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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1265/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR US, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3181/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500006940000 BOLLO 2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031792163000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014167030000 BOLLO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200020715989000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210030402734000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210066402731000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210080223945000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistenti: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 1° maggio 2025, unitamente alla attestazione di notifica dell'atto eseguita il 3 aprile 2025 a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate, ad Agenzia delle Entrate ON e alla
Regione Sicilia, Ricorrente_1, al quale in data 4 febbraio 2025 era stata notificata una comunicazione di preavviso di fermo di beni mobili registrati in relazione ad una serie di cartelle relative, tra l'altro, alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018, ne chiedeva l'annullamento.
Il ricorrente lamentava la mancata notifica degli atti presupposti, deduceva la conseguente illegittimità del fermo ed eccepiva la prescrizione triennale.
Si costituiva il 30 maggio 2025 la direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in data 14 ottobre 2025 anche Agenzia delle Entrate ON, che chiedeva il rigetto del ricorso, documentando la notifica degli atti presupposti.
Respinta con ordinanza del 2 dicembre 2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, il 17 febbraio 2026 si costituiva anche la Regione Sicilia, che formulava analoga richiesta di rigetto del ricorso.
Infine, depositata una memoria nell'interesse del ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondatamente il ricorrente, nella memoria difensiva più recentemente depositata, ha contestato la validità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate ON perché avvenuta avvalendosi del ministero di un avvocato del libero foro. Che ciò sia consentito ad Agenzia delle Entrate ON senza limiti nei giudizi davanti alle Corti di giustizia tributaria, di primo e di secondo grado, è ormai costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (v. Cass. 16 giugno 2025, n. 16040, in motivazione anche per la compiuta ricostruzione della questione e la giustificazione della conclusione;
Cass. 1° aprile 2025, n. 8617; Cass. 31 ottobre 2024,
n. 28199; Cass. 19 luglio 2023, n. 21370).
Ciò posto, assume rilievo decisivo la questione della notifica degli atti presupposti, che il ricorrente ha contestato anche in esito alla produzione documentale con cui Agenzia delle Entrate ON ha inteso contrastare l'eccezione.
La contestazione, con un irrituale ampliamento dei motivi di ricorso, ha investito, nella memoria difensiva più recentemente depositata, anche la notifica del preavviso impugnato, della quale, così come delle cartelle, si lamenta l'inesistenza, o comunque la nullità insanabile, a dispetto di una impugnazione che ha dato vita a questo giudizio, e che, per ciò solo, dimostra quanto sia inappropriato discutere di inesistenza della notifica.
In ordine alla questione della possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato, ormai da tempo, dalle sezioni unite della Suprema Corte sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SU 28 settembre 2018,
n. 23620; Cass. 2 dicembre 2024, n. 30842; e, da ultimo, Cass. 5 novembre 2025, n. 29293), sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in “estensione.doc”, anziché “formato. pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SU 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma del D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al d. m. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n.
1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell'art. 83 c. p. c, comma 3, dell'art. 18, comma 5, del d. m. n. 44 del 2011, e dell'art. 19-bis, commi 2 e 4, del citato D. Dirig. (Cass. SU 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d. P. R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d. P. R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c. p. c. (così, anche in motivazione, Cass. 5 marzo 2019, n.
6417; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561). E, come è stato ribadito anche di recente, la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', è perfettamente valida senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. 29 dicembre 2025, n. 34547; Cass. 3 dicembre 2024,
n. 30922). Con la conseguenza che, prodotta in ogni caso dalla Agenzia delle Entrate resistente la documentazione attestante invio, accettazione e consegna della cartella in formato “pdf” sottoscritta digitalmente, senza che sia stata neppure contestata in modo specifico la provenienza della cartella, la tempestiva e motivata impugnazione della cartella è ampiamente dimostrativa, nel caso di specie, del fruttuoso esito della notifica.
È poi pacifico che secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945; Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre
2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre 2016, n. 23046).
