TRIB
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/08/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4102/2022 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto in- giuntivo” e vertente
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Costanza, in virtù di pro- C.F._2
cura in atti;
OPPONENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA: , rappresentata e di- CP_1 P.IVA_1
fesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Maria Cristina Cotticelli, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 27.10.2022 i sig.ri e notificavano a mezzo Parte_1 Parte_2
pec atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 975/2022 alla Controparte_2
già eccependo l'incompetenza del Tribunale di Avellino, il difetto di
[...] Controparte_3
legittimazione attiva dell'opposta, l'assenza della condizione di procedibilità costituita dall'esperimento preliminare del tentativo di mediazione obbligatoria ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte.
Gli opponenti esponevano che in data 21.11.2018 il sig. stipulava con la Parte_1
contratto di mutuo chirografario n. 060128814, per cui era obbligata in solido la CP_4
sig.ra nonché nelle date 05.05.2015 e 08.10.2014 il primo sottoscriveva Parte_2
con la medesima banca i contratti di credito revolving utilizzabili a mezzo carta recanti rispet- tivamente i nn. 052115456 e 050853382.
Gli opponenti aggiungevano che la ricorrente dichiarava che con riferimento al contratto n.
060128814 fosse maturata un'esposizione debitoria di € 61.408,50, mentre per i contratti di
1 carta di credito revolving il solo fosse debitore per gli importi di € 1.828,69 Parte_1
ed € 2.252,37.
Assumevano, inoltre, gli opponenti che, risultando morosi di tali somme nei confronti della
NC mutuante, in data 20.09.2022 si vedevano notificare decreto ingiuntivo n. 975/22 emes- so dal Tribunale di Avellino nell'ambito del ricorso iscritto al RG 3238/22.
In data 15.06.2023, si costituiva la in sostituzione della CP_1 [...]
per il recupero del credito originariamente vantato nei confronti dei sig.ri CP_5
e sostenendo l'infondatezza dell'eccezione sollevata da- Parte_1 Parte_2
gli opponenti in ordine all'inesigibilità del credito dedotto, in quanto fondato su prova scritta,
e dunque chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del D.I. opposto;
chiedeva inoltre il rigetto delle ulteriori eccezioni sollevate, in quanto infondate.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.06.2023 il sottoscritto Giudicante si pronuncia- va constatando la sussistenza in capo alla della legittimazione attiva in virtù di CP_1
atto di scissione del 21.12.2022 con cui quest'ultima aveva acquistato il compendio dei crediti già nella titolarità della scindenda;
contestualmente concedeva l'esecuzione provvisoria par- ziale del decreto ingiuntivo opposto n. 975/22 emesso nei confronti degli opponenti, limitata- mente all'importo di € 61.408,50.
Vanamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria e fissati i termini ex art. 183 co.6
c.p.c., all'udienza del 08.05.2025 il sottoscritto giudice, ritenuta la causa matura per la deci- sione, assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
Sul difetto di competenza del Tribunale di Avellino
In via preliminare gli opponenti deducono l'incompetenza del Tribunale adito in forza delle clausole compromissorie di cui all'art. 14 per i contratti di finanziamento e di cui all'art. 19 per i contratti revolving, che, a loro dire, radicherebbero la competenza a decidere del Conci- liatore NCrio Finanziario.
Tale eccezione è infondata, posto che nei summenzionati articoli, rubricati “tentativo di me- diazione e foro competente” si conviene che “Le parti in ogni caso si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, ri- soluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore
NCrio Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.Lgs 28/10 (…). Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, per tutte le controversie derivanti dal contrat- to o sorte in relazione allo stesso, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, se il
2 cliente è un consumatore ex D.Lgs 206/05 sarà competente il foro di residenza o domicilio dello stesso.''
