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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/04/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5201/2023, assunta in decisione all'udienza cartolare del 18 aprile 2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati ed assistiti, dall'avv. Viviana Callini e dall'avv. C.F._2
Federica Gamba, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse in Roma, Viale delle Milizie n. 34
ATTORI - OPPONENTI
Contro rappresentata da società mandante della Controparte_1 Controparte_2
nella sua qualità di mandataria della predetta società veicolo, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto N. Cassinelli e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Genova, Via Brigata Liguria n. 3/11.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
Per gli attori - opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere a riqualificare l'opposizione a precetto quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo concedendo
1 termine perentorio per la riassunzione dinnanzi al giudice competente per le motivazioni tutte esposte in atto. Con vittoria di compensi di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per la convenuta- opposta: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, - in via principale e nel merito, respingere ogni domanda formulata dai signori E nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 quale mandataria con rappresentanza di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Vinte le spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.08.2023, per la somma di €
181.513,51, eccependo la violazione della disciplina consumeristica in ordine alla fideiussione rilasciata agli opponenti da (incorporante Controparte_4 [...]
e sottesa al decreto ingiuntivo n. 2418/2015 emesso dal Tribunale di Controparte_5
Velletri in data 12/10/2015 e confermato definitivamente dalla sentenza del Tribunale di
Velletri n. 2747/2018 nella causa avente n. Rg. 8534/2015.
Differita l'udienza ex art. 171 bis c.p.c., in data 22/12/2023, si costituiva la convenuta opposta, la quale chiedeva il rigetto delle avverse pretese, evidenziando come nessuna violazione in materia consumeristica potesse essere ravvisata in ordine al decreto ingiuntivo azionato, trattandosi di decreto ingiuntivo opposto e confermato definitivamente da sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. e l'istruttoria si svolgeva con l'audizione dei testi , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 20/12/2024, il Giudice concedeva i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione. Si perveniva così all'udienza del 18/04/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito della quale, viste le note di udienza depositate dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Tanto premesso, l'opposizione promossa da e deve essere Parte_1 Parte_2 rigettata.
2 Gli attori, infatti, eccependo la violazione della normativa consumeristica e richiamando l'orientamento sancito da Cass. SSUU 9479/2023, chiedono la riqualificazione dell'odierna opposizione quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, unitamente ad un termine perentorio per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente.
Ebbene, tale ricostruzione non può essere accolta, tenuto conto che nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 2418/2015 emesso dal Tribunale di Velletri in data 12/10/2015 è stato già opposto e, all'esito del giudizio di opposizione, è stato definitivamente confermato con sentenza del Tribunale di Velletri n. 2747/2018 nella causa avente n. Rg. 8534/2015.
A fronte di ciò, essendosi già espletato un giudizio di opposizione a cognizione piena avverso il decreto ingiuntivo oggetto di contestazione, nessuna opposizione tardiva può essere ammessa, tenuto conto che i principi espressi da Cass. SSUU 9479/2023, laddove consentono di far valere le violazioni in materia consumeristica nell'ambito di un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, si applicano solamente ai casi di decreto ingiuntivo non opposto.
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo opposto azionato con l'atto di precetto ha piena efficacia di giudicato e ciò preclude la possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in conformità con i principi espressi da Cass. SSUU n. 9479/2023.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione promossa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, parametrati sui valori minimi in ragione della semplicità della trattazione (tale è il calcolo: fase di studio:
€ 1.276,00; fase introduttiva del giudizio: € 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione: €
2.835,00; fase decisionale: € 2.127,00, per complessivi € 7.052,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2
− condanna gli opponenti e a rifondere le spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti della opposta costituitasi per l'importo di euro 7.052,00 Controparte_1
oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.
Così deciso in Velletri, il 29 aprile 2025 3 Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5201/2023, assunta in decisione all'udienza cartolare del 18 aprile 2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati ed assistiti, dall'avv. Viviana Callini e dall'avv. C.F._2
Federica Gamba, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse in Roma, Viale delle Milizie n. 34
ATTORI - OPPONENTI
Contro rappresentata da società mandante della Controparte_1 Controparte_2
nella sua qualità di mandataria della predetta società veicolo, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto N. Cassinelli e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Genova, Via Brigata Liguria n. 3/11.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
Per gli attori - opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere a riqualificare l'opposizione a precetto quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo concedendo
1 termine perentorio per la riassunzione dinnanzi al giudice competente per le motivazioni tutte esposte in atto. Con vittoria di compensi di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per la convenuta- opposta: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, - in via principale e nel merito, respingere ogni domanda formulata dai signori E nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 quale mandataria con rappresentanza di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Vinte le spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.08.2023, per la somma di €
181.513,51, eccependo la violazione della disciplina consumeristica in ordine alla fideiussione rilasciata agli opponenti da (incorporante Controparte_4 [...]
e sottesa al decreto ingiuntivo n. 2418/2015 emesso dal Tribunale di Controparte_5
Velletri in data 12/10/2015 e confermato definitivamente dalla sentenza del Tribunale di
Velletri n. 2747/2018 nella causa avente n. Rg. 8534/2015.
Differita l'udienza ex art. 171 bis c.p.c., in data 22/12/2023, si costituiva la convenuta opposta, la quale chiedeva il rigetto delle avverse pretese, evidenziando come nessuna violazione in materia consumeristica potesse essere ravvisata in ordine al decreto ingiuntivo azionato, trattandosi di decreto ingiuntivo opposto e confermato definitivamente da sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. e l'istruttoria si svolgeva con l'audizione dei testi , . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 20/12/2024, il Giudice concedeva i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione. Si perveniva così all'udienza del 18/04/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito della quale, viste le note di udienza depositate dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Tanto premesso, l'opposizione promossa da e deve essere Parte_1 Parte_2 rigettata.
2 Gli attori, infatti, eccependo la violazione della normativa consumeristica e richiamando l'orientamento sancito da Cass. SSUU 9479/2023, chiedono la riqualificazione dell'odierna opposizione quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, unitamente ad un termine perentorio per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente.
Ebbene, tale ricostruzione non può essere accolta, tenuto conto che nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 2418/2015 emesso dal Tribunale di Velletri in data 12/10/2015 è stato già opposto e, all'esito del giudizio di opposizione, è stato definitivamente confermato con sentenza del Tribunale di Velletri n. 2747/2018 nella causa avente n. Rg. 8534/2015.
A fronte di ciò, essendosi già espletato un giudizio di opposizione a cognizione piena avverso il decreto ingiuntivo oggetto di contestazione, nessuna opposizione tardiva può essere ammessa, tenuto conto che i principi espressi da Cass. SSUU 9479/2023, laddove consentono di far valere le violazioni in materia consumeristica nell'ambito di un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, si applicano solamente ai casi di decreto ingiuntivo non opposto.
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo opposto azionato con l'atto di precetto ha piena efficacia di giudicato e ciò preclude la possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in conformità con i principi espressi da Cass. SSUU n. 9479/2023.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione promossa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, parametrati sui valori minimi in ragione della semplicità della trattazione (tale è il calcolo: fase di studio:
€ 1.276,00; fase introduttiva del giudizio: € 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione: €
2.835,00; fase decisionale: € 2.127,00, per complessivi € 7.052,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2
− condanna gli opponenti e a rifondere le spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti della opposta costituitasi per l'importo di euro 7.052,00 Controparte_1
oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.
Così deciso in Velletri, il 29 aprile 2025 3 Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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