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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 23 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Viale Parte_1
Accademie Vibonesi 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Sorace, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vincenzo Brosio del foro di Vibo Valentia con studio alla via Aldo Capitini 5,
Appellante
E
, suo Controparte_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Via Machiavelli n. 10, rappresentato e difeso dalla
Dr.ssa Tiziana Meligrana,
Appellato
NONCHE'
, in persona del Presidente Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano
18, presso e con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli,
Giacinto Greco ed Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 524/22, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 maggio 2022. Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Omessa contribuzione previdenziale. Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. L'appellante espone gravame avverso la sentenza con la quale il Tribunale ha Con rigettato il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione ricevuta dall' ed alle rivendicazioni dell quanto alla omessa contribuzione previdenziale relativa ai CP_2 lavoratori irregolarmente impiegati.
2. Il primo Giudice ha ricostruito la vicenda in fatto e poi motivato la decisione di rigetto del ricorso, fondandola sulla mancata allegazione e prova di fatti da contrapporre al contenuto dei verbali ispettivi, e così spiegando:
<<… Con ricorso iscritto in data 25/10/2011, cui sono stati riuniti quelli separatamente proposti contrassegnati con nn.843/2012 e n.208/2013, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. … …In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del
8.8.87).
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo
l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio
1999 n. 5095).
Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004).
Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato…>>.
3. Con l'appello il si duole che il Tribunale non abbia scrutinato le Pt_1 eccezioni preliminari poste, nell'ambito di ciascuno dei tre giudizi riuniti. Si trattava di eccezioni concernenti la nullità degli atti, per carenza assoluta di elementi, fattuali e ricostruttivi, idonei a caratterizzarne la motivazione, la causale sanzionatoria, il momento informativo e partecipativo, la presenza di elementi essenziali.
Tutte le predette questioni, ancorchè preliminari al merito, sono rimaste totalmente estranee al giudizio del Tribunale che, pertanto, si è posto in contraddizione al vincolo di integrità del giudizio, come enucleato precettivamente dagli artt. 112 e 115 c.p.c., che impongono al giudice, rispettivamente, di esaminare e statuire su tutte le domande, a partire da quelle preliminari e di farlo sulla base delle evidenze istruttorie acquisite.
3.a. Il Tribunale si è altresì posto in contrasto con l'art. 115 c.p.c., che impone che il Giudice ponga a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, acquisite al processo e le circostanze ed i fatti non specificamente contestati.
Ebbene, anche sotto tale secondo profilo, il Tribunale ha ricusato di prendere atto della documentazione versata e delle escussioni testimoniali acquisite, mancando per tal verso di assumere una determinazione fondata sul costrutto probatorio ed istruttorio assunto alla causa. Ne è seguito un giudizio monco, sia nelle sue determinazioni procedurali, sia nelle determinazioni causali, sia nelle mozioni strumentali.
3.b. La decisione è illogica e contraddittoria. Essa è in pieno conflitto con la proposizione concettuale data in premessa dal Tribunale, secondo cui, in sintonia a quanto asserito in sede di ricorso, il verbale ispettivo e gli atti che ne sono stati esito e conseguenza, non ha l'autosufficienza degli atti assistiti da presunzione juris et de jure, né quella, attenuata, degli atti assistiti da presunzione juris tantum, sia perché fondato su valori meramente deduttivi e non ontologicamente verificabili (entità dei periodi di ferie, struttura della retribuzione, livello di inquadramento, misure orarie, giornate lavorate in pregresso, etc..), sia perchè basato su circostanze integralmente contestate e, in punto di interesse, inverosimili (rilevazione di un rapporto di lavoro subordinato – - della durata di mezza giornata, con qualifica di Parte_2 apprendista parrucchiera, in assenza di qualunque acquisizione probatoria circa la sussistenza del vincolo di subordinazione, di immedesimazione organica nell'organizzazione aziendale, di puntualizzazione delle funzioni, etc..).
