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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 del R.G.A.C. dell'anno 2023, decisa all'udienza del
09.07.2025, a seguito di discussione orale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Antonio Rizzuto e dall'Avv. Antonella Stefanizzi;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Rita Procopi Caiazza;
CONVENUTA
Oggetto: sfratto per finita locazione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Crotone Parte_1 alla Via Discesa Bastione n. 81, piano secondo, identificato al N.C.U. del Comune di
Crotone al Foglio 38, particella 522, sub 49, classe 03, concesso in locazione a CP_1 ad uso abitativo con contratto stipulato il 29.09.2007 e registrato in Crotone in
[...] data 29.10.2007; che la durata della locazione è stata convenuta in quattro anni con decorrenza dal 29.09.2007 e previsione di rinnovo alla prima scadenza per eguale periodo;
che la locazione si è quindi rinnovata automaticamente, dapprima sino al
28.09.2019 e successivamente sino al 28.09.2023; che esso attore ha comunicato la disdetta per la scadenza del 28.09.2023 con raccomandata a/r del 17.11.2022
1 pervenuta alla parte conduttrice in data 22.11.2022 e che, ciononostante, la conduttrice non ha rilasciato il bene – ha intimato a lo sfratto per finita locazione CP_1 convenendola in giudizio per la convalida.
L'intimata si è opposta alla convalida, lamentando la mancata indicazione da parte del locatore dei motivi per i quali intende non rinnovare il contratto;
ha in ogni caso dedotto di essere gravemente ammalata ed invalida, chiedendo la concessione del termine massimo previsto dalla legge per il rilascio.
Ordinato il rilascio e disposto il mutamento del rito con ordinanza dell'11.01.2024, esperito senza esito il tentativo di mediazione, mutato il giudice, all'udienza del
09.07.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
Risulta incontroversa tra le parti, oltre che provata in via documentale, la circostanza della sussistenza tra le stesse di un rapporto di locazione ad uso abitativo in relazione all'immobile indicato in premessa, per la durata di anni quattro, dal 29.09.2007, e previsione di rinnovo alla prima scadenza per eguale periodo.
L'attore ha comunicato la disdetta per la scadenza del 28.09.2023 con raccomandata a/r del 17.11.2022 pervenuta alla parte conduttrice in data 22.11.2022.
Inconferenti sono le deduzioni di parte convenuta circa la mancata indicazione da parte del locatore dei motivi per i quali ha inteso non rinnovare il contratto, trattandosi nel caso di specie di rinnovo successivo alla prima scadenza (cfr. art. 2, comma primo,
L. 431/1998).
Deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione.
Ne consegue che deve essere confermato l'ordine di rilascio dell'immobile.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiara che la locazione in oggetto è cessata alla data del 28.09.2023;
- ordina alla conduttrice il rilascio dell'immobile, libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 31.10.2025;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che ne hanno fatto richiesta,
2 in € 76,00 per esborsi ed in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, 09.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 del R.G.A.C. dell'anno 2023, decisa all'udienza del
09.07.2025, a seguito di discussione orale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Antonio Rizzuto e dall'Avv. Antonella Stefanizzi;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Rita Procopi Caiazza;
CONVENUTA
Oggetto: sfratto per finita locazione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Crotone Parte_1 alla Via Discesa Bastione n. 81, piano secondo, identificato al N.C.U. del Comune di
Crotone al Foglio 38, particella 522, sub 49, classe 03, concesso in locazione a CP_1 ad uso abitativo con contratto stipulato il 29.09.2007 e registrato in Crotone in
[...] data 29.10.2007; che la durata della locazione è stata convenuta in quattro anni con decorrenza dal 29.09.2007 e previsione di rinnovo alla prima scadenza per eguale periodo;
che la locazione si è quindi rinnovata automaticamente, dapprima sino al
28.09.2019 e successivamente sino al 28.09.2023; che esso attore ha comunicato la disdetta per la scadenza del 28.09.2023 con raccomandata a/r del 17.11.2022
1 pervenuta alla parte conduttrice in data 22.11.2022 e che, ciononostante, la conduttrice non ha rilasciato il bene – ha intimato a lo sfratto per finita locazione CP_1 convenendola in giudizio per la convalida.
L'intimata si è opposta alla convalida, lamentando la mancata indicazione da parte del locatore dei motivi per i quali intende non rinnovare il contratto;
ha in ogni caso dedotto di essere gravemente ammalata ed invalida, chiedendo la concessione del termine massimo previsto dalla legge per il rilascio.
Ordinato il rilascio e disposto il mutamento del rito con ordinanza dell'11.01.2024, esperito senza esito il tentativo di mediazione, mutato il giudice, all'udienza del
09.07.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
Risulta incontroversa tra le parti, oltre che provata in via documentale, la circostanza della sussistenza tra le stesse di un rapporto di locazione ad uso abitativo in relazione all'immobile indicato in premessa, per la durata di anni quattro, dal 29.09.2007, e previsione di rinnovo alla prima scadenza per eguale periodo.
L'attore ha comunicato la disdetta per la scadenza del 28.09.2023 con raccomandata a/r del 17.11.2022 pervenuta alla parte conduttrice in data 22.11.2022.
Inconferenti sono le deduzioni di parte convenuta circa la mancata indicazione da parte del locatore dei motivi per i quali ha inteso non rinnovare il contratto, trattandosi nel caso di specie di rinnovo successivo alla prima scadenza (cfr. art. 2, comma primo,
L. 431/1998).
Deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione del rapporto di locazione.
Ne consegue che deve essere confermato l'ordine di rilascio dell'immobile.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiara che la locazione in oggetto è cessata alla data del 28.09.2023;
- ordina alla conduttrice il rilascio dell'immobile, libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 31.10.2025;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che ne hanno fatto richiesta,
2 in € 76,00 per esborsi ed in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, 09.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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