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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
IL IO IG, Presidente
ALLEGRETTA FR PE, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1139/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010027701 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2817/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: assente.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta a quanto controdedotto ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 3.05.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando il sollecito di pagamento emesso da Creset per conto del Consorzio di Bonifica
Ugento e Li Foggi, relativo ai contributi consortili per l'anno 2020 per un importo di 7.068,83 euro, contestandone la legittimità.
Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione degli articoli 860 del codice civile e 10 del regio decreto
215 del 1933, sostenendo che l'obbligo contributivo presupponeva un beneficio diretto e specifico per gli immobili, beneficio che l'istante negava di aver ricevuto dai fondi inclusi nel comprensorio consortile.
Il ricorrente contestava specificamente il piano di classifica del Consorzio, affermando che non prevedeva interventi a vantaggio dei suoi fondi e che le opere di bonifica, in stato di abbandono, non avevano apportato alcun incremento di valore.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell'articolo 7 della legge 212 del 2000 e dell'articolo 3 della legge
241 del 1990 per difetto di motivazione dell'avviso di pagamento, il quale non chiariva né le opere di bonifica che avevano beneficiato gli immobili, né il concreto sviluppo del calcolo del contributo.
Il ricorrente sottolineava come l'importo richiesto apparisse sproporzionato e ingiustificato, soprattutto in un contesto di grave crisi per l'agricoltura salentina.
Il terzo motivo invocava la violazione dell'articolo 53 della Costituzione sul principio di capacità contributiva, ritenendo il tributo eccessivo e incompatibile con la redditività di un'azienda agricola colpita da xylella e siccità.
Il quarto motivo, fondato sulla novella introdotta dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 546 del
1992, sosteneva che l'onere della prova circa l'esistenza del beneficio fondiario gravasse interamente sul
Consorzio, senza più applicare la presunzione di vantaggiosità derivante dal solo piano di classifica.
Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per assoluta illegittimità e infondatezza del presupposto impositivo, con condanna alle spese.
Le controdeduzioni presentate dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia contestavano punto per punto il ricorso introduttivo, chiedendone il rigetto.
In data 13.11.2025 parte ricorrente depositava in atti consulenza tecnica di parte ed un precedente specifico in suo favore.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
L'istante, nel proporre ricorso avverso il sollecito di pagamento emesso per il contributo di bonifica, fonda le proprie doglianze su una serie di assunti che sono privi di fondamento alla luce della disciplina normativa e della consolidata giurisprudenza in materia.
In primo luogo, la contestazione della presunta mancanza di un beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile si scontra con il quadro giuridico delineato dal R.D. n. 215 del 1933 e dalla legge regionale pugliese n. 4 del 2012.
Tali norme, infatti, attribuiscono carattere tributario ai contributi consortili e stabiliscono che il presupposto impositivo sorge automaticamente con l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica approvato dall'autorità regionale.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la sola ricomprensione del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica genera una presunzione iuris tantum dell'esistenza del beneficio, spostando l'onere della prova contraria sul contribuente che intenda disconoscere il debito.
Nel caso di specie, il Consorzio ha provveduto all'approvazione del piano di classifica con delibera regionale n. 1149 del 2013, strumento tecnico che individua i benefici idraulici e irrigui e determina i coefficienti per il calcolo del contributo. La presunzione di beneficio trova ulteriore conferma nella consulenza tecnica del dottor Nominativo_2, la quale attesta che i fondi del ricorrente ricadono nel reticolo idrografico del sotto-bacino “Samari” e nei comprensori irrigui AS LU OV e “Casino Pioppi - Vetti Parati”, traendo dunque un vantaggio concreto in termini di difesa idraulica e disponibilità irrigua, che si traduce in un incremento del valore fondiario.
Pertanto, le generiche affermazioni del ricorrente, non corroborate da elementi probatori specifici, non sono idonee a superare la predetta presunzione e ad assolvere il suo onere probatorio.
Quanto al motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, si deve osservare che l'avviso di pagamento e il sollecito rientrano nella fase della riscossione spontanea e costituiscono meri atti riepilogativi delle somme dovute, come espressamente previsto dalla disciplina della riscossione dei tributi locali.
La motivazione della pretesa contributiva non deve essere rinvenuta in tali atti, bensì negli atti generali e presupposti, quali il piano di classifica e il piano di riparto, i quali sono regolarmente approvati e pubblicati e dei quali il contribuente può prendere visione.
