Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 17645/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
D'auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17645/2020 R.G., vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Paolo Picone e dall'avv. Maria Valentina Verga, elettivamente domiciliato in
Napoli al Viale Antonio Gramsci, 18; pec: e Email_1
Email_2
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. e per essa, quale Controparte_1
mandataria, , già rappresentata e difesa rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'Avv. Giacomo Pignata, elettivamente domiciliata in Aversa, alla Via Carlo Pisacane n.1; pec:
Email_3 Email_4
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli in data 5.6.2020 per il Controparte_4
pagamento di euro 174.949,06 oltre accessori.
L'attore rappresentava che in data 8 maggio 1998 aveva sottoscritto un contratto di mutuo con la
Credito Italiano spa per l'erogazione di un finanziamento di Lire 250.000.000 (pari ad euro
129.114.22). L'adempimento dell'obbligazione così contratta era stato garantito da CP_5
e in qualità di fideiussori. A garanzia del credito dell'istituto bancario il primo
[...] CP_6
fideiussore aveva altresì rilasciato garanzia ipotecaria di primo grado su n. 6 immobili.
Il credito summenzionato era stato successivamente oggetto di cessione in favore della
[...]
(di seguito anche ) nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di Controparte_4 CP_1 crediti pecuniari ai sensi dell'art. 58 TUB.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- il difetto di legittimazione e/o titolarità del rapporto obbligatorio in capo alla , non CP_1 avendo la società fornito prova documentale dell'incorporazione e inclusione del credito oggetto di tutela esecutiva nell'ambito di operazione di cessione in blocco della quale sarebbe stata parte cessionaria;
- che il credito azionato nei suoi confronti in via esecutiva sarebbe già stato integralmente soddisfatto nell'ambito di una precedente procedura esecutiva iniziata avverso i fideiussori già menzionati (recante RGE 61/2004);
- che il credito azionato doveva ritenersi estinto per prescrizione;
- che il titolo esecutivo azionato (ovverosia il contratto di mutuo sopradescritto) era nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 2, TUB per il superamento del limite di finanziabilità;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato nel contratto medesimo;
- la natura usuraria degli interessi pattuiti;
- che era stato illegittimamente applicato un regime finanziario composto degli interessi, addivenendosi in questo modo alla configurazione di un'ipotesi di anatocismo indiretto (motivo aggiunto nella memoria di precisazione della domanda).
In conseguenza di ciò l'opponente chiedeva dichiararsi nullo, annullabile o inefficace l'atto di precetto notificato con conseguente illegittimità dell'esecuzione minacciata e con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
La convenuta società si costituiva in giudizio.
Rispetto alle ragioni dedotte alla base dell'opposizione rilevava che:
pagina 2 di 9 - essa era nella piena titolarità del credito azionato, atteso che la pubblicazione della cessione in blocco su G.U., regolarmente effettuata e documentata, era sufficiente ai fini del conseguimento della legittimazione di cui si discorre.
- il contratto di mutuo, costituente titolo esecutivo era pienamente valido ed efficace.
- il credito azionato non poteva dirsi prescritto in quanto ai fini del suo soddisfacimento era già stata introdotta una precedente procedura esecutiva che aveva interrotto e sospeso la decorrenza della prescrizione fino al 30.03.2021, data di approvazione del piano di riparto.
- non poteva rilevarsi nessun tasso di interessi usurario né tanto meno un fenomeno di anatocismo bancario.
Con ordinanza in data 24.02.2021, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza in data 25.11.2021 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. In seguito alle osservazioni delle parti si disponeva un'integrazione della stessa.
All'udienza del 19.09.2024 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione di termini abbreviati per gli scritti conclusionali.
***
Per quel che concerne il primo motivo di opposizione, inerente la contestazione in ordine alla titolarità del rapporto obbligatorio in capo alla cessionaria , si condividono e confermano in Controparte_1 questa sede le considerazioni svolte nell'ordinanza del 24.02.2021 con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.
E' noto che “in tema di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. Civ. 22/06/2023 n. 17944) e che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole
pagina 3 di 9 categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (Cass. Civ. n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie l'opposto ha dedotto e dimostrato che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 83/2017 integra senz'altro i requisiti imposti dalle richiamate pronunce di legittimità, atteso che erano esplicitati gli elementi che consentivano di individuare con certezza l'inclusione del credito nella cessione;
ed inoltre in esso era riportato l'espresso rinvio ad una fonte documentale (link al sito internet), oltre all'indicazione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, cui i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa avrebbero potuto rivolgersi nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo per ogni ulteriore informazione.
In ogni caso, l'opposta ha anche prodotto, nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 cpc, la certificazione di cessione del credito rilasciato dalla cedente in data 12/02/2021.
Sicchè la sussistenza della titolarità attiva dell'obbligazione in capo a risulta Controparte_1
allo stato pienamente provata.
Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione, anch'essa va rigettata.
