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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/11/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore
******** in esito all'udienza ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. svoltasi in presenza in data 14 ottobre 2025, assunta la causa in decisione con il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito della discussione orale delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 753/2024 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Isabella Celeste e
AN AN (con PEC indicate) per procura alle liti, rilasciata su foglio separato, della quale è stata estratta copia analogica inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante p. t. , P.I. e c.f.: , CP_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede in Taormina, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Annalisa
BE e dall'avv. IC IN (con PEC indicate), per procura rilasciata su foglio separato allegato agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IC IN, in Messina, via Cesare Battisti n. 175,
APPELLATA
_______________
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 453/2024 emessa il 27 febbraio 2024 dal Tribunale di
Messina – seconda sezione civile in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – compensi attività sindacale (società).
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi in toto a tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo e nelle precedenti note, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti. In particolare, il Dott. insiste affinché Parte_1
Codesta Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita voglia accogliere le seguenti conclusioni, già rese nei precedenti atti: 1) riformare la sentenza n. 453/2024 pronunciata dal Tribunale Civile di Messina,
Seconda Sezione Civile, nella persona del Dott. Morgia Massimo, pubblicata in data 27.02.2024, resa nel procedimento recante n. R.G. 2685/2020 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: nel merito 2) ritenere e dichiarare la competenza del Tribunale Civile di Messina, essendosi il contraddittorio legittimamente instaurato nei confronti della in persona del CP_2
Presidente e rappresentante legale pro tempore, con sede in Taormina (ME), Via Bagnoli Croce, n. P.IVA_ 77, c.a.p. (R.E.A. 104434, codice fiscale , per tutti i motivi già illustrati nei P.IVA_1 precedenti scritti difensivi, e dichiarare corretta la qualificazione delle domande avanzate in punto di diritto dal Dott. ; 3) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 770/2020, Parte_1 emesso in data 29.05.2020 dal Tribunale Civile di Messina (nella persona del Dott. Corrado
Bonanzinga) ed erroneamente revocato con l'impugnata sentenza e, conseguentemente, rimettere in termini il Dott. ai fini di ogni istanza, domanda e/o eccezione, anche di carattere Parte_1 istruttorio, da poter riformulare ivi compresa la prova per testi come richiesta nel giudizio di I grado;
4) per effetto della riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna del Dott. Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ovvero, in
[...] CP_2 subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, rimodulare la condanna delle suddette spese processuali, riducendone il quantum, anche in virtù delle questioni controverse trattate;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “voglia accogliere le sotto-trascritte conclusioni: A) preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile ex art 42 c.p.c. l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n.
453/2024 Trib. di Messina e per l'effetto emettere ogni conseguenziale provvedimento;
B) nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda preliminare, ritenere e dichiarare, improponibile, inammissibile, infondato, in fatto ed in diritto l'Appello, ed i proposti motivi di gravame, avverso la sentenza n. 453/2024 Trib. di Messina e tutte le domande e le conclusioni dispiegate, e per l'effetto ed in conseguenza, con ogni statuizione di rito, rigettare il gravame e
2 confermare integralmente la sentenza impugnata;
Condannare controparte alle spese e compensi del presente giudizio, anche con riferimento alla istanza di inibitoria ex art 351 c.p. c. da distrarre a favore dei procuratori distrattari che, entrambi, rendono dichiarazione ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2024 ha proposto appello Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti della in persona del legale rappresentante p. t., avvero CP_2 la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato la propria incompetenza per materia per essere competente il Tribunale di Catania – sezione specializzata in materia di imprese, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 770/2020 emesso dallo stesso
Tribunale di Messina, opposto dalla – alla quale era stato ingiunto, su istanza di CP_2 [...]
il pagamento della somma di € 27.324,80, oltre interessi di mora e spese della Parte_1 procedura, a titolo di compensi per l'attività da lui svolta nella qualità di componente e di presidente del Collegio sindacale della società medesima -, ed ha condannato l'opposto al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata per avere declinato la propria competenza in favore di quella della sezione specializzata in materia di imprese e ne ha chiesto la riforma, previa esatta qualificazione delle domande da lui proposte, formulando tutte le richieste sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti” e domandando anche, preliminarmente, la sospensione dell'esecutività della pronuncia medesima.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 1° marzo 2025 si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t. resistendo al gravame, di CP_2 Parte_2 cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per essere la sentenza impugnabile solamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.; nel merito ne ha contestato, comunque, i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile, formulando le domande sopra riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Con ordinanza del 28 aprile 2025 è stata assunta la causa in riserva per decidere (collegialmente) sull'istanza di “inibitoria” e, nel contempo, è stata fissata l'udienza del 14 ottobre 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ai sensi degli artt. 348 bis, comma 1, 350 bis, comma 2, e 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 5 settembre 2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 30 settembre 2025 per il deposito di note conclusionali.
