Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03975/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5501 del 2025, proposto da
UD EO, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Antonella Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) dei giudizi individuali e del conseguente giudizio collegiale di non abilitazione afferente alla domanda n. progr. 135487 recante la non attribuzione al ricorrente Prof UD EO dell'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia reso dalla Commissione nazionale della procedura per l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia del Settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia Generale, nominata con Decreto Direttoriale n. 2293 del 19/12/2023- indetta con bando di cui al D.D. 1796/2023 ed altro come in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’ Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. VA TT TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è Professore Associato di Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Sassari dal 01.08.2011 ed espone di aver preso parte alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale (D.D. 1796/2023), risultando non idoneo al termine della valutazione.
L’esito di non idoneità dipenderebbe, secondo il ricorrente, dal mancato riconoscimento del titolo G, dipeso dal fatto che "non risultano pubblicazioni a coronamento delle esperienze, come invece richiesto dal criterio".
Afferma che le pubblicazioni richieste per il titolo G erano state correttamente indicate nella domanda e documentate, sebbene collocate nel punto L anziché nel punto G, come emerge dalla seguente documentazione: - Studio sull'immuno-tolleranza dopo trapianto d'intestino nel ratto; - Studio sul trapianto eterotopico di sterno nel ratto.
Evidenzia che le medesime esperienze di ricerca e pubblicazioni del ricorrente erano state già positivamente valutate nella precedente procedura di abilitazione del 2021, (D.D. 553/2021), dove la Commissione aveva già espresso giudizio con il seguente tenore: "si evince una esperienza di ricerca presso l'Istituzione Internazionale (Department of Surgery, University of Miami) di durata superiore a 6 mesi, la cui esperienza ha comportato pubblicazioni con ruolo di autore del candidato".
Il ricorrente con istanza del 21.03.2025 chiedeva invano il riesame in autotutela, evidenziando l'errore materiale nella collocazione dei titoli.
Avverso l’esito di non idoneità deduce le seguenti censure.
1) I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST., DELL'ART. 6 D.M. 120/2016, DELL'ART. 3 L. 241/1990 - ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.
Secondo il ricorrente, il provvedimento negativo sarebbe lesivo: a) del principio di uguaglianza in quanto tratterebbe in modo irragionevolmente diverso situazioni identiche, negando valore a titoli e pubblicazioni per la loro mera collocazione formale in una sezione della domanda anziché in un'altra, quando gli stessi titoli erano stati positivamente valutati nel precedente giudizio del 2021; b) del principio di ragionevolezza poiché farebbe dipendere la valutazione di merito da un elemento puramente formale (la collocazione dei titoli), irrilevante rispetto alla sostanza della valutazione scientifica; dell'art. 97 Cost. sotto il duplice profilo: a) del buon andamento, in quanto la decisione di non valutare titoli per la loro mera collocazione formale contrasta con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; b) dell'imparzialità, poiché opera una discriminazione basata su un elemento (la collocazione dei titoli) del tutto irrilevante rispetto alla sostanza della valutazione.
Sotto altro profilo, la previsione della Commissione secondo cui i titoli devono essere necessariamente collocati in specifiche sezioni della domanda, pena la loro non valutabilità, si configurerebbe come una illegittima introduzione di un requisito formale ulteriore e più restrittivo di quelli di legge.
Sussisterebbe poi contraddittorietà tra: a) Il giudizio positivo del 2021, che aveva riconosciuto la validità delle esperienze di ricerca e delle relative pubblicazioni; b) L'attuale giudizio negativo, che non fornisce alcuna motivazione sul diverso apprezzamento dei medesimi titoli.
II. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI - CARENZA DI PRESUPPOSTI - OMESSA VALUTAZIONE DI ELEMENTI ESSENZIALI 2.1 Il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto la Commissione: a) avrebbe omesso di esaminare le pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda; b) non avrebbe considerato la documentazione attestante il ruolo di autore del ricorrente; sussisterebbe travisamento dei fatti laddove la Commissione afferma che "non risultano pubblicazioni a coronamento delle esperienze"; tale affermazione sarebbe smentita dalla documentazione in atti, da cui emerge che: a) il ricorrente ha svolto documentata attività di ricerca presso la University of Miami; b) tale attività ha prodotto pubblicazioni scientifiche di cui il ricorrente è autore; c) le pubblicazioni sono state allegate alla domanda e sono pienamente valutabili.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto, allegando documenti di causa tra i quali una relazione di controdeduzioni della Commissione di abilitazione.