Come già rilevato nell'ordinanza di reiezione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dal creditore in conseguenza della procedura esecutiva intrapresa in danno dei coobbligati, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 c.c. secondo cui “gli atti con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
A fronte di tale considerazione contenuta nell'ordinanza su richiamata del 23.02.2021, l'opponente non ha offerto diversi argomenti e/o elementi di valutazione idonei a sostenere una diversa opzione interpretativa, limitandosi a reiterare l'eccezione di prescrizione in maniera pedissequa, così come inizialmente proposta.
E pertanto, condividendosi la considerazione del primo istruttore, ed in assenza di nuovi elementi di valutazione offerti dall'opponente, il motivo di opposizione deve essere rigettato.
Per quel che concerne la nullità del contratto di mutuo fondiario per il dedotto superamento della soglia di finanziabilità, il motivo di opposizione va disatteso alla luce della pronuncia della Suprema Corte a
Sezioni Unite del 16/11/2022, n. 33719.
pagina 4 di 9 La Corte, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, ha nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto.
La norma è stata intesa, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», che costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
La negazione del carattere imperativo della norma ha consentito, da un lato, di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, dall'altro, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.
Sotto altro profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, la Cassazione ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.
Pertanto, qualora la manifestazione di volontà dei contraenti sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
E pertanto, in applicazione dei principi enunciati, deve dunque escludersi che l'eventuale superamento di detta soglia, come dedotto dagli opponenti, abbia inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante.
pagina 5 di 9 Venendo infine ai restanti motivi di opposizione - indeterminabilità del tasso di interesse concordato nel contratto di mutuo, eventuale usurarietà dello stesso, configurazione di un'ipotesi di anatocismo bancario vietato, eccezione di pagamento - che incidono direttamente o indirettamente sul quantum deleatur, essi possono essere esaminati congiuntamente.
Per questo motivo era stato dato incarico al CTU, dott. , al fine di procedere ad una Persona_1
consulenza contabile, le cui conclusioni, essendo stata svolta in completa aderenza al quesito ricevuto e con un metodo logico – contabile rigoroso e condivisibile, sono pienamente da accogliere.
Ci si riferisce in particolare alle conclusioni della relazione depositata in data 27.12.2022, non condividendosi invece il conteggio contabile “alternativo” elaborato nell'integrazione di perizia depositata il 3.4.2023.
Il CTU ha preliminarmente illustrato il tipo di contratto intercorso tra le parti identificandolo in un mutuo con piano d'ammortamento c.d. alla francese, ovvero a rata costante composta da una sorta capitale crescente e una sorta interessi decrescente.
Dopo avere individuato il Tasso Annuo Effettivo applicato ed aver constatato che non sussisteva, ratione temporis, l'obbligo per la banca di esplicitare l'Indicatore Sintetico di Costo (cfr. CTU pagg. 7-
9), il CTU ha provveduto alla comparazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) degli interessi corrispettivi e moratori con la “soglia” di riferimento di cui alla legge 108/96, finendo per constatare
“relativamente alla verifica dell'usura originaria che:
- il Tasso Corrispettivo non ha superato il Tasso Soglia ex lege 108/96
- il Tasso Moratorio ha superato il Tasso Soglia ex lege 108/96
Con riferimento alla verifica dell'usura sopravvenuta del tasso contrattuale non sono state rilevate criticità in corso di conduzione del rapporto.”
L'analisi del CTU è poi proseguita verificando se in concreto, il meccanismo di ammortamento abbia determinato una non consentita capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Rispetto a tale verifica il CTU ha constatato che la previsione del rimborso del prestito attraverso rate con cadenza infrannuale (trimestrali), abbia dato luogo ad un regime composto degli interessi.
Ciò nondimeno, la circostanza non darebbe luogo ad un'ipotesi di anatocismo vietato, ma assume rilevanza sotto il diverso profilo della mancanza di chiarezza e trasparenza dell'operazione contrattuale in danno del mutuatario.
Si legge al riguardo nell'elaborato:
“Del pari lo scrivente ha precedentemente illustrato che il piano d'ammortamento alla francese adottato dalla Banca per la nominata operazione finanziaria possa essere elaborato tanto in regime di capitalizzazione composta degli interessi quanto in regime semplice.
pagina 6 di 9 E' risultato inoltre che il regime composto degli interessi applicato all'ammortamento del mutuo comporta un maggior onere per interessi a carico del debitore.
Di tale regime non risulta menzione, né espressa pattuizione, nel contratto di mutuo n. 624/2011462 e del pari non risulta indicazione del Tasso Annuo Effettivo rappresentante l'effetto del regime infrannuale delle rate di rimborso del prestito, valore essenziale per la rappresentazione del reale costo del finanziamento, al netto degli oneri accessori.
Orbene, a parere del ctu, tali carenze non portano necessariamente a ravvisare profili di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, in quanto nella scrittura del 8 maggio 1998 risulta la chiara indicazione, nel piano d'ammortamento allegato all'atto di assunzione dell'obbligo negoziale, dell'importo della rata (costante) e della sua composizione tra quota capitale, quota interessi e oneri accessori per ogni singola scadenza.