3.c. Il processo aveva messo a disposizione del giudicante tutti gli elementi istruttori utili a confutare le proposizioni dei verbalizzanti. Ed invero, sono state, in positivo, confutate: a) tutte le questioni concernenti la presunta sussistenza del rapporto di lavoro di (con le conseguenti questioni sanzionatorie Parte_2 dovute alla mancata regolarizzazione del libro paga e del processo di assunzione); b) tutte le proposizioni concernenti le ferie non godute: c) tutte le proposizioni concernenti i trattamenti retributivi spettanti e le giornate lavorate;
d) tutte le questioni riferite ai trattamenti una tantum e gli scatti differenziali asseritamente non riconosciuti. L'intero verbale, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice, ha formato materia di escussione probatoria e confutazione, sia attraverso le dichiarazioni testimoniali, tutte univoche, sia attraverso i dati documentali, sia attraverso la volontà conciliativa certificata dalla stessa Parte_3
di Vibo Valentia. Peraltro, sotto tale ultimo profilo, decisivo e dirimente è il
[...] verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, attraverso il quale il 95% dei rilievi sono stati cassati, mentre per il residuo 5% si è data prova dei compiuti adempimenti.
3.d. Si lamenta che il Tribunale non abbia valorizzato le analitiche, precise, plurime e concordanti fonti istruttorie – sia personali, sia documentali - di segno contrario, i verbali, gli avvisi di addebito e le ordinanze ingiunzione oggetto dei tre giudizi riuniti hanno perso qualunque efficacia probatoria privilegiata e, come esattamente ricostruito in premessa dallo stesso giudice, andavano soggette a verifiche processuali secondo gli ordinari principi, senza inversione dell'onere della prova. IL che vale a dire che era l'Ufficio a dover dar conto del suo operato, attraverso misure probatorie specifiche ed attive, nel caso totalmente eluse. Ed invero, le parti resistenti non hanno inteso, in seno al processo, rimediare al grave deficit istruttorio presente ab origine.
Né potevano farlo, stante le evidenze probatorie contrarie, di tenore inconfutabile per la parte documentale e di tenore univoco ed omogeneo per la parte testimoniale.
4. Da qui la piena illogicità della sentenza, per un verso orientata ad asserire un principio, per altro verso protesa a smentirlo, in presenza degli elementi istruttori idonei a validarlo.
5. Si sono costituiti in questo grado gli enti appellati ed hanno concluso per il rigetto dell'appello ritenendo appropriata la prima sentenza.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. Il Collegio rileva che l'appellante ha prodotto nel fascicolo telematico una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di questo tenore: <<…Premesso che:
-E' pendente presso codesta Corte di Appello il giudizio civile rubricato al n. 884/22, udienza fissata per il 16 maggio 2024.
-Nell'atto di appello si chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado con condanna alle spese di giudizio.
-Nel corso del giudizio l'appellante ha ritenuto di dover aderire alla agevolazione fiscale di cui alla rottamazione quater art. 1 comma 241 della legge 197/22.
-Il si è, in forza del predetto procedimento di agevolazione, impegnato Parte_4 ad abbandonare i giudizi pendenti.
-Il procedimento di agevolazione è stato soggetto ad adesione in data 9 giugno 2023 prot. W2023060907147052, accettato con doc. rif. AT-13990202301562874180, con pagamento della prima rata e di quelle altre successive con scadenza trimestrale.
-Che pertanto non si ha più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ciò premesso, SI DICHIARA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO CP_ Promosso da contro il e (R.G. n. 884/22). Parte_4 Controparte_4
In conseguenza, si chiede che venga dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di giudizio, per come indicato dalla Corte di legittimità nelle varie sentenze pronunciate in materia. II. La rinuncia, per intervenuta adesione alla “rottamazione quater” (dodici rate, scadenza 31.5.2026), agli atti del gravame avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata l'opposizione ad Ordinanza Ingiunzione, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio, in conformità a Cass. dell'11.9.2024.1
III. Le spese del grado possono compensarsi in ragione del complessivo comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 13 settembre 2022, avverso la Sentenza n. Parte_1
524/22, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 maggio 2022, così provvede:
1.-Dichiara l'estinzione del giudizio.
2.-Compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 23 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su Pt_5 numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. del 11/09/2024).