Risulta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'esperito vano tentativo di mediazione intercorso tra le parti il 25.07.2023 dinanzi all'organismo di cui al verbale prodotto da REVALEA n. 3573/23. CP_6
Sulla legittimazione attiva di CP_1
Essa è dimostrata da: contratto di cessione di crediti in blocco tra Parte_3
pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale della Repubblica LIna, Parte Seconda, n. 40 del 3 aprile 2021; atto di scissione del 21 dicembre 2022 (Notaio n. rep. 14657, n. racc. 7926) e resa pubblica Persona_1
tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 7 del 17 gennaio 2023, con cui
(società scindenda) ha trasferito una parte del suo patrimonio, Controparte_2
comprensivo del portafoglio di crediti di cui faceva parte quello in oggetto, a CP_1
(società beneficiaria); n. 3 stringhe nominative autenticate tese a provare che i rapporti creditori con i RI e fossero ricompresi nel perimetro Parte_1 Parte_2
della cessione;
possesso da parte di di tutta la documentazione contrattuale e CP_1
contabile relativa ai rapporti azionati in via monitoria. A quest'ultimo proposito si osserva che, ai sensi dell'art. 1262 c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Pertanto, il possesso da parte del cessionario degli originari contratti di finanziamento è un'ulteriore e rilevante prova della cessione del credito, nè d'altro canto gli opponenti hanno mai sostenuto di aver pagato i loro debiti all'originario creditore cedente.
Sulla nullità dei contratti ex art. 117 T.U.B.
Gli opponenti altresì censuravano la validità dei contratti posti a fondamento della domanda monitoria per violazione dell'art. 117 t.u.b..
Contestavano infatti la carenza nei contratti di credito revolving di specifica indicazione delle modalità di determinazione del tasso di interesse e delle spese accessorie, nonché della sotto- scrizione in ogni pagina delle condizioni generali, e della frammentarietà della documentazio- ne prodotta.
Tale doglianza non può trovare accoglimento nella misura in cui i contratti prodotti dall'opposta relativi ai rapporti intercorrenti con l'istituto mutuante comprovano la corretta indicazione di tutti i requisiti richiesti ai fini della loro validità ex art. 117 t.u.b..
Vengono, in particolare, infatti indicati specificamente i costi del credito con la precisazione delle modalità di calcolo del TAEG così come effettivamente riportato alle pagg. 2 per con-
3 tratti di credito revolving nn. 052115456 e 050853382, nonché nel contratto di finanziamento n. 60128814.
Sulla decadenza dal beneficio del termine
Va poi vagliata la contestazione avanzata dagli opponenti circa la ritenuta erroneità della di- chiarazione di decadenza dal beneficio del termine con conseguente risoluzione del contratto.
Gli opponenti sul punto contestavano l'efficacia delle comunicazioni inviate dalla creditrice nella misura in cui le stesse, inviate nel pieno della fase emergenziale della pandemia da Co- vid19, non sarebbero state consegnate correttamente.
Più precisamente gli opponenti ritenevano che dalla busta della raccomandata si riscontrasse la data del 16.03.2020 quale quella in cui si sarebbe tentata la consegna della comunicazione concernente il finanziamento personale, trasmessa tramite un servizio di poste private deno- minato Nexive.
Gli opponenti sostenevano dunque che del tentativo di consegna non fosse stata fornita alcuna prova, “nemmeno della immissione nella cassetta della posta di un avviso per il ritiro della compiuta giacenza”, pertanto eccepivano la violazione dei principi fondamentali di correttez- za e buona fede nei rapporti intercorrenti tra cliente ed istituto di credito e dunque l'inefficacia delle comunicazioni loro trasmesse, trattandosi di atti recettizi, e dunque la con- seguente inammissibilità del provvedimento monitorio opposto, in quanto, stante tale premes- sa, il credito azionato da parte ricorrente non sarebbe stato esigibile, posta l'omessa comuni- cazione della decadenza e dunque l'inammissibilità della risoluzione contrattuale.
Sul punto non appare necessario soffermarsi sulla correttezza della comunicazione inoltrata e sulle modalità di ricezione da parte degli opponenti, posto che granitica giurisprudenza, a cui questo Tribunale aderisce, in tema di decadenza dal beneficio del termine chiarisce che ai sensi dell'art. 1186 c.c. occorra un'esplicita manifestazione di volontà del creditore;
tale ri- chiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal mo- mento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che "la possibilità per il creditore di esige- re immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudi- ziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo es- sere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020; conf.: Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003).
4 Tanto premesso, il decreto ingiuntivo opposto è pienamente efficace e l'eccezione avanzata dagli opponenti non può trovare accoglimento.
Sul quantum debeatur
Gli opponenti deducono, altresì, il difetto probatorio dell'estratto conto allegato in fase moni- toria considerandolo non equiparabile alla certificazione ex art. 50 D.Lgs n. 385/93 secondo cui “la NC d'LI e le altre banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture conta- bili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido''.
