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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al R.G. ai nn. 19224/2023 e
19807/2023 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Cagno e
RO EM entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Torino al corso Duca degli Abruzzi n. 16 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Molfetta del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Vassalli Eandi n. 18 parte opponente
n o n c h é
Controparte_2
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania De Francesco del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Tolmino n. 7 parte opposta
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
ristrutturazione di immobile;
corrispettivo ex art. 1657 del codice civile;
eccezione di inadempimento ex art. 1460 del codice civile;
vizi e difetti;
risarcimento del danno;
pagamento somme.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione In via istruttoria Ferme e ribadite le contestazioni alle risultanze della CTU, già svolte nel corso dell'udienza del 23.01.2025, nella parte in cui non vengono adeguatamente chiarite quali opere tra quelle eseguite nell'immobile siano state ricomprese nella pratica del Superbonus 110% (di cui al contratto stipulato con e quali Parte_2 invece siano state realizzate da in relazione CP_2 al contratto di appalto per cui è causa, vista la già eccepita e documentata sovrapposizione di alcune opere previste in entrambe i contratti,
- Ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 28.03.2025, limitatamente ai capi da 31 a 38 compresi, in quanto afferenti alla tematica sopra sollevata, teste essendo il Geom. , ivi già indicato. Parte_3 Nel merito in via principale
- Dichiarare nullo, inefficace e di nessun effetto e comunque integralmente revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 5421/2023, emesso in data 06.09.2023 e depositato in pari data, per le ragioni tutte esposte in atti, assolvendosi l'esponente da ogni avversaria domanda e pretese, dunque, in ogni caso,
- Respingersi la domanda di condanna formulata dalla convenuta opposta, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti, mandandosi integralmente assolto l'esponente da qualsiasi pretesa,
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge Nel merito in via riconvenzionale Verificate ed acclarate:
2 - le documentate viziosità, omissioni e difformità delle opere eseguite dalla impresa appaltatrice;
- la duplicazione della pretesa economica per opere rientranti e ricomprese nelle spese agevolate con la svolta pratica “Superbonus” ex art. 119 D.L. 34/2020;
- l'illegittima richiesta di pagamento del prezzo di opere in variante non autorizzate e/o non concordate;
- la tardiva consegna ai committenti delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e degli infissi, consegnati dalla controparte, per il tramite di proprio legale di fiducia, solamente nel corso dell'udienza del 23.01.2025 ed a fronte di plurime richieste e contestazioni svolte in atti,
- Accertare e dichiarare il grave e rilevante inadempimento di alle obbligazioni di cui Controparte_2 al contratto di appalto del 24.10.2020 e nella esecuzione delle opere extra del 06.02.2023, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.,
- Dichiarare nullo, inefficace e di nessun effetto e comunque integralmente revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 5421/2023, emesso in data 06.09.2023 e depositato in pari data e, In ogni caso,
- Respingere le domande tutte proposte da
[...]
assolvendo e tenendo indenne il signor Controparte_2
da ogni onere e spesa. Parte_1 In via riconvenzionale ed ulteriormente subordinata Impregiudicate le conclusioni sopra tenorizzate, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie di pagamento somme,
- Limitare la condanna a quanto effettivamente verrà accertato essere dovuto per le opere che risulteranno autorizzate, conformi alla commessa, esenti da vizi e difetti, non rientranti nella pratica Superbonus 110% e, comunque, eseguite secondo le regole dell'arte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi compreso il rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Con riserva di agire in separato giudizio per richiedere ed ottenere condanna, nei confronti dei responsabili, al risarcimento dei danni patiti e patendi e/o alla ripetizione del prezzo versato, anche in via di regresso.”