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 23 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 884 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Viale Parte_1
Accademie Vibonesi 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Sorace, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vincenzo Brosio del foro di Vibo Valentia con studio alla via Aldo Capitini 5,
Appellante
E
, suo Controparte_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Via Machiavelli n. 10, rappresentato e difeso dalla
Dr.ssa Tiziana Meligrana,
Appellato
NONCHE'
, in persona del Presidente Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano
18, presso e con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli,
Giacinto Greco ed Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 524/22, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 maggio 2022. Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Omessa contribuzione previdenziale. Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. L'appellante espone gravame avverso la sentenza con la quale il Tribunale ha Con rigettato il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione ricevuta dall' ed alle rivendicazioni dell quanto alla omessa contribuzione previdenziale relativa ai CP_2 lavoratori irregolarmente impiegati.
2. Il primo Giudice ha ricostruito la vicenda in fatto e poi motivato la decisione di rigetto del ricorso, fondandola sulla mancata allegazione e prova di fatti da contrapporre al contenuto dei verbali ispettivi, e così spiegando:
<<… Con ricorso iscritto in data 25/10/2011, cui sono stati riuniti quelli separatamente proposti contrassegnati con nn.843/2012 e n.208/2013, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. … …In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del
8.8.87).
Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo
l'art. 23, comma 12, l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio
1999 n. 5095).
Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004).
Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato…>>.
3. Con l'appello il si duole che il Tribunale non abbia scrutinato le Pt_1 eccezioni preliminari poste, nell'ambito di ciascuno dei tre giudizi riuniti. Si trattava di eccezioni concernenti la nullità degli atti, per carenza assoluta di elementi, fattuali e ricostruttivi, idonei a caratterizzarne la motivazione, la causale sanzionatoria, il momento informativo e partecipativo, la presenza di elementi essenziali.
Tutte le predette questioni, ancorchè preliminari al merito, sono rimaste totalmente estranee al giudizio del Tribunale che, pertanto, si è posto in contraddizione al vincolo di integrità del giudizio, come enucleato precettivamente dagli artt. 112 e 115 c.p.c., che impongono al giudice, rispettivamente, di esaminare e statuire su tutte le domande, a partire da quelle preliminari e di farlo sulla base delle evidenze istruttorie acquisite.
3.a. Il Tribunale si è altresì posto in contrasto con l'art. 115 c.p.c., che impone che il Giudice ponga a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, acquisite al processo e le circostanze ed i fatti non specificamente contestati.
Ebbene, anche sotto tale secondo profilo, il Tribunale ha ricusato di prendere atto della documentazione versata e delle escussioni testimoniali acquisite, mancando per tal verso di assumere una determinazione fondata sul costrutto probatorio ed istruttorio assunto alla causa. Ne è seguito un giudizio monco, sia nelle sue determinazioni procedurali, sia nelle determinazioni causali, sia nelle mozioni strumentali.
3.b. La decisione è illogica e contraddittoria. Essa è in pieno conflitto con la proposizione concettuale data in premessa dal Tribunale, secondo cui, in sintonia a quanto asserito in sede di ricorso, il verbale ispettivo e gli atti che ne sono stati esito e conseguenza, non ha l'autosufficienza degli atti assistiti da presunzione juris et de jure, né quella, attenuata, degli atti assistiti da presunzione juris tantum, sia perché fondato su valori meramente deduttivi e non ontologicamente verificabili (entità dei periodi di ferie, struttura della retribuzione, livello di inquadramento, misure orarie, giornate lavorate in pregresso, etc..), sia perchè basato su circostanze integralmente contestate e, in punto di interesse, inverosimili (rilevazione di un rapporto di lavoro subordinato – - della durata di mezza giornata, con qualifica di Parte_2 apprendista parrucchiera, in assenza di qualunque acquisizione probatoria circa la sussistenza del vincolo di subordinazione, di immedesimazione organica nell'organizzazione aziendale, di puntualizzazione delle funzioni, etc..).
