Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr 9153/2024 R.G. promosso da nata a [...] - Parte_1
ME) il 09 settembre 1936,
nata a [...] – ME) Parte_2
il 13 settembre 1940,
, nato a [...] Parte_3
– ME) il 10 ottobre 1966
, nato a [...] – ME) Parte_4
il 04 marzo 2000
, nata a [...] – Parte_5
ME) il 09 ottobre 2003,
, nata a [...] – Parte_6
ME) il 18 ottobre 1969,
nato a [...] – ME) Parte_7
il 21 dicembre 2003,
nata a [...] – Parte_8
ME) il 12 gennaio 2000 in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il 25 Persona_1
novembre 2021,
Pag. 1 di 12
, nata a [...] – Parte_9
ME) il 16 marzo 1966,
, nata a [...] – ME) il 06 Parte_10
gennaio 1989,
, nato a [...] – ME) Parte_11
il 21 luglio 1992,
, nata a [...] – Parte_12
ME) il 06 maggio 1976,
, nato a [...] – ME) il Parte_13
16 dicembre 1977 rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Marozzi e dall'avv. Guido
Sollini ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Sergio Marozzi con Studio professionale in Porto San Giorgio (FM), Via Rubicone n. 3
ATTORI
Contro
MINISTERO DELL'INTERNO, (c.f. ), in persona del Ministro pro P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
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Con ricorso depositato il 30/07/2024 gli attori, anche nell'interesse dei figli minori, tutti , cittadini stranieri, hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] nel 1853 Persona_2
ed emigrato in ME dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Con decreto del 12/11/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
16/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 12/04/2025 rassegnando le seguenti:
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo e come riportate nelle note di udienza:” "Voglia l'Il.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in premessa, riconoscere e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana e ordinare al
[...]
, e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle CP_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli istanti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze legali"
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati notificati tempestivamente tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
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nasceva a Volterra nel 1853 ed in epoca non precisata emigrava Persona_2
in ME ove si coniugava con e dalla loro unione nasceva in data Persona_3
05 maggio 1898 che si coniugava con Persona_4 Controparte_2
e dalla loro unione nascevano due figlie:
nata a [...] il [...] che Parte_14
si coniugava con il 06 novembre 1965 a Città del Persona_5
ME. Dall'unione dei predetti sono nati a Città del ME i sigg.
[...]
il 10 ottobre 1966 (odierno ricorrente) (v. doc. n. 5) e Parte_3 [...]
il 18 ottobre 1969 (odierno ricorrente) (v. doc. n. 8). Il sig. Parte_6
(odierno ricorrente) si è sposato con Parte_3 [...]
il 10 luglio 1998 a Città del ME e dalla loro Controparte_3
unione sono nati: 1) (odierno ricorrente), nato il 04 marzo Parte_4
2000 a Città del ME, celibe e 2) (odierno ricorrente), Parte_5
nata il [...] a [...], nubile. La sopracitata sig.ra
[...]
si è sposata a Città del ME in data 18 ottobre 1969 con Parte_6 [...]
e dalla loro unione sono nati a Città del ME due figli: 1) Persona_6
(odierno ricorrente) il 12 gennaio 2000; 2) Parte_8 [...]
(odierno ricorrente) il 21 dicembre 2003, celibe. La signora Parte_7 [...]
che non si è mai coniugata, ha avuto una figlia, Parte_8 [...]
(odierno ricorrente) nata a [...] il [...]. Persona_1
nata in data [...] che si univa con il sig. Parte_2
e dalla loro relazione nascevano tre figli, tutti nati a Città del Controparte_4
ME:
(odierno ricorrente) in data 16 marzo 1966 che si Parte_9
è sposata a Città del ME il 05 dicembre 1986 con . e Persona_7
dalla loro unione sono nati, sempre a Città del ME, due figli: Parte_10
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VI (odierno ricorrente, nubile) in data 06 gennaio 1989 e Parte_11
(odierno ricorrente, celibe) in data 21 luglio 1992
[...]
(odierno ricorrente) in data 06 maggio 1976 che Parte_12
si è sposata con in data 23 novembre 2006 dal quale si è poi Persona_8
divorziata in data 08 settembre 2008;
(odierno ricorrente) in data 16 dicembre 1977 che si è Parte_13
sposato a Città del ME con in data 22 gennaio 1998. Persona_9
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei
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termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'avo italiano per il tramite Persona_2
della di lui figlia sposatasi a Città del ME nel 1898con Persona_10
cittadino straniero e da quest'ultima alle figlie e Parte_1
alla figlia nate entrambe in epoca precostituzionale, dal Parte_2
quale discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore
NEL MERITO
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al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana ,e Parte_1
entrambe figlie di così come Parte_2 Persona_4
quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio,
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riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che figlia di non solo ha Persona_4 Persona_2
conservato la cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, ma
è stata in grado di trasmetterla alle figlie nata a Parte_1
Città del ME il 09.09.1936 nata a [...] Parte_2
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in data 13.09.1940, ed entrambe nate quindi in epoca precostituzionale, che hanno poi potuto trasmettarla a sua volta ai propri discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai Persona_2
naturalizzato argentino come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità argentina (doc.2 ).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti
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sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che nata a [...] - Parte_1
ME) il 09 settembre 1936,
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Carolina nata a [...] – ME) Parte_1
il 13 settembre 1940,
, nato a [...] Parte_3
– ME) il 10 ottobre 1966
, nato a [...] – ME) Parte_4
il 04 marzo 2000
, nata a [...] – Parte_5
ME) il 09 ottobre 2003,
, nata a [...] – Parte_6
ME) il 18 ottobre 1969,
nato a [...] – ME) Parte_7
il 21 dicembre 2003,
nata a [...] – Parte_8
ME) il 12 gennaio 2000 in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il 25 Persona_1
novembre 2021,
, nata a [...] – Parte_9
ME) il 16 marzo 1966,
, nata a [...] – ME) il 06 Parte_10
gennaio 1989,
, nato a [...] – ME) Parte_11
il 21 luglio 1992,
, nata a [...] – Parte_12
ME) il 06 maggio 1976,
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Ruben VI Armenta, nato a [...] – ME) il
16 dicembre 1977
• , sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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