Quest’ultima rileva, tra l’altro, che la parte ricorrente afferma di aver allegato le pubblicazioni richieste per il titolo G collocandole nel punto L anziché nel punto G; tuttavia, per l’abilitazione di Prima Fascia in corso (2023) il punto L non risulta nell’elenco dei titoli attribuibili. Quanto alla precedente positiva valutazione ottenuta nella procedura di abilitazione del 2021 (D.D. 553/2021), dove la Commissione aveva già espresso giudizio con il seguente tenore: " si evince una esperienza di ricerca presso l'Istituzione Internazionale (Department of Surgery, University of Miami) di durata superiore a 6 mesi, la cui esperienza ha comportato pubblicazioni con ruolo di autore del candidato", non corrisponderebbe al requisito mandatorio del dettame di riferimento perché una “ESPERIENZA DI RICERCA” non corrisponde alla “ FORMALE ATTRIBUZIONE” di incarico di ricerca….. richiesta dal DM di riferimento ”.
La Commissione prosegue affermando che erroneamente si sostiene che essa avrebbe potuto o dovuto ricercare e consultare i documenti del candidato relativamente alla abilitazione della precedente tornata del 2021, in quanto tale ricerca, oltre a non essere suo compito, neppure sarebbe materialmente possibile, poiché non si potrebbe accedere agli atti e database di precedenti tornate di abilitazione.
Inoltre, precisa la relazione che lo stesso candidato EO UD anche nelle dichiarazioni relative al titolo B ha omesso di citare la partecipazione al gruppo di Miami e di indicare dati bibliografici relativi a pubblicazioni prodotte a Miami: infatti, quanto al “Titolo B” il candidato EO, nell’intera elencazione di 12 partecipazioni a gruppi di ricerca dove inserisce alcune indicazioni sulle pubblicazioni scientifiche derivate o in itinere, non cita, pur potendo perché prevista dall’arco temporale, la partecipazione al gruppo di Miami del 1997-98. Risulta poi dal CV del Prof. UD EO, reperibile sul web, che egli ha conseguito la specializzazione in Chirurgia generale il 7 novembre 1998; ne conseguirebbe che dal novembre 1997 all’ottobre 1998 periodo indicato nella lettera del prof. Tzakis di Miami, il prof UD EO era medico in formazione (specializzando) iscritto al V anno della scuola di specializzazione in chirurgia generale dell’Università di Sassari. Sarebbe dunque altamente improbabile l’attribuzione di una fellowship formale da parte dell’università di Miami. Inoltre, come specificato da dichiarazioni del ricorrente e dal suo CV reperibile dal web a sua firma non risultano né borse di studio né “attribuzioni formali “di incarichi di insegnamento o di ricerca da parte dell’Università di Miami USA.
Con ordinanza 202503220 dell’11 giugno 2026, all’esito del giudizio cautelare, è stata disposta la trattazione della causa nel merito.
Nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente ha insistito nelle argomentazioni dedotte e nell’accoglimento del gravame. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nell’odierno giudizio, viene in esame la domanda di annullamento del provvedimento negativo di abilitazione scientifica nazionale che parte ricorrente contesta in ordine a diversi profili.
Nessuno di questi, all’esame del Collegio, si rivela fondato.
Il giudizio di non idoneità è formulato come di seguito: “ Il prof. UD EO è Professore Associato presso l'Università degli Studi di Sassari. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018. Non dichiara titoli per le lettere D - I. Non è validabile il titolo A perché si tratta prevalentemente di convegni regionali e nazionali ed una parte non rientra nel periodo temporale considerato dal criterio (ultimi 10 anni), solo 2 il nr 5202133 ed il nr 5202137 possono essere ritenuti validi, ma non permettono di raggiungere il minimo richiesto di 5. Il titolo B non è validabile perché quanto presentato non rientra nel dettame trattandosi di gruppi di ricerca nazionali, mentre in quelli internazionali il candidato non risulta tra gli autori principali degli articoli ma è incluso come additional author di un collaborative group; l'unico titolo valido è il nr 5234708 che non permette di raggiungere il minimo di almeno 5. Non validabile il titolo G perché non risultano pubblicazioni a coronamento delle esperienze, come invece richiesto dal criterio. Non validabile il titolo H per mancata corrispondenza con il criterio di quanto dichiarato. L'attenta analisi dei titoIi del candidato mostra che non possiede almeno 3 titoli tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Sulla base di quanto presentato in domanda, si riconosce il possesso dei soli titoli E ed F. ”.
