Articolo 2 della Legge 9 marzo 1961, n. 278
Articolo 1
Versione
11 maggio 1961
Art. 2.
All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della, spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 maggio 1961