Parte opponente Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e con riserva di altro produrre, dedurre, eccepire e indicare mezzi di prova Nel merito
3 revocare o dichiarare nullo, inefficace e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, rilevata l'infondatezza della domanda della Controparte_2 Nel merito, in via riconvenzionale condannare la al risarcimento del danno subito CP_2 e subendo dalla sig.ra , a fronte della mancata CP_1 ultimazione delle opere, dei vizi, dei difetti e difformità riscontrati su quelle eseguite;
nel merito, in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice Ill.mo ritenesse di accogliere, anche solo parzialmente, la domanda della compensare l'importo dalla CP_2 medesima richiesto con le somme che risulteranno dovute a titolo di risarcimento a favore della sig.ra CP_1 nel merito, ulteriore in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice Ill.mo ritenesse di accogliere, anche solo parzialmente, la domanda della condannare il sig. al CP_2 Pt_1 pagamento delle somme che risulteranno dovute per opere extra, in quanto non autorizzate dalla sig.ra CP_1 In via istruttoria: ammettere le prove, così come indicate nelle memorie ex art. 171 bis C.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Parte opposta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis respingere le opposizioni avversarie, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5421/2023 in ogni sua parte;
respingere perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in atti, tutte le domande formulate dai sig.ri e ivi compresa la domanda in via Pt_1 CP_1 riconvenzionale di risarcimento danni e la domanda in subordine di compensazione delle somme dovute alla società con l'eventuale risarcimento danni in Controparte_2 favore della sig.ra CP_1 In subordine respingere in ogni caso tutte le domande avversarie. condannare i sig.ri e la sig.ra Parte_1 [...]
in solido, al pagamento in favore Controparte_1 della società dell'importo di euro € Controparte_2 51.500,00 (ossia quanto ad euro 8.600,00 a saldo per opere previste nel contratto del 24.10.2020 e quanto ad euro 42.900,00 a saldo per le opere extra contratto svolte in favore dei sig.ri – ) per le causali Pt_1 CP_1
4 indicate dalla società esponente oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. In estremo subordine condannare i sig.ri e la sig.ra Parte_1 [...]
in solido, al pagamento in favore Controparte_1 della società dell'importo di euro € Controparte_2 37.864,93 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. In via istruttoria ammettersi le prove per interrogatorio formale e testimoni indicate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 agli atti con i testi ivi indicati e, in caso di ammissione dei capitoli delle controparti ammettersi l'esponente alla prova contraria come già richiesta nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c n. 3 agli atti. In ogni caso condannare gli opponenti sig.ri e alla Pt_1 CP_1 rifusione delle spese del giudizio, incluse spese generali, CPA ed IVA se dovuta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 5421/2023
(R.G. n. 13750/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto agli opponenti e Parte_1 [...] il pagamento, in solido tra loro, Controparte_1 della somma di € 51.500,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_2
5 La parte opposta ha Controparte_2 dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) in data 24 ottobre 2020 essa ricorrente e i signori e hanno Parte_1 Controparte_1 sottoscritto contratto di appalto per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà sito in Candiolo (TO) alla via Europa n. 79 per l'importo complessivo di € 96.000,00 oltre I.V.A.;
2) a fronte dell'esecuzione delle opere indicate in contratto, essa ricorrente ha emesso le seguenti fatture:
- fattura n. 31 in data 30.10.2020;
- fattura n. 38 in data 30.11.2020;
- fattura n. 4 in data 19.02.2021;
- fattura n. 13 in data 12.03.2022;
- fattura n. 78 in data 8.11.2022;
- fattura n. 29 in data 20.02.2023 per complessivi € 96.000,00 oltre Iva e così per un totale di € 105.600,00;
3) a fronte dei predetti importi, è stata corrisposta ad essa società ricorrente la somma di € 97.000,00 residuando l'importo di € 8.600,00;
4) oltre alle opere indicate nel predetto contratto di appalto, l'odierna società su indicazione Controparte_2 dei committenti, ha altresì eseguito le opere extra contratto di cui alle fatture n. 30 del 28.03.2023, n. 38 del 24.05.2023 e n. 39 del 29.05.2023;
5) a fronte dell'esecuzione delle opere extra concordate è stata pagata la sola fattura n. 30 del
28.03.2023, residuando gli importi di cui alle fatture nn.
