Articolo 2504 ter del Codice civile
Articolo 2486Articolo 2487 bis
Versione
7 febbraio 1991
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2504-ter.

(( (Divieto di assegnazione di azioni o quote). )) ((La societa' che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona, dalle societa' medesime.

La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa' incorporante.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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