La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di un piano di classifica approvato, l'atto impositivo che a questo si richiama è sufficientemente motivato, poiché il richiamo per relationem agli atti generali consente la piena individuazione del presupposto e della misura del tributo.
La doglianza concernente la violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. appare altrettanto infondata.
Il contributo di bonifica, qualificato dalla Corte Costituzionale come contributo di scopo a natura tributaria, trova il suo fondamento nel beneficio, anche solo potenziale, che deriva all'immobile dalla sua collocazione in un'area regimata da opere di bonifica e irrigazione.
La quantificazione del contributo non è legata alla redditività momentanea dell'azienda agricola, bensì al beneficio fondiario oggettivo, che consiste nell'incremento di valore del fondo determinato dalla presenza e dalla fruibilità della rete consortile.
Le condizioni di crisi del settore agricolo, per quanto rilevanti sotto altri profili, non incidono sul presupposto legale del tributo, il quale è ancorato a parametri tecnici predeterminati e impersonali.
Infine, l'assunto secondo cui la recente riforma del processo tributario, con l'introduzione del comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avrebbe capovolto l'onere della prova a carico del Consorzio, è destituito di base giuridica.
La norma richiamata, infatti, disciplina i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente in tema di accertamenti e non appare applicabile al peculiare regime dei contributi consortili, per i quali sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale che mantiene ferma la presunzione di beneficio in capo al consorzio una volta provata l'esistenza di un piano di classifica regolare.
La giurisprudenza più recente, anche successiva alla riforma, continua ad affermare che, in tema di contributi di bonifica, l'Ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio quando esista un piano di classifica approvato, restando in capo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante contestazione specifica e documentata.
Nel caso concreto, il Consorzio ha comunque assolto ogni onere probatorio, producendo una vasta documentazione, tra cui il piano di classifica, le delibere consortili, la consulenza tecnica e l'elenco dettagliato dei lavori svolti, dai quali emerge in modo inequivocabile che i fondi del ricorrente traggono beneficio dall'attività dell'ente.
Quanto al precedente specifico del 2024, la Corte non lo condivide e resta di per sè asserzione giurisprudenziale limitata all'anno di riferimento, senza effetti di giudicato sulla successiva ed autonoma annualità impositiva.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
IL IO IG, Presidente
ALLEGRETTA FR PE, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1139/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010027701 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2817/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: assente.
Resistente: il rappresentante del Consorzio si riporta a quanto controdedotto ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 3.05.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando il sollecito di pagamento emesso da Creset per conto del Consorzio di Bonifica
Ugento e Li Foggi, relativo ai contributi consortili per l'anno 2020 per un importo di 7.068,83 euro, contestandone la legittimità.
Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione degli articoli 860 del codice civile e 10 del regio decreto
215 del 1933, sostenendo che l'obbligo contributivo presupponeva un beneficio diretto e specifico per gli immobili, beneficio che l'istante negava di aver ricevuto dai fondi inclusi nel comprensorio consortile.
Il ricorrente contestava specificamente il piano di classifica del Consorzio, affermando che non prevedeva interventi a vantaggio dei suoi fondi e che le opere di bonifica, in stato di abbandono, non avevano apportato alcun incremento di valore.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell'articolo 7 della legge 212 del 2000 e dell'articolo 3 della legge
241 del 1990 per difetto di motivazione dell'avviso di pagamento, il quale non chiariva né le opere di bonifica che avevano beneficiato gli immobili, né il concreto sviluppo del calcolo del contributo.
Il ricorrente sottolineava come l'importo richiesto apparisse sproporzionato e ingiustificato, soprattutto in un contesto di grave crisi per l'agricoltura salentina.
Il terzo motivo invocava la violazione dell'articolo 53 della Costituzione sul principio di capacità contributiva, ritenendo il tributo eccessivo e incompatibile con la redditività di un'azienda agricola colpita da xylella e siccità.
Il quarto motivo, fondato sulla novella introdotta dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 546 del
1992, sosteneva che l'onere della prova circa l'esistenza del beneficio fondiario gravasse interamente sul
Consorzio, senza più applicare la presunzione di vantaggiosità derivante dal solo piano di classifica.
Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato per assoluta illegittimità e infondatezza del presupposto impositivo, con condanna alle spese.
Le controdeduzioni presentate dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia contestavano punto per punto il ricorso introduttivo, chiedendone il rigetto.
In data 13.11.2025 parte ricorrente depositava in atti consulenza tecnica di parte ed un precedente specifico in suo favore.