38 e 39 per complessivi € 42.900,00;
6) tutte le opere extra contratto sono state eseguite su richiesta dei committenti così come risulta dalle comunicazioni mail del 6 febbraio 2023, del 28 marzo 2023 e del 22 maggio 2023;
6 7) la quantificazione delle opere extra contratto è stata concordata tra le parti e non è mai stata oggetto di contestazione tant'è che, a fronte delle predette opere, la fattura n. 30 del 28.03.2023 è stata pagata;
8) ad oggi gli intimati e Parte_1 Controparte_1
sono debitori nei confronti di essa
[...] [...]
dei seguenti importi: CP_2
- € 8.600,00 quale saldo fattura n. 29 del 2023;
- € 9.900,00 di cui alla fattura n. 38 del 2023;
- € 33.000,00 di cui alla fattura n. 39 del 2023;
e così per complessivi € 51.500,00;
9) tutti i lavori previsti in contratto, compresi quelli extra capitolato, così come risulta dalla dichiarazione di fine lavori sottoscritta dai committenti e dalla conseguente variazione catastale, sono stati interamente eseguiti dalla società Controparte_2
;
[...]
10) i debitori intimati, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
Il presente contenzioso trae origine dalla riunione
(disposta dal precedente giudice istruttore con verbale di udienza del 17 aprile 2024) di due distinti giudizi di opposizione ex art. 645 del c.p.c. al medesimo d.i.:
- il giudizio iscritto al R.G. n. 19224/2023 a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c. proposta da Parte_1
- il giudizio iscritto al R.G. n. 19807/2023 a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c. proposta da Controparte_1
Come detto, entrambi i giudizi riuniti traggono origine dall'iniziativa monitoria promossa dalla società in relazione all'importo Controparte_2 di € 51.500,00 di cui al decreto ingiuntivo emesso n.
5421/2023.
7 In data 3 novembre 2023 l'odierno opponente Parte_1 ha infatti promosso la presente opposizione ex
[...] art. 645 del c.p.c deducendo l'inesigibilità e l'errata quantificazione della pretesa creditoria ex adverso formulata.
In particolare, secondo la prospettazione offerta dalla parte opponente la parte opposta Parte_1 si sarebbe resa Controparte_2 responsabile di grave inadempimento contrattuale avendo:
“- omesso di ultimare le lavorazioni, come pattuite contrattualmente, abbandonando un cantiere ancora "aperto" ed un immobile in condizioni di inagibilità, in spregio ai pagamenti ricevuti dalla committenza;
- omesso la consegna delle certificazioni afferenti gli impianti ed i serramenti, come imposte dalla legge vigente;
- realizzato opere in parte difformi da quelle concordate ed in parte viziate e contrarie alle ordinarie regole dell'arte, tanto da rendere necessari ulteriori ed onerosi interventi, ad esclusivo carico dei comproprietari, per rendere utilizzabile il cespite;
- duplicato voci di spesa, quindi pretendendo il pagamento di importi già rientranti o nel contratto di appalto o nelle pratiche di Superbonus 110%;
- qualificato “opere extra” interventi già remunerati
e/o già ricompresi nel contratto di appalto e/o nel
Superbonus 110 %.
(v. pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione di parte opponente . Parte_1
La parte opponente ha così chiesto Parte_1 di accertare e dichiarare il grave inadempimento di
[...] alle obbligazioni di cui al Controparte_2 contratto di appalto del 24 ottobre 2020 e nell'esecuzione delle opere extra del 6 febbraio 2023, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., dichiarare nullo,
8 inefficace e di nessun effetto e comunque integralmente revocare il decreto ingiuntivo telematico n. n. 5421/2023.