La verifica della documentazione prodotta, alla luce dei principi illustrati, consente di escludere che, con riferimento alle pretese di cui si discute, ovvero la tassa automobilistica relativa agli anni 2012, 2013, 2015,
2016, 2017 e 2018, il termine prescrizionale triennale sia maturato, o che, ogni caso, l'eccezione sia utilmente proponibile.
Più precisamente la cartella di pagamento n. 29520160031792163000, relativa all'anno 2012, è stata notificata il 17 marzo 2017: essa è poi richiamata nelle intimazioni di pagamento n. 29520189005099204000, notificata il 20 dicembre 2018, n. 29520199000512158000, notificata il 15 gennaio 2019, n.
29520229001778523000, notificata il 16 febbraio 2022, e n. 2520249014215013000, notificata il 28 agosto
2024.
La cartella di pagamento n. 29520170014167030000, relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2013, è stata notificata il 7 novembre 2017: essa è poi richiamata nelle citate intimazioni di pagamento, precisamente quelle notificate il 20 dicembre 2018, il 15 gennaio 2019, il 12 dicembre 2022 e il 28 agosto 2024.
La cartella di pagamento n. 29520200020715989000, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno
2017, è stata notificata il 17 novembre 2022.
La cartella di pagamento n. 29520210030402734000, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno
2015, è stata notificata il 16 dicembre 2022. Essa è stata poi richiamata nell'intimazione di pagamento notificata il 28 agosto 2024.
La cartella di pagamento n. 29520210066402731000, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno
2016 è stata notificata il 2 febbraio 2023. Essa è poi richiamata nell'intimazione notificata il 16 ottobre 2024.
La cartella di pagamento n. 29520210080223945000, relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2018, è stata notificata il 2 febbraio 2023. La richiama successivamente l'intimazione di pagamento notificata il 16 ottobre 2024.
Il ricorso va pertanto respinto. Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in dispositivo in favore delle parti resistenti costituite e, quanto ad Agenzia delle Entrate
e Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del d. lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate,
Agenzia delle Entrate ON e Regione Sicilia, che liquida in complessivi € 1.200,00 per la seconda ed € 960,00 per ciascuna delle altre due parti resistenti, oltre accessori ove dovuti.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe AR)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR US, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3181/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500006940000 BOLLO 2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160031792163000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014167030000 BOLLO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200020715989000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210030402734000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210066402731000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210080223945000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistenti: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 1° maggio 2025, unitamente alla attestazione di notifica dell'atto eseguita il 3 aprile 2025 a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate, ad Agenzia delle Entrate ON e alla
Regione Sicilia, Ricorrente_1, al quale in data 4 febbraio 2025 era stata notificata una comunicazione di preavviso di fermo di beni mobili registrati in relazione ad una serie di cartelle relative, tra l'altro, alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018, ne chiedeva l'annullamento.
Il ricorrente lamentava la mancata notifica degli atti presupposti, deduceva la conseguente illegittimità del fermo ed eccepiva la prescrizione triennale.
Si costituiva il 30 maggio 2025 la direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in data 14 ottobre 2025 anche Agenzia delle Entrate ON, che chiedeva il rigetto del ricorso, documentando la notifica degli atti presupposti.
Respinta con ordinanza del 2 dicembre 2025 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, il 17 febbraio 2026 si costituiva anche la Regione Sicilia, che formulava analoga richiesta di rigetto del ricorso.
Infine, depositata una memoria nell'interesse del ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondatamente il ricorrente, nella memoria difensiva più recentemente depositata, ha contestato la validità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate ON perché avvenuta avvalendosi del ministero di un avvocato del libero foro. Che ciò sia consentito ad Agenzia delle Entrate ON senza limiti nei giudizi davanti alle Corti di giustizia tributaria, di primo e di secondo grado, è ormai costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (v. Cass. 16 giugno 2025, n. 16040, in motivazione anche per la compiuta ricostruzione della questione e la giustificazione della conclusione;
Cass. 1° aprile 2025, n. 8617; Cass. 31 ottobre 2024,
n. 28199; Cass. 19 luglio 2023, n. 21370).
Ciò posto, assume rilievo decisivo la questione della notifica degli atti presupposti, che il ricorrente ha contestato anche in esito alla produzione documentale con cui Agenzia delle Entrate ON ha inteso contrastare l'eccezione.