Con ordinanza riservata del 2 giugno 2025 la richiesta di “inibitoria” è stata dichiarata in parte inammissibile e nella restante parte infondata.
3 All'udienza (in presenza) del 14 ottobre 2025, i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti e difese, sulle quali hanno insistito, e la Corte si è riservata di decidere nel termine di legge ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI della DECISIONE
È fondata l'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata con riferimento al disposto dell'art. 42 c.p.c., che (nel testo vigente ratione temporis) testualmente recita:
“l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo
295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”.
L'interpretazione di questa norma da parte del Giudice nomofilattico è unanimemente nel senso che qualsiasi provvedimento che pronunci unicamente sulla competenza, sia esso emesso in forma di ordinanza oppure in forma di sentenza, purché abbia un contenuto decisorio della questione - eccetto che quello emesso dal giudice di pace -, deve essere impugnato con il mezzo del “regolamento necessario di competenza” ex art. 42 c.p.c. quando, come è avvenuto nella specie, viene censurata la statuizione sulla competenza, laddove con il termine “necessario” non si intende che il regolamento sia “obbligatorio” ma che esso costituisce l'“unico mezzo” per ridiscutere la questione della competenza (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn. 15818/2025; 34820/2023; 4667/2023;
34999/2021; 32003/2021; 20839/2021; 15996/2011).
E ciò anche quando, com'è avvenuto nel caso in esame, venga contestato, insieme alla competenza, il capo relativo alle spese processuali, posto che ai sensi dell'art. 336, comma 1, c. p. c. la pronuncia sulle spese ha natura accessoria essendo, come tale, automaticamente dipendente da quella che l'ha giustificata quanto all'individuazione della soccombenza.
Ed invero, il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta, in ogni caso, la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo concernente le spese, tale che il ricorrente non ha l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, e, d'altra parte, se intenda farlo, non può procedervi mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari – (impugnazione distinta) ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perché la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza (così Cass. civ. Sezioni Unite n. 14205/2005; in senso conforme Cass. civ. nn. 1372/2016; 17130/2015; 17228/2011; 16552/2008; 12318/2007; 10636/2007).
4 Nel caso in esame il ha impugnato, mediante il presente appello, la sentenza di Parte_1 incompetenza emessa dal Tribunale di Messina criticandone la statuizione principale e, insieme, il capo che ha provveduto sulle spese, mentre, trattandosi di decisione che, pronunciandosi sulla competenza, non ha deciso il merito della causa, avrebbe dovuto e potuto essere impugnata solo ed esclusivamente con il mezzo del regolamento “necessario” di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 c.p.c., come interpretato univocamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata.
Né l'impugnazione del (mediante appello ordinario) potrebbe, in ipotesi, essere Parte_1 convertita nel predetto regolamento di competenza in quanto la conversione postula che il rimedio suscettibile di venire convertito in altro risulti pur sempre proposto dinanzi al giudice competente per quest'ultimo e sperimentato in modo tale da palesare una volontà non equivoca della parte di non avere inteso avvalersi di un mezzo destinato a sollevare censure diverse da quelle attinenti alla questione di competenza (tra le altre v. Cass. Civ. n. 5237/2003; 5431/1994; 3414/1988).
Nel caso di specie è evidente che non sussistono i predetti presupposti indefettibili, essendo l'impugnazione stata proposta davanti alla Corte di appello, non competente per il regolamento di competenza, e non evincendosi, peraltro, dal testo del gravame, la volontà inequivoca del
[...]
di non avere ritenuto di avvalersi di un mezzo ordinario di impugnazione (destinato a Pt_1 sollevare censure diverse da quelle riguardanti la questione di competenza).
Senza tacere, ma solo in aggiunta, che non sarebbe stato nemmeno rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., dato che, mutatis mutandis, la sentenza risulta comunicata alle parti in data 27 febbraio 2024 e l'atto di impugnazione (in tal caso citazione in appello) è stato depositato il 18 settembre 2024.
