i superiori” (teste ); “Quando è stata capo Tes_2 autore ha quindi avuto l'ultima parola nella decisione dell'argomento da trattare nella puntata successiva (...) il capo autore è la figura che assegna i servizi, decide in ultima battuta con il conduttore gli argomenti e quindi coordina gli altri autori” (teste ; “La avevamo scelta come capo Tes_3 autore. Lei coordinava gli altri autori, sotto la nostra supervisione (...) Nel momento in cui si sceglie un capo autore vuol dire che ci si fida e quindi si da per scontato che non terrà comportamenti in pregiudizio della funzionalità del programma” (teste . Tes_1
Infine, alla stregua del compendio probatorio acquisito, a corrispondente valutazione deve giungersi per l'attività svolta dalla ricorrente per gli ulteriori programmi di rete ai quali ha collaborato come autore, essendo anche responsabile degli ospiti politici dell'area di centro sinistra – quantomeno nei programmi condotti dalla giornalista – ed essendosi sempre Persona_5 occupata della predisposizione di un messaggio comunicativo contraddistinto da un personale apporto creativo.
In particolare, specialmente quando addetta - in ordinaria turnazione con gli altri giornalisti, dipendenti o non - alla realizzazione della puntata, la
, avendo a costante disposizione collegamenti ad agenzie di stampa, Parte_1 mazzette di giornali e sale di montaggio, ricercava le notizie sui temi decisi nella riunione di redazione;
individuava e contattava gli ospiti;
proponeva i
20 contenuti della puntata, oltreché tempi e modalità di loro trattazione, distinguendo tra servizi, collegamenti in diretta o dibattito in studio, anche in ragione della disponibilità comunicata dagli ospiti;
coordinava il lavoro degli inviati e degli addetti al “desk”, rivedendone il lavoro e apportandovi le modifiche ritenute necessarie;
redigeva il testo delle domande da porre agli ospiti in studio e le note informative sui temi trattati, utili alla moderazione del dibattito in studio;
redigeva, infine, il “copione” dettagliato della trasmissione, con la scansione di tutti i tempi, discutendone con i capi autori e il conduttore, essendo poi presente in redazione, il giorno di messa in onda, sin dal turno di “alba”. La teste in effetti, ha spiegato che, nell'ambito della riunione di Tes_9 redazione, “la proposta dell'autore include tutto, l'autore struttura il pezzo e individua l'ospite, propone filmati e testi. Compone integralmente il pezzo. Aveva anche dei collaboratori che potevano coadiuvarlo nella scrittura del pezzo”. Nello stesso senso, a titolo esemplificativo, si può richiamare quanto efficacemente riassunto dalla teste “La ricorrente era autore, Tes_6 partecipava alla riunione, poteva essere incaricata come autore responsabile della trasmissione e in tal caso si sentiva con capi autore e conduttrice, restava per la elaborazione del copione, lo rivedeva fino a sera, partecipava al turno di alba, verificava la necessità di eventuali modifiche. In studio accoglieva gli ospiti, seguiva la puntata, controllava le eventuali notizie” (...) Mi viene chiesto se la ricorrente fosse incaricata quale autore responsabile della puntata solo in via residuale rispetto agli altri autori e devo rispondere che no, poiché come già detto eravamo sostanzialmente tutti collaboratori, come lei, sicché ciascuno di noi era a turno responsabile di puntata(...) Mediamente ciascuno di noi, sicché anche la ricorrente, era incaricata quale responsabile di puntata 2 volte a settimana”.