Si precisa inoltre che: “ Il candidato ha presentato N. 16 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, le 16 pubblicazioni presentate sono prevalentemente inerenti la chirurgia epato-bilio-pancreatica, del colon-retto e della mammella e quindi congrue con il settore concorsuale 06/C1. La produzione scientifica è continua sotto il profilo temporale e sufficientemente rilevante. Più che sufficiente, inoltre, appare l’apporto individuale nei lavori in collaborazione. In particolare risulta primo nome in 9/16. Con riguardo alla collocazione editoriale, i prodotti sono editi su riviste di rilievo nazionale ed internazionale. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, visto il mancato raggiungimento del numero minimo di titoli richiesto, la commissione, all'unanimità, ritiene che il candidato NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO. ”
Dall’elenco titoli prodotto dal ricorrente a sostegno della propria domanda, in relazione alla voce sub “G” (“Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”) risulta quanto segue: “ Post-doctoral Research Fellow presso la Division of Liver/GI transplantation, Department of Surgery, University of Miami (USA). Durante tale periodo ha partecipato a numerosi trapianti d'organo (fegato, rene, multiviscerali) ed ha collaborato a diverse attività di ricerca del Microsurgery Laboratory sull'immunotolletanza post-trapianto. dal 01-11-1997 al 31-10-1998 Honorary Surgical Clinical Assistant presso il St Mark's Hospital and Academic Institute, London (UK). Durante tale periodo ha partecipato all'attività clinica di reparto/ambulatorio ed ha svolto il ruolo di assistente in numerosi interventi chirurgici complessi di chirurgia colorettale, inoltre ha collaborato ad un importante progetto di ricerca sulla qualità della vita dei pazienti sottoposti al confezionamento di una pouch ileale da oltre 10 anni. dal 01-03-2006 al 01-09-2006 ”.
Le pubblicazioni che il ricorrente afferma aver indicato in relazione ad una voce inappropriata (che indica come “l”, assente tuttavia nella procedura di odierno interesse, come rilevato dalla Commissione) si rinvengono in rapporto alla voce “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione”, che è indicata nell’elenco titoli ma che non corrisponde ad alcun parametro tra quelli che la Commissione ha prescelto ai fini del giudizio (e che sono elencati nell’epigrafe del provvedimento impugnato).
Peraltro, osserva il Collegio che, anche ad ipotizzare un dovere della Commissione di analizzare il contenuto dei contributi allegati per voci diverse da quelle in esame, nessun indicatore evincibile dalla descrizione dell’oggetto degli studi consente di rilevarne il collegamento con l’esperienza presso l’University of Miami.
Dirimente sul punto, ad ogni modo, è che tale collegamento neppure è argomentato nell’odierno giudizio, laddove il ricorrente si limita ad affermare che tali articoli sarebbero quelli che si sono assunti come assenti nel giudizio in ordine alla voce “G”, senza tuttavia introdurre i necessari elementi di prova (che avrebbe dovuto essere “piena” venendo in rilievo un fatto nell’esclusiva disponibilità di chi lo invoca ai fini dell’affermazione del proprio diritto, secondo il consueto principio generale di prossimità della prova di cui all’art. 2967 del cod.civ.).
Essendo l’intero impianto difensivo dipendente dalla premessa che le pubblicazioni sarebbero state presentate solo in maniera formalmente diversa da quanto previsto, le doglianze del ricorrente possono essere congiuntamente trattate e vanno respinte, richiamando quanto puntualmente dedotto dall’Amministrazione con particolare riguardo alle controdeduzioni della Commissione ed ai rilievi in esse contenuti (come succintamente esposto nella premessa narrativa della presente sentenza) rimasti senza controdeduzione o replica specifica sul punto in particolare della anteriorità dell’esperienza di Miami rispetto al conseguimento della specializzazione ed alla impossibilità di accedere agli esiti di una precedente tornata di abilitazione e valorizzarne i contenuti, assenti i necessari richiami nella domanda di partecipazione alla procedura attuale.
Quanto alle spese, possono essere pienamente compensate tra le parti, attesa la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA Caminiti, Presidente
VA TT TA, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TT TA | IA Caminiti |
IL SEGRETARIO