All'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
L'istante, nel proporre ricorso avverso il sollecito di pagamento emesso per il contributo di bonifica, fonda le proprie doglianze su una serie di assunti che sono privi di fondamento alla luce della disciplina normativa e della consolidata giurisprudenza in materia.
In primo luogo, la contestazione della presunta mancanza di un beneficio diretto e specifico derivante dall'attività consortile si scontra con il quadro giuridico delineato dal R.D. n. 215 del 1933 e dalla legge regionale pugliese n. 4 del 2012.
Tali norme, infatti, attribuiscono carattere tributario ai contributi consortili e stabiliscono che il presupposto impositivo sorge automaticamente con l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica approvato dall'autorità regionale.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la sola ricomprensione del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica genera una presunzione iuris tantum dell'esistenza del beneficio, spostando l'onere della prova contraria sul contribuente che intenda disconoscere il debito.
Nel caso di specie, il Consorzio ha provveduto all'approvazione del piano di classifica con delibera regionale n. 1149 del 2013, strumento tecnico che individua i benefici idraulici e irrigui e determina i coefficienti per il calcolo del contributo. La presunzione di beneficio trova ulteriore conferma nella consulenza tecnica del dottor Nominativo_2, la quale attesta che i fondi del ricorrente ricadono nel reticolo idrografico del sotto-bacino “Samari” e nei comprensori irrigui AS LU OV e “Casino Pioppi - Vetti Parati”, traendo dunque un vantaggio concreto in termini di difesa idraulica e disponibilità irrigua, che si traduce in un incremento del valore fondiario.
Pertanto, le generiche affermazioni del ricorrente, non corroborate da elementi probatori specifici, non sono idonee a superare la predetta presunzione e ad assolvere il suo onere probatorio.
Quanto al motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato, si deve osservare che l'avviso di pagamento e il sollecito rientrano nella fase della riscossione spontanea e costituiscono meri atti riepilogativi delle somme dovute, come espressamente previsto dalla disciplina della riscossione dei tributi locali.
La motivazione della pretesa contributiva non deve essere rinvenuta in tali atti, bensì negli atti generali e presupposti, quali il piano di classifica e il piano di riparto, i quali sono regolarmente approvati e pubblicati e dei quali il contribuente può prendere visione.
La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di un piano di classifica approvato, l'atto impositivo che a questo si richiama è sufficientemente motivato, poiché il richiamo per relationem agli atti generali consente la piena individuazione del presupposto e della misura del tributo.
La doglianza concernente la violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. appare altrettanto infondata.
Il contributo di bonifica, qualificato dalla Corte Costituzionale come contributo di scopo a natura tributaria, trova il suo fondamento nel beneficio, anche solo potenziale, che deriva all'immobile dalla sua collocazione in un'area regimata da opere di bonifica e irrigazione.
La quantificazione del contributo non è legata alla redditività momentanea dell'azienda agricola, bensì al beneficio fondiario oggettivo, che consiste nell'incremento di valore del fondo determinato dalla presenza e dalla fruibilità della rete consortile.
Le condizioni di crisi del settore agricolo, per quanto rilevanti sotto altri profili, non incidono sul presupposto legale del tributo, il quale è ancorato a parametri tecnici predeterminati e impersonali.
Infine, l'assunto secondo cui la recente riforma del processo tributario, con l'introduzione del comma 5-bis all'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avrebbe capovolto l'onere della prova a carico del Consorzio, è destituito di base giuridica.
La norma richiamata, infatti, disciplina i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente in tema di accertamenti e non appare applicabile al peculiare regime dei contributi consortili, per i quali sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale che mantiene ferma la presunzione di beneficio in capo al consorzio una volta provata l'esistenza di un piano di classifica regolare.
La giurisprudenza più recente, anche successiva alla riforma, continua ad affermare che, in tema di contributi di bonifica, l'Ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio quando esista un piano di classifica approvato, restando in capo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante contestazione specifica e documentata.
Nel caso concreto, il Consorzio ha comunque assolto ogni onere probatorio, producendo una vasta documentazione, tra cui il piano di classifica, le delibere consortili, la consulenza tecnica e l'elenco dettagliato dei lavori svolti, dai quali emerge in modo inequivocabile che i fondi del ricorrente traggono beneficio dall'attività dell'ente.
Quanto al precedente specifico del 2024, la Corte non lo condivide e resta di per sè asserzione giurisprudenziale limitata all'anno di riferimento, senza effetti di giudicato sulla successiva ed autonoma annualità impositiva.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 4.12.2025