Nel periodo di collaborazione con il programma TG1 Mattina, poi
“doveva essere in grado di svolgere tutti tali compiti, poiché era un lavoro di squadra e quindi c'era bisogno che tutti potessero intervenire per individuare i temi, proporne di nuovi, individuare gli inviati, tenere i contatti con gli inviati, tenere contatti con il desk, redigere il copione, redigere le domande per gli ospiti in studio, eccetera” (teste . Tes_8
Tale attività corrisponde senza dubbio a quella tipica del lavoro giornalistico, poiché connotata da “raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1853 del 01/02/2016, cit.), per la confezione di un messaggio informativo connotato da apporto soggettivo e creativo, per la diffusione di notizie attuali con carattere di tempestività, restando indifferente la particolare organizzazione aziendale e la qualificazione come di testata o di rete del programma nel quale tale apporto fosse reso. Replicando a specifica contestazione di parte resistente, sulla attualità
21 delle notizie di cui si occupano gli autori dei programmi di rete, come la ricorrente, si possono richiamare le dichiarazioni della teste che, in Tes_3 esatta contraddizione, riferendosi ad OR Estate, ha ammesso: “l'edizione estiva è un po' più leggera di quella invernale, tratta un po' meno della parte politica e un po' di più di quella di attualità. (...) In realtà poi dipende[nte] dagli eventi, quando c'è stata la crisi politica del “Papeete” ad esempio è avvenuta ad agosto e ovviamente il programma OR se ne è occupato” e, comunque, in generale “nei periodi in cui lavoriamo tanto – ad esempio per crisi politiche o problemi particolari come, si pensi, un terremoto – stiamo sicuramente in ufficio tante ore, anche 10 ore al giorno. In tal caso quindi anche la ricorrente”. Né, d'altro canto, è significativa per escludere la natura giornalistica dell'attività prestata dalla ricorrente la circostanza che ella non decidesse autonomamente gli argomenti da approfondire, né l'oggetto dei testi da realizzare, dovendo piuttosto attenersi alle indicazioni del conduttore e del capo autore - quando non è stata ella stessa capo autore - e che fosse sottoposta al loro controllo successivo, essendo pacifico che, quale lavoratrice sostanzialmente subordinata, dovesse lavorare rispettando le direttive dei superiori e realizzare i testi attenendosi alle loro indicazioni, in modo tale che il prodotto fosse funzionale alla trasmissione in cui doveva essere inserito (cfr., in senso conforme, Tribunale di Roma, sentenza n. 11937/2025, cit.).
4.3 Accertata la natura giornalistica dell'attività professionale prestata Contro da in favore della è corretto l'invocato Parte_1 inquadramento come capo servizio. A tal fine, occorre muovere dalla considerazione che la giurisprudenza ha già ritenuto priva di vizi logici e non contraria alle regole di ermeneutica la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della qualifica di capo servizio, ha, seppure implicitamente, interpretato la norma contrattuale in maniera estensiva, equiparando al coordinamento di due redattori e/o collaboratori fissi presenti in redazione il coordinamento di redattori di un'altra redazione, considerando, inoltre, come indice dei compiti e delle responsabilità di capo servizio, il coordinamento, oltre che del redattore della sede centrale e dei due redattori della diversa sede, di collaboratori esterni e del lavoro di un opinionista (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3452 del 21/02/2005 e, in termini, già in epoca risalente, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 320 del 20/01/1989). Orbene, per quanto di interesse, l'articolo 11 , lettera d), prevede Pt_3 che: “è considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive. (...)
22 Il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di caposervizio, ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caposervizio, essendo di analogo contenuto professionale”. Né v'è motivo di applicare le più stringenti previsioni pattizie elaborate per le redazioni dei Telegiornali e contenute al paragrafo 14 della Carta dei diritti e dei doveri del giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo, parte integrante dell'Accordo integrativo il quale prevede: “Per CP_2 quanto concerne l'assegnazione della qualifica di Caposervizio, le Parti si danno atto che i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un caposervizio – di cui al combinato disposto dell'art. 11 del CNLG e del punto 14 della “Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico” – devono essere costituiti da almeno 6 unità”. 4.3.1 Come si vede, in ogni caso, l'elemento che connota la qualifica di capo servizio è il coordinamento di un nucleo produttivo di redattori o collaboratori fissi, inviati e addetti al desk, dei quali egli supervisioni, coordini e riveda il lavoro, impartendo le proprie disposizioni. Tale attività è, per come ricostruita all'esito della istruttoria, non solo quella svolta dalla quando capo autore delle edizioni estive di Parte_1
OR e di TG1 Mattina;
