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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 09/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4167 /2024 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato IR TI , presso lo studio dell'Avv. EGIDIO RICCIARDI, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli CP_1 uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA CP_1
FURCAS e MARINA OLLA in ragione di procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, la Signora Pt_1
a proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 00027929
[...]
CP_ 29 000 notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi della Gestione
Commercianti per il periodo ottobre-dicembre 2020, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
1 Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha sostenuto non dovute le somme assumendo il carattere di stagionalità dell'attività commerciale svolta e consistente nella gestione della scuola di corsi di lingua inglese denominata “The Wise Word School of English” , di cui era titolare. Rilevava di aver provveduto al regolare pagamento dei contributi per i mesi di attività della scuola, richiamava la sentenza emessa da questo ufficio n.
Contr 496/2021 (emessa su opposizione ad ) che aveva affermato il carattere di stagionalità dell'attività della scuola, assumeva di aver avuto danno dal mancato rilascio del DURC derivante dall'illegittima richiesta contributiva dell' per i mesi in cui la CP_1 scuola era rimasta chiusa. Concludeva per l'annullamento dell'AVA opposto. CP_ L' si costituiva in giudizio il 17 febbraio 2025 rilevando che le somme richieste Contr con fossero dovute negando il carattere di stagionalità dell'attività svolta dalla scuola d'Inglese. Successivamente, tuttavia, con note del 27 marzo 2025 e atti successivi, dava atto dell'annullamento in autotutela dell'AVA opposto, dell'avvenuto totale sgravio della somma portata all'avviso di addebito opposto e depositava in atti la relativa documentazione. Concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere con spese di giustizia.
All'esito dell'avvenuto sgravio parte opponente insisteva per l'accertamento del carattere di stagionalità e chiedeva la condanna alle spese.
2. Dalla documentazione versata in atti dall' risulta che l'AVA opposto è stato CP_1
integralmente annullato e la somma in esso portata totalmente sgravata.
Oggetto della presente controversia è, senz'altro, l'annullamento di tale AVA o, in altri termini, l'accertamento della debenza o meno dei contributi richiesti con l'AVA opposto e solo di quelli.
L'annullamento in via di autotutela dell'AVA, pertanto, determina sicuramente la cessazione della materia del contendere in quanto il ricorrente ha ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio e, quindi, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia. La sentenza non può in alcun modo estendersi, come sembra pretendere parte opponente, a dichiarare tout court il carattere di stagionalità dell'attività della scuola d'Inglese dell'opponente, sia perché, come visto prima, stante l'annullamento dell'AVA sarebbe un accertamento privo d'interesse ad agire escluso dall'art. 100 cpc, sia perché la stagionalità o meno della scuola è una condizione incerta che potrebbe variare nel tempo.
Non resta al Tribunale che dichiarare la cessata materia del contendere.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione del
2 provvedimento di annullamento e sgravio solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale.
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenuto conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 251,00 per onorari, oltre il rimborso del contributo unificato se dovuto, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge
Cagliari, 24/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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