Non si dubita poi che, nel caso concreto, si sia in presenza di una pronuncia sulla competenza
(segnatamente di declinatoria della stessa) dato che, diversamente da quanto sembra addurre parte appellante, è ius receptum per univoco e costante insegnamento giurisprudenziale che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa non attiene alla competenza solo qualora entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, rientrando, in tal caso, nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario;
quando, invece, come nell'ipotesi in esame, la sezione specializzata non rientra nel medesimo ufficio giudiziario, bensì in un diverso ufficio (in questo caso, Tribunale di Catania), il rapporto è riconducibile senz'altro nell'ambito della competenza in senso proprio (con conseguente applicabilità dell'art. 42 c.p.c.. Tra le tante si vedano
5 in tal senso Cass. civ. nn. 22137/2025 in parte motiva, 30528/2021; 31134/2018; S.U. n.
19882/2019).
Discende da tutto quanto sopra che, in via preclusiva ed assorbente di ogni altra questione, in accoglimento della preliminare eccezione di parte appellata, va dichiarato inammissibile l'appello con conseguente condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza (valevole pacificamente anche se determinata da ragioni di rito;
v. Cass. Civ. nn. 10911/2001; 2717/1971), al rimborso delle spese del presente grado in favore della controparte.
Esse vanno liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis), tenuto conto dello scaglione di valore individuato in base alla domanda (scaglione da €
26.001 a € 52.000) ed applicando i parametri tariffari medi in quanto nella liquidazione vanno compresi anche i compensi relativi alla domanda di inibitoria (v. da ultimo Cass. civ. n. 13432/2025), giusta apposita richiesta di parte appellata, determinandole, perciò, nella misura di complessivi €
5.077 per onorario - di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria e € 1.701 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 18 settembre 2024 nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza n. 453 CP_2 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 27 febbraio 2024, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore della Parte_1 [...]
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi € 5.077 a titolo di onorario
6 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dei difensori anticipatari avv.ti Annalisa
BE e IC IN;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
7
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore
******** in esito all'udienza ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. svoltasi in presenza in data 14 ottobre 2025, assunta la causa in decisione con il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito della discussione orale delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 753/2024 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Isabella Celeste e
AN AN (con PEC indicate) per procura alle liti, rilasciata su foglio separato, della quale è stata estratta copia analogica inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante p. t. , P.I. e c.f.: , CP_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede in Taormina, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Annalisa
BE e dall'avv. IC IN (con PEC indicate), per procura rilasciata su foglio separato allegato agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IC IN, in Messina, via Cesare Battisti n. 175,
APPELLATA
_______________
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 453/2024 emessa il 27 febbraio 2024 dal Tribunale di
Messina – seconda sezione civile in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – compensi attività sindacale (società).
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni, riportandosi in toto a tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo e nelle precedenti note, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti. In particolare, il Dott. insiste affinché Parte_1
Codesta Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita voglia accogliere le seguenti conclusioni, già rese nei precedenti atti: 1) riformare la sentenza n. 453/2024 pronunciata dal Tribunale Civile di Messina,
Seconda Sezione Civile, nella persona del Dott. Morgia Massimo, pubblicata in data 27.02.2024, resa nel procedimento recante n. R.G. 2685/2020 e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: nel merito 2) ritenere e dichiarare la competenza del Tribunale Civile di Messina, essendosi il contraddittorio legittimamente instaurato nei confronti della in persona del CP_2
Presidente e rappresentante legale pro tempore, con sede in Taormina (ME), Via Bagnoli Croce, n. P.IVA_ 77, c.a.p. (R.E.A. 104434, codice fiscale , per tutti i motivi già illustrati nei P.IVA_1 precedenti scritti difensivi, e dichiarare corretta la qualificazione delle domande avanzate in punto di diritto dal Dott. ; 3) per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 770/2020, Parte_1 emesso in data 29.05.2020 dal Tribunale Civile di Messina (nella persona del Dott. Corrado
Bonanzinga) ed erroneamente revocato con l'impugnata sentenza e, conseguentemente, rimettere in termini il Dott. ai fini di ogni istanza, domanda e/o eccezione, anche di carattere Parte_1 istruttorio, da poter riformulare ivi compresa la prova per testi come richiesta nel giudizio di I grado;
4) per effetto della riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna del Dott. Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ovvero, in
[...] CP_2 subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, rimodulare la condanna delle suddette spese processuali, riducendone il quantum, anche in virtù delle questioni controverse trattate;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “voglia accogliere le sotto-trascritte conclusioni: A) preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile ex art 42 c.p.c. l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n.