In data 16 novembre 2023, nella causa iscritta al R.G.
n. 19807/2023 poi riunita al presente giudizio, come sopra anticipato, ha parimenti promosso separata e distinta opposizione ex art. 645 del c.p.c l'odierna parte opponente deducendo anch'essa il grave Controparte_1 inadempimento contrattuale della società opposta
[...]
stante la mancata ultimazione CP_2 Controparte_2 dei lavori, la presenza di vizi e difformità nell'esecuzione delle opere commissionate, l'omessa consegna della documentazione e delle certificazioni previste per legge, l'illegittima emissione di fatture riguardanti presunte opere extra capitolato in parte già ricomprese nel contratto di appalto oggetto di causa, in parte mai autorizzate o comunque non realizzate, e comunque comunicate al solo Parte_1
Alla luce di quanto dedotto essa opponente ha quindi chiesto al Tribunale di condannare la società opposta
[...]
al risarcimento delle spese da Controparte_2 essa sostenute per rendere l'immobile abitabile (pari ad €
23.543,49), nonché al risarcimento del danno subito e subendo a fronte della mancata ultimazione delle opere, dei vizi, dei difetti e delle difformità riscontrate sui lavori eseguiti.
3. L'istruttoria svolta.
Le cause qui riunite sono state istruite mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio come disposta dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 18 aprile 2024.
9
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini che seguono.
4.1. Sulla c.t.u. disposta in corso di causa.
Con ordinanza del 18 aprile 2024 emessa dal precedente giudice istruttore è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
All'ausiliario del giudice sono stati posti i seguenti quesiti:
“Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentiti
i consulenti tecnici di parte eventualmente nominati nel termine fissato, svolti tutti gli accertamenti del caso, esperito il tentativo di conciliazione, dica:
1) quali opere sono state eseguite da
[...]
a favore degli opponenti presso Controparte_2
l'immobile sito in Candiolo, via Europa n.29, in relazione ai contratti intercorsi tra le parti e quali opere extra tra quelle oggetto della fatturazione emessa ivi compresa e distinta quella posta a base della pretesa monitoria;
2) se tali opere sono state ultimate e se siano riscontrabili le duplicazioni, i vizi e i difetti lamentati dagli opponenti e ne individui cause e imputabilità;
3) in caso positivo, individui le opere necessarie per il ripristino e quantifichi i relativi costi e gli eventuali danni patiti
4) indichi, all'esito, i rispettivi rapporti di dare- avere”.
10 L'oggetto dell'indagine sono stati dunque i lavori di ristrutturazione relativi all'immobile sito in Candiolo
(TO) raffigurato nell'immagine qui di seguito riportata:
Il c.t.u. nominato, dopo ampi e articolati accertamenti ed opportune indagini in loco, ha analiticamente individuato le opere realizzate dalla società opposta, i vizi e difetti riscontrati, i costi per il ripristino delle opere a regola d'arte o per il loro completamento.
All'esito ha dunque individuato e definito i rapporti di dare – avere fra le parti.
Gli accertamenti compiuti dal c.t.u. e le risultanze cui è pervenuto l'ausiliario del giudice appaiono pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che le odierne parti, al riguardo, non hanno espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
Le critiche svolte dalla Difesa opponente (v. Pt_1 pag. 17 della comparsa conclusionale), così come quelle svolte dalle altre Difese, risultano invero del tutto generiche ripentendo in sostanza gli argomenti difensivi già articolati in corso di causa nei precedenti scritti,
11 senza precisa e puntuale critica alle valutazioni tecniche formulate dall'ausiliario del giudice.
Il c.t.u. ha quindi individuato la seguente situazione di dare – avere fra le parti
(v. pag. 98 dell'elaborato di consulenza).
Tale assetto deve ritenersi esaustivo e assorbente di ogni altra reciproca pretesa.
