Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2025, proposto da:
GI OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Ida Mendicino, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1557/2023 del Tribunale di Castrovillari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. RT AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 1557/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- nonostante la richiesta di accredito della somma, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché l’esponente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’integrale l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Considerato che:
- il 9.03.2026 l’esponente ha dedotto l’integrale esecuzione della pronuncia ad opera dell’amministrazione intimata;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- attesa la soccombenza virtuale della p.a. le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi ai difensori, e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO ST, Presidente
RT AT, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AT | DO ST |
IL SEGRETARIO