Inoltre, in detto contratto si evincono con certezza la misura del capitale mutuato, del tasso di interesse, del numero e della periodicità delle rate.
Tuttavia è convinzione dell' ausiliario che se l'ammortamento del mutuo può essere strutturato tanto in regime semplice che composto, con oneri differenti a carico del debitore, l'espressione del regime finanziario adottato rappresenta una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito.
La Banca mutuataria, non avendo a tanto operato con le previsioni di cui al contratto del 8 maggio
1998, si è sottratta agli obblighi in tema di trasparenza bancaria di cui all'art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati;
per cui il regime di capitalizzazione composto adottato per l'ammortamento del finanziamento che ci occupa, potrà essere ritenuto legittimo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delibera CICR 2000, solo in presenza di accettazione espressa della relativa clausola.
Per quanto sopra lo scrivente ritiene che il finanziamento di mutuo fondiario n. 624/2011462 risulta viziato da una non consentita capitalizzazione composta degli interessi, il cui effetto ha provveduto a sottrarre dal saldo finale dell'importo addebitabile al mutuatario alla data di risoluzione del contratto, per come alle risultanze contabili di cui alla tabella 3”.
Nell'elaborato integrativo, depositato in data 3.4.2023 il CTU, con argomentazioni serie e convincenti, che si condividono pienamente, ha avuto modo di precisare:
“A tal proposito il sottoscritto ha evidenziato che anche la Banca d'Italia, a ulteriore riprova del duplice regime finanziario, semplice o composto, impiegabile dagli istituti di credito per
l'elaborazione del piano di ammortamento, nello schema-tipo di documento di sintesi specificamente predisposto per i contratti di mutuo (allegato 4B alle norme di trasparenza) ha precisato, alla nota 5,
pagina 7 di 9 che “se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”. cfr doc. n.
27 CTP di parte opponente.
Lo scrivente ha inoltre dimostrato che il regime composto degli interessi applicato all'ammortamento del mutuo comporta un maggior onere per interessi a carico del debitore.
Chi scrive conferma che la capitalizzazione composta, nel contratto di mutuo, non comporta alcun fenomeno anatocistico ed è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione, che ove nota ed accettata a mezzo della cognizione di tutte le sue componenti, non può dirsi né vietata né illecita.
A tal proposito risulta che di tale regime composto non risulta menzione, né espressa pattuizione, nel contratto di mutuo n. 624/2011462 e del pari non risulta indicazione del Tasso Annuo Effettivo rappresentante l'effetto del regime infrannuale delle rate di rimborso del prestito, valore essenziale per la rappresentazione del reale costo del finanziamento, al netto degli oneri accessori.
Di contro, nel contratto di mutuo del 8 maggio 1998 nell'allegato piano d'ammortamento, risulta invero la chiara indicazione dell'importo della rata (costante) e della sua composizione tra quota capitale, quota interessi e oneri accessori per ogni singola scadenza nonché la misura del capitale mutuato, del tasso di interesse, del numero e della periodicità delle rate.
L'ausiliare, tutto ciò considerato, ha ritenuto che l'espressione del regime finanziario adottato rappresenti una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito e che la
Banca mutuataria, non avendo a tanto operato con le previsioni di cui al contratto del 8 maggio 1998, si è sottratta agli obblighi in tema di trasparenza bancaria di cui all'art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.”
E pertanto, alla luce della totalità delle considerazioni svolte, in adesione ai conteggi elaborati dal CTU nella prima relazione depositata il 27.12.2022, si ritiene in questa sede che l'importo ancora dovuto dall'opponente alla data di intimazione del precetto nel giugno 2020 era pari ad € 117.810,05, già al netto dell'importo di € 67.700,00 corrisposto da in data 18.7.2002 (cfr. Controparte_5
chiarimenti resi dal CTU in data 3.4.2023).
Considerato che è poi sopraggiunta l'assegnazione di somme nella procedura esecutiva RGE 61/2004 in danno dei coobbligati, l'importo residuo dovuto risulta allo stato pari ad € 99.870,65 (importo fissato alla data del 31.12.2022).
pagina 8 di 9 Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ed assorbita ogni altra eccezione o deduzione,
l'opposizione di deve essere parzialmente accolta e va determinato nella presente Parte_1 sede l'importo residuo dovuto dal debitore alla data del 31.12.2022 nella misura di € 99.870,65, oltre accessori maturati a far data dal 01.01.2023, con declaratoria di inefficacia parziale del precetto limitatamente alle somme eccedenti tale importo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione, che ha determinato una consistente riduzione della debitoria residua alla data del precetto (da € 174.448,31 ad € 117.810,05) giustifica la condanna della parte opposta al rimborso delle spese di lite, ivi incluse le spese di CTU, secondo il principio di soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo che segue.
p.q.m.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, e per essa, quale mandataria, , già Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso il precetto notificato il 05.06.2020, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara l'inefficacia parziale del precetto limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 99.870,65, come meglio specificato in parte motiva;
b) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente , Parte_1
liquidandole in euro 800,00 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte opposta.
Così deciso in Napoli il 31.01.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
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