Articolo 10 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 9Articolo 11
Versione
9 marzo 1999
Art. 10. (Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di
successione).
1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , le parole: "del nove per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "determinata con decreto del Ministro delle finanze".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura determinata con decreto del Ministro delle finanze".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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