453/2024 Trib. di Messina e per l'effetto emettere ogni conseguenziale provvedimento;
B) nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda preliminare, ritenere e dichiarare, improponibile, inammissibile, infondato, in fatto ed in diritto l'Appello, ed i proposti motivi di gravame, avverso la sentenza n. 453/2024 Trib. di Messina e tutte le domande e le conclusioni dispiegate, e per l'effetto ed in conseguenza, con ogni statuizione di rito, rigettare il gravame e
2 confermare integralmente la sentenza impugnata;
Condannare controparte alle spese e compensi del presente giudizio, anche con riferimento alla istanza di inibitoria ex art 351 c.p. c. da distrarre a favore dei procuratori distrattari che, entrambi, rendono dichiarazione ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2024 ha proposto appello Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti della in persona del legale rappresentante p. t., avvero CP_2 la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha dichiarato la propria incompetenza per materia per essere competente il Tribunale di Catania – sezione specializzata in materia di imprese, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 770/2020 emesso dallo stesso
Tribunale di Messina, opposto dalla – alla quale era stato ingiunto, su istanza di CP_2 [...]
il pagamento della somma di € 27.324,80, oltre interessi di mora e spese della Parte_1 procedura, a titolo di compensi per l'attività da lui svolta nella qualità di componente e di presidente del Collegio sindacale della società medesima -, ed ha condannato l'opposto al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata per avere declinato la propria competenza in favore di quella della sezione specializzata in materia di imprese e ne ha chiesto la riforma, previa esatta qualificazione delle domande da lui proposte, formulando tutte le richieste sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti” e domandando anche, preliminarmente, la sospensione dell'esecutività della pronuncia medesima.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 1° marzo 2025 si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t. resistendo al gravame, di CP_2 Parte_2 cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per essere la sentenza impugnabile solamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.; nel merito ne ha contestato, comunque, i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile, formulando le domande sopra riportate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Con ordinanza del 28 aprile 2025 è stata assunta la causa in riserva per decidere (collegialmente) sull'istanza di “inibitoria” e, nel contempo, è stata fissata l'udienza del 14 ottobre 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ai sensi degli artt. 348 bis, comma 1, 350 bis, comma 2, e 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 5 settembre 2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 30 settembre 2025 per il deposito di note conclusionali.
Con ordinanza riservata del 2 giugno 2025 la richiesta di “inibitoria” è stata dichiarata in parte inammissibile e nella restante parte infondata.
3 All'udienza (in presenza) del 14 ottobre 2025, i difensori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti e difese, sulle quali hanno insistito, e la Corte si è riservata di decidere nel termine di legge ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI della DECISIONE
È fondata l'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata con riferimento al disposto dell'art. 42 c.p.c., che (nel testo vigente ratione temporis) testualmente recita:
“l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo
295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza”.
L'interpretazione di questa norma da parte del Giudice nomofilattico è unanimemente nel senso che qualsiasi provvedimento che pronunci unicamente sulla competenza, sia esso emesso in forma di ordinanza oppure in forma di sentenza, purché abbia un contenuto decisorio della questione - eccetto che quello emesso dal giudice di pace -, deve essere impugnato con il mezzo del “regolamento necessario di competenza” ex art. 42 c.p.c. quando, come è avvenuto nella specie, viene censurata la statuizione sulla competenza, laddove con il termine “necessario” non si intende che il regolamento sia “obbligatorio” ma che esso costituisce l'“unico mezzo” per ridiscutere la questione della competenza (tra le tante si vedano in tal senso Cass. civ. nn. 15818/2025; 34820/2023; 4667/2023;
34999/2021; 32003/2021; 20839/2021; 15996/2011).
E ciò anche quando, com'è avvenuto nel caso in esame, venga contestato, insieme alla competenza, il capo relativo alle spese processuali, posto che ai sensi dell'art. 336, comma 1, c. p. c. la pronuncia sulle spese ha natura accessoria essendo, come tale, automaticamente dipendente da quella che l'ha giustificata quanto all'individuazione della soccombenza.