ma anche quella svolta come autore, in particolare responsabile di puntata o di singoli blocchi informativi, in relazione al necessario coordinamento dell'equipe composta da inviati, redattori e addetti al desk, per il confezionamento della puntata. In tal senso, la stessa teste ha confermato: “Aveva anche dei Tes_9 collaboratori che potevano coadiuvarlo nella scrittura del pezzo (...) Ove il pezzo fosse scritto dal collaboratore, era comunque onere e compito dell'autore rivederlo e controllarlo poiché solo l'autore ne assumeva la responsabilità di fronte alla direzione (...) Ogni autore si sceglie 3-4 collaboratori e coordina loro, si crea così una sua piccola squadra. Poi certo i collaboratori possono cambiare nel tempo. Ad esempio, tra i collaboratori dell'autore, c'è il programmista regista, che esce per fare le riprese, sulla scorta delle linee guida che l'autore gli ha fornito. Poi l'autore va in moviola e rivede i pezzi girati. (...) la era autrice come i suoi colleghi autori Parte_1
e coordinava la sua squadra di collaboratori”. Nel periodo di collaborazione a TG1 Mattina, poi, “Anche lei scriveva pezzi, seppure facesse parte del gruppo “dirigente”, cioè il gruppo di line, quindi se anche scriveva pezzi poi venivano letti da altri. Ciò avveniva, tuttavia, raramente, poiché il gruppo di line in realtà dà indicazioni agli altri giornalisti perché scrivano, ma si occupa in via principale dell'organizzazione e del loro coordinamento. (...) Lei faceva il lavoro di
23 organizzazione, dava i compiti ai giornalisti, decideva i temi, partecipava alle riunioni, correggeva i pezzi” (teste . Tes_8
4.3.2 La medesima qualifica di capo servizio, d'altro canto, è stata riconosciuta agli autori, già colleghi della ricorrente, che hanno beneficiato della assunzione nell'ambito della sanatoria c.d. del “giusto contratto”. Si trattò, invero, di una procedura di selezione avviata con l'Accordo Contro sindacale del 23/7/2019 con la quale dovendo procedere a selezionare lavoratori da assumere e/o inquadrare con qualifica giornalistica, ha ritenuto di verificare se vi fossero candidati astrattamente idonei anche tra i collaboratori, purché già iscritti all'Albo dei giornalisti e impiegati in attività
“svolte all'interno di uno specifico 'perimetro produttivo' della Contr programmazione della , “coerenti con lo svolgimento di attività di natura giornalistica”. Tra i collaboratori assunti in esito a tale procedura figura il teste
, già autore e collega della ricorrente nel programma OR, Tes_2 ricompreso nel perimetro individuato nell'Accordo del 23/7/2019, in effetti assunto e inquadrato come capo servizio. 4.3.3 Accertata l'avvenuta instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la natura giornalistica Contro dell'attività prestata dalla ricorrente in favore di è, pertanto, Parte_1 corretto, in relazione alle mansioni di fatto disimpegnate, l'invocato inquadramento, sin dalla assunzione, nella qualifica di capo servizio, con conseguente diritto della ricorrente al corrispondente trattamento economico e normativo. 4.4 Consegue a tale accertamento il diritto della ricorrente alle eventuali differenze retributive tra quanto effettivamente percepito, nel periodo di esecuzione dei contratti di lavoro autonomo formalmente sottoscritti, e quanto sarebbe a lei spettato in esecuzione di un unico contratto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 19/10/2015, con inquadramento quale capo servizio, in applicazione del CNLG, da quantificarsi – come richiesto – in separato giudizio. Su tali eventuali somme la ricorrente avrà diritto all'accantonamento del corrispondente TFR.
5. Una volta accertata la avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve dichiararsene la giuridica prosecuzione, per carenza di valido atto di recesso. Contro Con lettera del 15/4/2024, durante un periodo di malattia, la risolveva anticipatamente il contratto – formalmente qualificato di collaborazione autonoma – in essere con la ricorrente, comunicandole: “a parziale modifica di quanto previsto nel contratto prot. num. 7234208853 del 17.10.2023, con la presente ci diamo reciprocamente atto che la Sua collaborazione al programma "CHESARA'..." è terminata il 31.3.2024
24 anziché il 16.6.2024, con la realizzazione di 48 puntate di contro alle 73 inizialmente previste. In relazione a quanto sopra, provvederemo a corrisponderLe - ove non ancora liquidatoLe - il concordato importo, al lordo delle ritenute di legge, di Euro 920,00 (novecentoventi/00) per ciascuna delle suddette 48 puntate (...)”. Costituendosi in giudizio, invero, parte datoriale ha ammesso che la ricorrente, i primi giorni di marzo 2024 avesse “manifestato la necessità di Contr un periodo di riposo che tuttavia si è prolungato cosicché la ha ritenuto di dover cessare anticipatamente il contratto (il 31 marzo 2024 anziché il 16 giugno 2024)”. Non si verte, pertanto, in primo luogo, in fattispecie di impugnazione del termine - in tesi - invalidamente apposto ad un contratto di lavoro, con conseguente applicazione delle tutele previste dal D.Lgs. n. 81/2015, bensì di un rapporto di lavoro subordinato di fatto instauratosi tra le parti, interrotto per recesso datoriale.