La contestazione, con un irrituale ampliamento dei motivi di ricorso, ha investito, nella memoria difensiva più recentemente depositata, anche la notifica del preavviso impugnato, della quale, così come delle cartelle, si lamenta l'inesistenza, o comunque la nullità insanabile, a dispetto di una impugnazione che ha dato vita a questo giudizio, e che, per ciò solo, dimostra quanto sia inappropriato discutere di inesistenza della notifica.
In ordine alla questione della possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato, ormai da tempo, dalle sezioni unite della Suprema Corte sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SU 28 settembre 2018,
n. 23620; Cass. 2 dicembre 2024, n. 30842; e, da ultimo, Cass. 5 novembre 2025, n. 29293), sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in “estensione.doc”, anziché “formato. pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SU 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma del D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al d. m. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n.
1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell'art. 83 c. p. c, comma 3, dell'art. 18, comma 5, del d. m. n. 44 del 2011, e dell'art. 19-bis, commi 2 e 4, del citato D. Dirig. (Cass. SU 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d. P. R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d. P. R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c. p. c. (così, anche in motivazione, Cass. 5 marzo 2019, n.
6417; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561). E, come è stato ribadito anche di recente, la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', è perfettamente valida senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. 29 dicembre 2025, n. 34547; Cass. 3 dicembre 2024,
n. 30922). Con la conseguenza che, prodotta in ogni caso dalla Agenzia delle Entrate resistente la documentazione attestante invio, accettazione e consegna della cartella in formato “pdf” sottoscritta digitalmente, senza che sia stata neppure contestata in modo specifico la provenienza della cartella, la tempestiva e motivata impugnazione della cartella è ampiamente dimostrativa, nel caso di specie, del fruttuoso esito della notifica.
È poi pacifico che secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945; Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre
2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre 2016, n. 23046).
La verifica della documentazione prodotta, alla luce dei principi illustrati, consente di escludere che, con riferimento alle pretese di cui si discute, ovvero la tassa automobilistica relativa agli anni 2012, 2013, 2015,
2016, 2017 e 2018, il termine prescrizionale triennale sia maturato, o che, ogni caso, l'eccezione sia utilmente proponibile.
Più precisamente la cartella di pagamento n. 29520160031792163000, relativa all'anno 2012, è stata notificata il 17 marzo 2017: essa è poi richiamata nelle intimazioni di pagamento n. 29520189005099204000, notificata il 20 dicembre 2018, n. 29520199000512158000, notificata il 15 gennaio 2019, n.
29520229001778523000, notificata il 16 febbraio 2022, e n. 2520249014215013000, notificata il 28 agosto
2024.
La cartella di pagamento n. 29520170014167030000, relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2013, è stata notificata il 7 novembre 2017: essa è poi richiamata nelle citate intimazioni di pagamento, precisamente quelle notificate il 20 dicembre 2018, il 15 gennaio 2019, il 12 dicembre 2022 e il 28 agosto 2024.
La cartella di pagamento n. 29520200020715989000, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno
2017, è stata notificata il 17 novembre 2022.
La cartella di pagamento n. 29520210030402734000, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno
2015, è stata notificata il 16 dicembre 2022. Essa è stata poi richiamata nell'intimazione di pagamento notificata il 28 agosto 2024.
La cartella di pagamento n. 29520210066402731000, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno
2016 è stata notificata il 2 febbraio 2023. Essa è poi richiamata nell'intimazione notificata il 16 ottobre 2024.
La cartella di pagamento n. 29520210080223945000, relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2018, è stata notificata il 2 febbraio 2023. La richiama successivamente l'intimazione di pagamento notificata il 16 ottobre 2024.
Il ricorso va pertanto respinto. Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in dispositivo in favore delle parti resistenti costituite e, quanto ad Agenzia delle Entrate
e Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del d. lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate,
Agenzia delle Entrate ON e Regione Sicilia, che liquida in complessivi € 1.200,00 per la seconda ed € 960,00 per ciascuna delle altre due parti resistenti, oltre accessori ove dovuti.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe AR)