Art. 2.
All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della, spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della, spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.