Gli ingiunti infatti rilevavano che i documenti prodotti nella fase monitoria dall' non CP_7
potessero essere qualificati come 'estratto conto' e dunque tali da considerarsi riepilogativi della situazione creditoria poiché privi di valore probatorio in ordine al processo di formazio- ne del credito ab origine e alla sua esatta quantificazione.
Sul punto il sottoscritto Giudicante si è già ampiamente espresso all'udienza del 22.06.2023 allorché ha chiarito che “quanto al debito derivante dai contratti di mutuo/finanziamento, ai fini della prova necessaria per ottenere l'ingiunzione di pagamento, la NC o l'istituto fi- nanziatore in genere, non hanno alcun onere di produrre a conforto della richiesta l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 t.u.b., essendo sufficiente la produzione del contratto di finanziamento con prova di erogazione del credito, secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., documenti regolarmente esibiti in fase monitoria.”
Discorso diverso va fatto in ordine ai due contratti di credito revolving per i quali l'opposta ha prodotto i contratti e gli estratti conto che tuttavia non risultavano essere riferibili a tutto il pe- riodo considerato.
Tuttavia, con memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. l'opposta, ad integrazione della documentazione già prodotta, depositava gli estratti conto relativi ai periodi di effettivo utilizzo delle carte di credito attivate a settembre 2019 e relative ai 2 contratti di credito revolving intestati al sig.
. Pt_1
Sul punto pertanto anche la doglianza relativa all'erronea quantificazione del credito va disat- tesa, posto che l'opposta ha correttamente allegato i fatti che hanno dato luogo alle poste atti- ve e/o passiva di ogni operazione e del conseguente saldo.
Sulle spese di lite
Le parte opponenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alla refusione in favore della elle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono li- CP_1
quidate come da dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 147/2022, con rife-
5 rimento ai minimi tariffari del V scaglione di riferimento, attesa la modesta difficoltà della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e av- Parte_1 Parte_2
verso il decreto ingiuntivo n. 975/2022 del 14.09.2022, che dichiara esecutivo;
2. Condanna gli opponenti e al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate in CP_1
complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Avellino, 29.8.2025
Il Giudice
dott. Sossio Pellecchia
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4102/2022 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto in- giuntivo” e vertente
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Costanza, in virtù di pro- C.F._2
cura in atti;
OPPONENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA: , rappresentata e di- CP_1 P.IVA_1
fesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Maria Cristina Cotticelli, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 27.10.2022 i sig.ri e notificavano a mezzo Parte_1 Parte_2
pec atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 975/2022 alla Controparte_2
già eccependo l'incompetenza del Tribunale di Avellino, il difetto di
[...] Controparte_3
legittimazione attiva dell'opposta, l'assenza della condizione di procedibilità costituita dall'esperimento preliminare del tentativo di mediazione obbligatoria ed in ogni caso l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte.
Gli opponenti esponevano che in data 21.11.2018 il sig. stipulava con la Parte_1
contratto di mutuo chirografario n. 060128814, per cui era obbligata in solido la CP_4
sig.ra nonché nelle date 05.05.2015 e 08.10.2014 il primo sottoscriveva Parte_2
con la medesima banca i contratti di credito revolving utilizzabili a mezzo carta recanti rispet- tivamente i nn. 052115456 e 050853382.
Gli opponenti aggiungevano che la ricorrente dichiarava che con riferimento al contratto n.
060128814 fosse maturata un'esposizione debitoria di € 61.408,50, mentre per i contratti di
1 carta di credito revolving il solo fosse debitore per gli importi di € 1.828,69 Parte_1
ed € 2.252,37.
Assumevano, inoltre, gli opponenti che, risultando morosi di tali somme nei confronti della
NC mutuante, in data 20.09.2022 si vedevano notificare decreto ingiuntivo n. 975/22 emes- so dal Tribunale di Avellino nell'ambito del ricorso iscritto al RG 3238/22.
In data 15.06.2023, si costituiva la in sostituzione della CP_1 [...]
per il recupero del credito originariamente vantato nei confronti dei sig.ri CP_5
e sostenendo l'infondatezza dell'eccezione sollevata da- Parte_1 Parte_2
gli opponenti in ordine all'inesigibilità del credito dedotto, in quanto fondato su prova scritta,
e dunque chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del D.I. opposto;
chiedeva inoltre il rigetto delle ulteriori eccezioni sollevate, in quanto infondate.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.06.2023 il sottoscritto Giudicante si pronuncia- va constatando la sussistenza in capo alla della legittimazione attiva in virtù di CP_1
atto di scissione del 21.12.2022 con cui quest'ultima aveva acquistato il compendio dei crediti già nella titolarità della scindenda;
contestualmente concedeva l'esecuzione provvisoria par- ziale del decreto ingiuntivo opposto n. 975/22 emesso nei confronti degli opponenti, limitata- mente all'importo di € 61.408,50.
Vanamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria e fissati i termini ex art. 183 co.6
c.p.c., all'udienza del 08.05.2025 il sottoscritto giudice, ritenuta la causa matura per la deci- sione, assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
Sul difetto di competenza del Tribunale di Avellino
In via preliminare gli opponenti deducono l'incompetenza del Tribunale adito in forza delle clausole compromissorie di cui all'art. 14 per i contratti di finanziamento e di cui all'art. 19 per i contratti revolving, che, a loro dire, radicherebbero la competenza a decidere del Conci- liatore NCrio Finanziario.
Tale eccezione è infondata, posto che nei summenzionati articoli, rubricati “tentativo di me- diazione e foro competente” si conviene che “Le parti in ogni caso si impegnano a sottoporre ogni controversia dovesse fra loro insorgere in merito alla validità, efficacia, esecuzione, ri- soluzione e/o interpretazione del contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore
NCrio Finanziario, in base al relativo regolamento, anche ex art. 5 D.Lgs 28/10 (…). Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, per tutte le controversie derivanti dal contrat- to o sorte in relazione allo stesso, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, se il
2 cliente è un consumatore ex D.Lgs 206/05 sarà competente il foro di residenza o domicilio dello stesso.''
Risulta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'esperito vano tentativo di mediazione intercorso tra le parti il 25.07.2023 dinanzi all'organismo di cui al verbale prodotto da REVALEA n. 3573/23. CP_6
Sulla legittimazione attiva di CP_1
Essa è dimostrata da: contratto di cessione di crediti in blocco tra Parte_3
pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale della Repubblica LIna, Parte Seconda, n. 40 del 3 aprile 2021; atto di scissione del 21 dicembre 2022 (Notaio n. rep. 14657, n. racc. 7926) e resa pubblica Persona_1
tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 7 del 17 gennaio 2023, con cui
(società scindenda) ha trasferito una parte del suo patrimonio, Controparte_2
comprensivo del portafoglio di crediti di cui faceva parte quello in oggetto, a CP_1
(società beneficiaria); n. 3 stringhe nominative autenticate tese a provare che i rapporti creditori con i RI e fossero ricompresi nel perimetro Parte_1 Parte_2
della cessione;
possesso da parte di di tutta la documentazione contrattuale e CP_1
contabile relativa ai rapporti azionati in via monitoria. A quest'ultimo proposito si osserva che, ai sensi dell'art. 1262 c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Pertanto, il possesso da parte del cessionario degli originari contratti di finanziamento è un'ulteriore e rilevante prova della cessione del credito, nè d'altro canto gli opponenti hanno mai sostenuto di aver pagato i loro debiti all'originario creditore cedente.
Sulla nullità dei contratti ex art. 117 T.U.B.
Gli opponenti altresì censuravano la validità dei contratti posti a fondamento della domanda monitoria per violazione dell'art. 117 t.u.b..
Contestavano infatti la carenza nei contratti di credito revolving di specifica indicazione delle modalità di determinazione del tasso di interesse e delle spese accessorie, nonché della sotto- scrizione in ogni pagina delle condizioni generali, e della frammentarietà della documentazio- ne prodotta.
Tale doglianza non può trovare accoglimento nella misura in cui i contratti prodotti dall'opposta relativi ai rapporti intercorrenti con l'istituto mutuante comprovano la corretta indicazione di tutti i requisiti richiesti ai fini della loro validità ex art. 117 t.u.b..
Vengono, in particolare, infatti indicati specificamente i costi del credito con la precisazione delle modalità di calcolo del TAEG così come effettivamente riportato alle pagg. 2 per con-
3 tratti di credito revolving nn. 052115456 e 050853382, nonché nel contratto di finanziamento n. 60128814.
Sulla decadenza dal beneficio del termine
Va poi vagliata la contestazione avanzata dagli opponenti circa la ritenuta erroneità della di- chiarazione di decadenza dal beneficio del termine con conseguente risoluzione del contratto.