3.c. Il processo aveva messo a disposizione del giudicante tutti gli elementi istruttori utili a confutare le proposizioni dei verbalizzanti. Ed invero, sono state, in positivo, confutate: a) tutte le questioni concernenti la presunta sussistenza del rapporto di lavoro di (con le conseguenti questioni sanzionatorie Parte_2 dovute alla mancata regolarizzazione del libro paga e del processo di assunzione); b) tutte le proposizioni concernenti le ferie non godute: c) tutte le proposizioni concernenti i trattamenti retributivi spettanti e le giornate lavorate;
d) tutte le questioni riferite ai trattamenti una tantum e gli scatti differenziali asseritamente non riconosciuti. L'intero verbale, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice, ha formato materia di escussione probatoria e confutazione, sia attraverso le dichiarazioni testimoniali, tutte univoche, sia attraverso i dati documentali, sia attraverso la volontà conciliativa certificata dalla stessa Parte_3
di Vibo Valentia. Peraltro, sotto tale ultimo profilo, decisivo e dirimente è il
[...] verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, attraverso il quale il 95% dei rilievi sono stati cassati, mentre per il residuo 5% si è data prova dei compiuti adempimenti.
3.d. Si lamenta che il Tribunale non abbia valorizzato le analitiche, precise, plurime e concordanti fonti istruttorie – sia personali, sia documentali - di segno contrario, i verbali, gli avvisi di addebito e le ordinanze ingiunzione oggetto dei tre giudizi riuniti hanno perso qualunque efficacia probatoria privilegiata e, come esattamente ricostruito in premessa dallo stesso giudice, andavano soggette a verifiche processuali secondo gli ordinari principi, senza inversione dell'onere della prova. IL che vale a dire che era l'Ufficio a dover dar conto del suo operato, attraverso misure probatorie specifiche ed attive, nel caso totalmente eluse. Ed invero, le parti resistenti non hanno inteso, in seno al processo, rimediare al grave deficit istruttorio presente ab origine.
Né potevano farlo, stante le evidenze probatorie contrarie, di tenore inconfutabile per la parte documentale e di tenore univoco ed omogeneo per la parte testimoniale.
4. Da qui la piena illogicità della sentenza, per un verso orientata ad asserire un principio, per altro verso protesa a smentirlo, in presenza degli elementi istruttori idonei a validarlo.
5. Si sono costituiti in questo grado gli enti appellati ed hanno concluso per il rigetto dell'appello ritenendo appropriata la prima sentenza.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. Il Collegio rileva che l'appellante ha prodotto nel fascicolo telematico una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di questo tenore: <<…Premesso che:
-E' pendente presso codesta Corte di Appello il giudizio civile rubricato al n. 884/22, udienza fissata per il 16 maggio 2024.
-Nell'atto di appello si chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado con condanna alle spese di giudizio.
-Nel corso del giudizio l'appellante ha ritenuto di dover aderire alla agevolazione fiscale di cui alla rottamazione quater art. 1 comma 241 della legge 197/22.
-Il si è, in forza del predetto procedimento di agevolazione, impegnato Parte_4 ad abbandonare i giudizi pendenti.
-Il procedimento di agevolazione è stato soggetto ad adesione in data 9 giugno 2023 prot. W2023060907147052, accettato con doc. rif. AT-13990202301562874180, con pagamento della prima rata e di quelle altre successive con scadenza trimestrale.
-Che pertanto non si ha più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ciò premesso, SI DICHIARA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di
RINUNCIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO CP_ Promosso da contro il e (R.G. n. 884/22). Parte_4 Controparte_4
In conseguenza, si chiede che venga dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di giudizio, per come indicato dalla Corte di legittimità nelle varie sentenze pronunciate in materia. II. La rinuncia, per intervenuta adesione alla “rottamazione quater” (dodici rate, scadenza 31.5.2026), agli atti del gravame avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata l'opposizione ad Ordinanza Ingiunzione, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio, in conformità a Cass. dell'11.9.2024.1
III. Le spese del grado possono compensarsi in ragione del complessivo comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 13 settembre 2022, avverso la Sentenza n. Parte_1
524/22, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 maggio 2022, così provvede:
1.-Dichiara l'estinzione del giudizio.
2.-Compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 23 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su Pt_5 numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. del 11/09/2024).