4.2. Sulla responsabilità solidale degli opponenti in riferimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per le opere realizzate.
L'istruttoria svolta ha appurato come gli opponenti abbiano inizialmente assunto congiuntamente le obbligazioni per cui è causa in qualità di committenti.
A seguito della crisi personale che ha colpito la coppia, che aveva inizialmente intenzione di ristrutturare l'edificio per destinarlo a casa familiare, e della disgregazione del nucleo familiare così costituito, ciascun opponente ha inteso non riconoscere parte dei lavori commissionati addossando all'altro opponente la responsabilità dell'avvenuta disposizione contrattuale.
Il Tribunale, alla luce degli atti, e del concreto sviluppo della relazione contrattuale qui scrutinata, ritiene che entrambi gli opponenti debbano rispondere del valore delle opere come accertato dal c.t.u. e siano dunque
12 tenuti sul lato passivo al pagamento in via solidale dell'importo di € 29.951,76 (i.v.a. compresa) a titolo di corrispettivo ex art. 1657 del codice civile per le opere eseguite dalla società Controparte_2
Si deve invero rilevare come il contratto di appalto è stato congiuntamente stipulato dagli opponenti nella veste di unica parte committente e come le vicende personali successive di disaggregazione e dissolvimento della coppia non possono certo incidere circa la sorte della titolarità passiva dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che la società opposta ha legittimamente confidato sulla riconducibilità ad entrambi gli opponenti dell'imputazione ex latere debitoris della titolarità passiva dell'obbligazione solidale assunta proprio in ragione della comune stipulazione del contratto come unica e indistinta parte committente.
L'avvenuta commissione di opera extra contratto risulta peraltro pacifica, sia in considerazione dello stato di fatto dell'immobile, sia in considerazione della documentazione prodotta in atti dalla quale emerge come fra le parti vi sia stato scambio di corrispondenza avente ad oggetto proprio il tenore e il dettaglio delle opere extra contratto (v. il doc. n. 9 del fascicolo di parte opposta).
Peraltro, va anche osservato come in materia di appalto, il committente può chiedere, in via alternativa ex art. 1668 cod. civ., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte. Ne consegue che non sussiste il vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia qualora il giudice, richiesto di condannare l'appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera, abbia determinato il conseguente minor valore della stessa,
13 in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo (v. Cass.,
Sez. 2, sent. n. 15563/2014).
4.3. Sull'esito del presente contenzioso.
A seguito dell'istruttoria tecnica condotta, il d.i. opposto deve dunque essere revocato e gli opponenti e devono Parte_1 Controparte_1 essere condannati in via solidale fra di loro al pagamento, in favore della società opposta Controparte_2
, dell'importo di € 29.951,76 (i.v.a. compresa).
[...]
Detto importo deve considerarsi congruo all'attualità
e, pertanto, va maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo soddisfo.
Vanno rigettate tutte le ulteriori e diverse domande come avanzate in atti.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Stante l'esito del giudizio, connotato dal parziale accoglimento dell'opposizione con revoca del d.i. opposto, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti ex art. 92 del c.p.c..
14 Va invero rilevato che gli opponenti hanno dovuto necessariamente avviare il giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c. per vedere ridotta - in maniera consistente
(circa due terzi) - la pretesa ex adverso azionata in via monitoria.
Anche le spese di c.t.u., già liquidate son precedente e separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico solidale di entrambe le parti in via paritaria: 50%
a carico degli opponenti e 50% a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle opposizioni proposte ex art. 645 del c.p.c., revoca il decreto qui opposto n.
5421/2023.
2) Condanna gli opponenti e Parte_1 [...] al pagamento, in favore della Controparte_1 società opposta Controparte_2 dell'importo di € 29.951,76 (i.v.a. compresa) oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo soddisfo.
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
4) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti (opponenti e opposta) in misura paritaria.
Così deciso in Torino il giorno 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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