Gli opponenti sul punto contestavano l'efficacia delle comunicazioni inviate dalla creditrice nella misura in cui le stesse, inviate nel pieno della fase emergenziale della pandemia da Co- vid19, non sarebbero state consegnate correttamente.
Più precisamente gli opponenti ritenevano che dalla busta della raccomandata si riscontrasse la data del 16.03.2020 quale quella in cui si sarebbe tentata la consegna della comunicazione concernente il finanziamento personale, trasmessa tramite un servizio di poste private deno- minato Nexive.
Gli opponenti sostenevano dunque che del tentativo di consegna non fosse stata fornita alcuna prova, “nemmeno della immissione nella cassetta della posta di un avviso per il ritiro della compiuta giacenza”, pertanto eccepivano la violazione dei principi fondamentali di correttez- za e buona fede nei rapporti intercorrenti tra cliente ed istituto di credito e dunque l'inefficacia delle comunicazioni loro trasmesse, trattandosi di atti recettizi, e dunque la con- seguente inammissibilità del provvedimento monitorio opposto, in quanto, stante tale premes- sa, il credito azionato da parte ricorrente non sarebbe stato esigibile, posta l'omessa comuni- cazione della decadenza e dunque l'inammissibilità della risoluzione contrattuale.
Sul punto non appare necessario soffermarsi sulla correttezza della comunicazione inoltrata e sulle modalità di ricezione da parte degli opponenti, posto che granitica giurisprudenza, a cui questo Tribunale aderisce, in tema di decadenza dal beneficio del termine chiarisce che ai sensi dell'art. 1186 c.c. occorra un'esplicita manifestazione di volontà del creditore;
tale ri- chiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal mo- mento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che "la possibilità per il creditore di esige- re immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudi- ziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo es- sere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020; conf.: Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003).
4 Tanto premesso, il decreto ingiuntivo opposto è pienamente efficace e l'eccezione avanzata dagli opponenti non può trovare accoglimento.
Sul quantum debeatur
Gli opponenti deducono, altresì, il difetto probatorio dell'estratto conto allegato in fase moni- toria considerandolo non equiparabile alla certificazione ex art. 50 D.Lgs n. 385/93 secondo cui “la NC d'LI e le altre banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture conta- bili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido''.
Gli ingiunti infatti rilevavano che i documenti prodotti nella fase monitoria dall' non CP_7
potessero essere qualificati come 'estratto conto' e dunque tali da considerarsi riepilogativi della situazione creditoria poiché privi di valore probatorio in ordine al processo di formazio- ne del credito ab origine e alla sua esatta quantificazione.
Sul punto il sottoscritto Giudicante si è già ampiamente espresso all'udienza del 22.06.2023 allorché ha chiarito che “quanto al debito derivante dai contratti di mutuo/finanziamento, ai fini della prova necessaria per ottenere l'ingiunzione di pagamento, la NC o l'istituto fi- nanziatore in genere, non hanno alcun onere di produrre a conforto della richiesta l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 t.u.b., essendo sufficiente la produzione del contratto di finanziamento con prova di erogazione del credito, secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., documenti regolarmente esibiti in fase monitoria.”
Discorso diverso va fatto in ordine ai due contratti di credito revolving per i quali l'opposta ha prodotto i contratti e gli estratti conto che tuttavia non risultavano essere riferibili a tutto il pe- riodo considerato.
Tuttavia, con memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. l'opposta, ad integrazione della documentazione già prodotta, depositava gli estratti conto relativi ai periodi di effettivo utilizzo delle carte di credito attivate a settembre 2019 e relative ai 2 contratti di credito revolving intestati al sig.
. Pt_1
Sul punto pertanto anche la doglianza relativa all'erronea quantificazione del credito va disat- tesa, posto che l'opposta ha correttamente allegato i fatti che hanno dato luogo alle poste atti- ve e/o passiva di ogni operazione e del conseguente saldo.
Sulle spese di lite
Le parte opponenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alla refusione in favore della elle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono li- CP_1
quidate come da dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 147/2022, con rife-
5 rimento ai minimi tariffari del V scaglione di riferimento, attesa la modesta difficoltà della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e av- Parte_1 Parte_2
verso il decreto ingiuntivo n. 975/2022 del 14.09.2022, che dichiara esecutivo;
2. Condanna gli opponenti e al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, liquidate in CP_1
complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Avellino, 29.8.2025
Il Giudice
dott. Sossio Pellecchia
6