Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03637/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3637 del 2025, proposto da:
Esman S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Pitzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. Repertorio NA/413/2024 del 19.12.2024, N. Prot. NA/26670/2024 del 19.12.2024, comunicata a mezzo PEC alla ricorrente il 20.12.2024, a firma del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti, di Roma Capitale, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990, “la conclusione negativa della Conferenza di Servizi, con effetto del rigetto dell'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 34 della L.R. Lazio in. 17/04 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 5/05 e ss.mm.ii.” inerente l'attività estrattiva sita in Roma, via di Fioranello n. 139, denominata “C12_Esman – Esman S.r.l.”;
- del parere negativo espresso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, con Nota Prot. RU U.1384063 dell'11.11.2024, acquisito agli atti di Roma Capitale con Prot. n. NA23804 dell'11.11.2024, del quale la ricorrente ha avuto conoscenza il 20.12.2024 con la notifica del provvedimento di conclusione della Conferenza dei servizi;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché ignoto alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. GO BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a Roma Capitale ed alla Regione Lazio a mezzo pec in data 18.2.2025 e tempestivamente depositato il 18.3.2025, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale n. Repertorio NA/413/2024 del 19.12.2024, N. Prot. NA/26670/2024 del 19.12.2024, comunicata a mezzo PEC alla ricorrente il 20.12.2024, a firma del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti, di Roma Capitale, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990, “la conclusione negativa della Conferenza di Servizi, con effetto del rigetto dell'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 34 della L.R. Lazio in. 17/04 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 5/05 e ss.mm.ii.” inerente l'attività estrattiva sita in Roma, via di Fioranello n. 139, denominata “C12_Esman – Esman S.r.l.”;
- del parere negativo espresso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, con Nota Prot. RU U.1384063 dell'11.11.2024, acquisito agli atti di Roma Capitale con Prot. n. NA23804 dell'11.11.2024, del quale la ricorrente ha avuto conoscenza il 20.12.2024 con la notifica del provvedimento di conclusione della Conferenza dei servizi;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché ignoto alla ricorrente;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio, in data 20.3.2025, di Roma Capitale e della Regione Lazio, per resistere e avversare le ragioni del ricorso;
Rilevata la fondatezza del rilievo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulato ex officio dal Collegio nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 e prospettato alle parti, posto che:
- la presente vertenza concerne la determinazione n. Repertorio NA/413/2024 del 19.12.2024, N. Prot. NA/26670/2024 del 19.12.2024, con la quale Roma Capitale ha concluso negativamente, ai sensi dell’art.14 bis L.n.241/90, la conferenza di servizi decisoria attivata per l’esame dell’istanza di proroga dell’attività estrattiva nel cantiere ubicato di Roma, via di Fioranello 139.
Ai sensi del co.5, secondo periodo, di detto articolo, “Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda”. Nella circostanza in esame, la Regione Lazio ha manifestato dissenso in ordine all’accoglimento dell’istanza, evidenziando fra l’altro che “la documentazione trasmessa non consente una compiuta valutazione dell’intervento da approvare, soprattutto perché non è stata fornita documentazione attestante la piena legittimità paesaggistica dell’intervento stesso” e che ai fini dell’eventuale superamento del dissenso, la soluzione progettuale potrà essere valutata solo qualora vengano prodotte le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; …..che la Società con le integrazioni non ha prodotto documentazione attestante la legittimità paesaggistica”;
- nondimeno, ai sensi del co.5, terzo periodo, del predetto art.14 bis L.n.241/90, “Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis”. Per converso, il quarto periodo del quinto comma aggiunge che “l'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza”;
- essendo il procedimento de quo ad istanza di parte, la conclusione negativa della conferenza, sancita dalla prima determinazione, assume quindi valenza endoprocedimentale, risultando assimilata ex lege al preavviso di rigetto di cui all’art.10 bis della l.n.241/90, come tale atto tipicamente non lesivo e non autonomamente impugnabile (cfr., quam multis, Tar Firenze, 3.6.2024, n.673; Tar Catanzaro, 5.4.2024, n.552; Tar Napoli, 6.12.2023, n.6765).
Nel sistema delineato dal quinto comma dell’art.14 bis, relativamente ai procedimenti ad istanza di parte, è quindi la seconda determinazione che definisce compiutamente il procedimento, in senso negativo per la parte istante, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni rese da quest’ultima a seguito della comunicazione della prima determinazione negativa;
- non a caso, con riguardo al procedimento in esame, a seguito dell’esame delle osservazioni rese dalla società, Roma Capitale ha adottato una seconda determinazione negativa, impugnata con separato ricorso (rg n.2025/05883), avverso cui converge, allo stato, l’interesse demolitorio della società. Ne consegue che, in disparte l’esito di inammissibilità, per originaria carenza di interesse in ragione della natura endoprocedimentale della (prima) determinazione di chiusura negativa della conferenza di servizi, l’odierna impugnazione si appalesa anche improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. b) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, tenuto conto della definizione esclusivamente in rito della presente controversia, nonché della natura cautelativa dell’impugnazione, avuto riguardo al tenore letterale dell’atto gravato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER RO, Presidente
GO BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO BI | ER RO |
IL SEGRETARIO