Sentenza 30 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02304/2026REG.PROV.COLL.
N. 01621/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1621 del 2024, proposto da FR SI, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Pompei, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Virginia Di Capua, con domicilio digitale p.e.c. da registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 3933/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 11 marzo 2026 il consigliere AB FR e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli l’appellante indicato in intestazione impugnava l’ordinanza in data 14 maggio 2019, n. 81, del Comune di Pompei, recante l’ingiunzione a demolire le opere abusive accertate dalla polizia locale presso il fondo di proprietà del padre del ricorrente, sito in via Masseria Lepre 22, censito a catasto al foglio 4, particella 294.
2. Le opere edilizie di cui era ordinata la demolizione con il provvedimento impugnato erano ivi descritte nei seguenti termini: « 1. Realizzazione di un manufatto in muratura e copertura composta da travi in legno e tegole, leggermente inclinate, costituito da un solo piano terra delle dimensioni in pianta 9,00 X 17,00 mt. circa e altezza mt. 3,10 circa, con due rientranze, la prima sul lato sud di mt. 3,65 X 0,30 circa, la seconda sul lato ovest di 5,35 mt X 0,85 circa; 2) Sul lato ovest del manufatto è stata realizzata una recinzione, composta da muretto in cls di altezza mt. 0,5 circa e sovrastante struttura in legno per un’altezza di mt 0,90 circa. Lo sviluppo della recinzione è pari a ml. 2,50 circa con l’ingresso costituito da un piccolo cancello in legno; 3) Inoltre si è rilevato la realizzazione di altra recinzione composta da un muretto con un altezza 0,85 mt. circa, e sovrastante strutture in legno di altezza 0,80 circa per una lunghezza di ml. 7,70 circa, con annessa chiusura mediante un piccolo cancello in legno realizzato sul lato ovest del manufatto stesso ».
3. In primo grado veniva dedotta l’illegittimità dell’ordine demolitorio innanzitutto perché concernente interventi qualificabili come di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b), del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, soggetti pertanto non al previo rilascio del permesso di costruire ma all’invio della s.c.i.a., ai sensi dell’art. 22 del medesimo testo unico, con l’ulteriore corollario della loro sottoposizione al regime sanzionatorio di cui all’art. 33 del testo unico. Ne deriverebbe in via di ulteriore conseguenza la preclusione della possibilità sia di disporre l’acquisizione al patrimonio comunale del bene, come preannunciato per il caso di inottemperanza, che di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis , dello stesso testo unico, irrogata nella fattispecie nella misura massima di legge di € 20.000,00, in ragione del vincolo paesaggistico insistente sull’area.
4. Con un secondo ordine di censure si prospettava l’insufficiente motivazione a fondamento dell’intervento repressivo, diretto contro una costruzione realizzata in epoca risalente.
5. L’adito Tribunale amministrativo giudicava infondati entrambi gli ordini di censura e il ricorso veniva pertanto respinto con la sentenza i cui estremi sono indicati in motivazione.
6. Sotto il primo profilo, la sentenza rilevava che il ricorso non era assistito da sufficienti prove a sostegno degli assunti, in particolare perché non era stato prodotto « il titolo legittimante ». Sotto il secondo profilo veniva fatta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui a supporto della demolizione di un abuso edilizio non occorre una motivazione puntuale, con riguardo specifico ad un interesse pubblico ulteriore rispetto a quello insito nell’esigenza di ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
7. Contro la pronuncia di primo grado il ricorrente ha proposto appello, al quale resiste il Comune di Pompei.
DIRITTO
1. L’appello censura la sentenza per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione alle ragioni a base del rigetto della censura intesa a riqualificare l’abuso contestato come intervento di manutenzione straordinaria, non soggetto pertanto al rilascio del permesso di costruire. Il testuale riferimento alla mancata produzione in giudizio del « titolo legittimante » renderebbe palese il difetto di « corrispondenza logica » tra le censure dedotte e la motivazione della sentenza, che sarebbe dunque incorsa in omissione di pronuncia. Quindi, nel riproporre le censure non esaminate a causa dell’errore commesso dalla sentenza si ripropone l’assunto secondo cui l’abuso contestato andrebbe ricondotto all’ipotesi della manutenzione straordinaria ai sensi del sopra citato art. 3, comma 1, lett. b), del testo unico dell’edilizia. Si sottolinea sul punto che non vi sarebbe infatti stata alcuna modifica di volumi e sagoma dell’immobile preesistente, ma solo la sua conservazione, per cui non si potrebbe applicare il regime sanzionatorio previsto dall’art. 31 del testo unico dell’edilizia, ma quello di cui all’art. 33 del medesimo testo unico.
2. Con il secondo motivo d’appello sono riproposte le censure secondo cui l’intervento repressivo avrebbe dovuto essere supportato da una motivazione rafforzata, in ragione del lungo tempo trascorso dall’epoca di realizzazione dell’abuso.
3. Vengono infine riproposte le censure intese a sostenere la carente motivazione del provvedimento impugnato in relazione alle caratteristiche dell’abuso e alla sua riconducibilità all’ipotesi della manutenzione straordinaria, con le relative conseguenze sul piano sanzionatorio.
4. Le censure sono infondate.
5. A prescindere dal non pertinente riferimento della sentenza alla mancata prova da parte ricorrente del titolo sulla base del quale sono stati realizzati gli interventi edilizi di cui è stata ingiunta la demolizione, è in ogni caso rimasta indimostrata l’ipotesi dell’intervento meramente conservativo su un preesistente immobile, senza modifiche di sagoma o volumetriche. Nessuna offerta di prova sul punto è stata nemmeno formulata.
6. Deve pertanto ritenersi immune da censure l’accertamento comunale dell’avvenuta realizzazione ex novo di un manufatto edilizio, con le caratteristiche costruttive e dimensionali descritte nel provvedimento impugnato - « in muratura e copertura composta da travi in legno e tegole, leggermente inclinate, costituito da un solo piano terra delle dimensioni in pianta 9,00 X 17,00 mt. circa e altezza mt. 3,10 circa » - e relativa recinzione. Si tratta pacificamente di una nuova costruzione per la quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire, altrettanto incontrovertibilmente mancante. L’erroneo riferimento della sentenza di primo grado non è comunque decisivo sull’esito del ricorso.
7. Le ulteriori censure concernenti il contenuto motivazionale minimo richiesto a supporto dell’ingiunzione a demolire, in relazione al tempo trascorso dall’epoca di realizzazione dell’abuso e alle caratteristiche di questo sono palesemente infondate.
8. Per quanto riguarda il secondo profilo di censura è sufficiente fare rinvio a quanto in precedenza esposto relativamente alle caratteristiche dell’abuso accertato di una nuova costruzione, realizzata in assenza di permesso di costruire, laddove sul punto si reitera l’infondato assunto secondo cui esso si sarebbe invece sostanziato in una mera manutenzione straordinaria di un preesistente manufatto.
9. Sotto il primo profilo va dato atto che non viene nemmeno specificata l’epoca in cui l’abuso medesimo è stato commesso. La censura è in ogni caso infondata, in applicazione del principio ormai consolidato presso la giurisprudenza amministrativa, a partire dalla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato del 17 ottobre 2017, n. 9, secondo cui il mero trascorrere del tempo è irrilevante ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia da parte della competente autorità comunale.
10. L’appello deve quindi essere respinto. In punto spese di causa si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza nella limitata attività difensiva svolta dall’amministrazione comunale resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Compensa le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AB FR, Presidente FF, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB FR |
IL SEGRETARIO