Trattandosi di recesso comunicato durante un periodo di malattia, immotivato, non preceduto da contestazione disciplinare, né seguito da specificazione di motivi, neppure in giudizio, esso è per certo inidoneo ad interrompere validamente il rapporto di lavoro subordinato che si è qui accertato si fosse instaurato tra le parti sin dal 19/10/2015. Dovendosi fare applicazione, in ragione della data di instaurazione del Contro rapporto e delle dimensioni aziendali di dell'assetto normativo introdotto con D.Lgs. n. 23/2015, senza ricorso alla riduzione di cui all'articolo 9, si osserva che la fattispecie in esame corrisponde a quella prevista dall'articolo 3, comma 2, in cui è direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Per conseguenza, il licenziamento dovrà essere annullato e il datore di lavoro condannato alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con le mansioni in precedenza disimpegnate, secondo l'inquadramento di capo servizio, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità in relazione al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione, oltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. 5.1 È opportuno osservare come la Corte Costituzionale, con recente sentenza n. 128/2024, abbia ritenuto illegittimo non prevedere che si applichi la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai casi di insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
“È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, d.lg. 4 marzo 2015 n. 23 nella parte in cui non prevede che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si applichi anche nelle ipotesi in cui sia
25 direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. La radicale irrilevanza dell'insussistenza del fatto materiale nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determina un difetto di sistematicità che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Se il “fatto materiale”, allegato dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento, non sussiste, è violato il principio della necessaria causalità del recesso datoriale. Il licenziamento regredisce a recesso senza causa, quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al “fatto insussistente”, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c'è stata, vuoi indicandolo come ragione di impresa che in realtà non sussiste (perché, ad esempio, il posto non è stato soppresso). La conseguenza, in termini di garanzia per il lavoratore illegittimamente licenziato, non può che essere la stessa: la tutela reintegratoria attenuata prevista per l'ipotesi del licenziamento che si fondi su un “fatto materiale insussistente”, qualificato dal datore di lavoro come rilevante sul piano disciplinare” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 128 del 16/07/2024). Anche nel caso in esame, per le ragioni esposte, il recesso datoriale regredisce a recesso senza causa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata. 5.2 Quanto alla condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si osserva che, in caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento - ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, “costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6722 del 10/03/2021). 5.3 Non sono dovute, di contro, le retribuzioni maturate dalla cessazione della prestazione lavorativa fino alla effettiva riammissione in servizio, per come richieste, essendo l'indennità risarcitoria, che si aggiunge alla
26 reintegrazione, satisfattiva del pregiudizio subito, senza che la lavoratrice abbia dimostrato in giudizio il maggior danno eventualmente subito. 5.4 Dall'importo così determinato non v'è luogo a detrarre quanto la ricorrente avesse eventualmente percepito per lo svolgimento di altra attività dopo la cessazione del rapporto per cui è causa, in quanto circostanza solo Contro genericamente dedotta da con richiamo ad una scheda Linkedin unicamente riferita al periodo antecedente. 5.5 All'importo capitale del risarcimento del danno da licenziamento, trattandosi di credito da lavoro, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da computarsi sul capitale via via annualmente rivalutato (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429 c.p.c.. Il principio contenuto nell'articolo predetto in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione, infatti, anche nel caso di crediti liquidati a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte (cfr. per tutte, Cass., sez. lav., n. 11235 del 21/5/2014).
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo ai valori medi dello scaglione di valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'avvenuta instaurazione, sin dal 19/10/2015, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra e Parte_1 Controparte_1
con diritto della lavoratrice alla qualifica e al trattamento economico e
[...] normativo di capo servizio, di cui all'articolo 11 CNLG. Per l'effetto, condanna a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente le eventuali differenze retributive tra quanto effettivamente percepito, nel periodo di esecuzione dei contratti di lavoro autonomo formalmente sottoscritti, e quanto sarebbe a lei spettato in esecuzione dell'unico contratto di lavoro subordinato con decorrenza dal 19/10/2015, da quantificarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge, nonché all'accantonamento del corrispondente TFR sulle somme eventualmente riconosciute. Annulla il recesso intimato da a Controparte_1
27 con lettera del 15/4/2024, avente effetti retroattivi al Parte_1
31/3/2024, e condanna a disporre la Controparte_1 reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con le mansioni in precedenza disimpegnate, secondo l'inquadramento di capo servizio, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità in relazione al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge, nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna alla refusione a parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.395, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 9 dicembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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