Ed invero, il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta, in ogni caso, la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo concernente le spese, tale che il ricorrente non ha l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, e, d'altra parte, se intenda farlo, non può procedervi mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari – (impugnazione distinta) ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perché la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza (così Cass. civ. Sezioni Unite n. 14205/2005; in senso conforme Cass. civ. nn. 1372/2016; 17130/2015; 17228/2011; 16552/2008; 12318/2007; 10636/2007).
4 Nel caso in esame il ha impugnato, mediante il presente appello, la sentenza di Parte_1 incompetenza emessa dal Tribunale di Messina criticandone la statuizione principale e, insieme, il capo che ha provveduto sulle spese, mentre, trattandosi di decisione che, pronunciandosi sulla competenza, non ha deciso il merito della causa, avrebbe dovuto e potuto essere impugnata solo ed esclusivamente con il mezzo del regolamento “necessario” di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 c.p.c., come interpretato univocamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata.
Né l'impugnazione del (mediante appello ordinario) potrebbe, in ipotesi, essere Parte_1 convertita nel predetto regolamento di competenza in quanto la conversione postula che il rimedio suscettibile di venire convertito in altro risulti pur sempre proposto dinanzi al giudice competente per quest'ultimo e sperimentato in modo tale da palesare una volontà non equivoca della parte di non avere inteso avvalersi di un mezzo destinato a sollevare censure diverse da quelle attinenti alla questione di competenza (tra le altre v. Cass. Civ. n. 5237/2003; 5431/1994; 3414/1988).
Nel caso di specie è evidente che non sussistono i predetti presupposti indefettibili, essendo l'impugnazione stata proposta davanti alla Corte di appello, non competente per il regolamento di competenza, e non evincendosi, peraltro, dal testo del gravame, la volontà inequivoca del
[...]
di non avere ritenuto di avvalersi di un mezzo ordinario di impugnazione (destinato a Pt_1 sollevare censure diverse da quelle riguardanti la questione di competenza).
Senza tacere, ma solo in aggiunta, che non sarebbe stato nemmeno rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., dato che, mutatis mutandis, la sentenza risulta comunicata alle parti in data 27 febbraio 2024 e l'atto di impugnazione (in tal caso citazione in appello) è stato depositato il 18 settembre 2024.
Non si dubita poi che, nel caso concreto, si sia in presenza di una pronuncia sulla competenza
(segnatamente di declinatoria della stessa) dato che, diversamente da quanto sembra addurre parte appellante, è ius receptum per univoco e costante insegnamento giurisprudenziale che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa non attiene alla competenza solo qualora entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, rientrando, in tal caso, nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario;
quando, invece, come nell'ipotesi in esame, la sezione specializzata non rientra nel medesimo ufficio giudiziario, bensì in un diverso ufficio (in questo caso, Tribunale di Catania), il rapporto è riconducibile senz'altro nell'ambito della competenza in senso proprio (con conseguente applicabilità dell'art. 42 c.p.c.. Tra le tante si vedano
5 in tal senso Cass. civ. nn. 22137/2025 in parte motiva, 30528/2021; 31134/2018; S.U. n.
19882/2019).
Discende da tutto quanto sopra che, in via preclusiva ed assorbente di ogni altra questione, in accoglimento della preliminare eccezione di parte appellata, va dichiarato inammissibile l'appello con conseguente condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza (valevole pacificamente anche se determinata da ragioni di rito;
v. Cass. Civ. nn. 10911/2001; 2717/1971), al rimborso delle spese del presente grado in favore della controparte.
Esse vanno liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis), tenuto conto dello scaglione di valore individuato in base alla domanda (scaglione da €
26.001 a € 52.000) ed applicando i parametri tariffari medi in quanto nella liquidazione vanno compresi anche i compensi relativi alla domanda di inibitoria (v. da ultimo Cass. civ. n. 13432/2025), giusta apposita richiesta di parte appellata, determinandole, perciò, nella misura di complessivi €
5.077 per onorario - di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria e € 1.701 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 18 settembre 2024 nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza n. 453 CP_2 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 27 febbraio 2024, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore della Parte_1 [...]
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in complessivi € 5.077 a titolo di onorario
6 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dei difensori anticipatari avv.ti Annalisa
BE e IC IN;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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