Sentenza 18 ottobre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2018, n. 47470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47470 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI ET nato il [...] avverso la sentenza del 02/11/2017 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI;
udito il difensore, avv. Fabrizio Lungarini. Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NE ET ha proposto appello avverso la sentenza del 2 novembre 2017 del giudice del Tribunale di Civitavecchia che ha condannato l'imputato alla pena di euro 300 di ammenda per il reato ex articolo 18 del d.lgs. n. 81 del 2008. Ha premesso il difensore che l'imputato è stato tratto a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
1.1. Con il primo motivo la difesa ha eccepito la nullità degli atti per difetto di notifica all'imputato. Rileva la difesa che il decreto di citazione a giudizio fu inviato per la notifica con il cognome errato dell'imputato. Il cognome dell'imputato era infatti indicato in IR anziché quello corretto di YR. Rileva la difesa che le 2 notifiche effettuate all'imputato presso il domicilio eletto sono risultate entrambe negative perché l'imputato è risultato sconosciuto all'indirizzo. Per la difesa nel corso del processo su richiesta del pubblico ministero è stata disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di citazione. La richiesta della difesa di rinotificare il decreto di citazione a giudizio è stata però rigettata così come l'eccezione di nullità. Il rigetto dell'eccezione è stato poi riproposto nella motivazione della sentenza. Per la difesa che sussiste la nullità dedotta perché entrambe le notifiche sono state seguite con il cognome errato;
da qui la dichiarazione che l'imputato era sconosciuto al domicilio eletto. Dunque, per la difesa l'imputato non ha avuto conoscenza del decreto di citazione a giudizio senza sua colpa, con conseguente nullità della notifica ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. pen.
1.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto la mancata assoluzione dell'imputato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. La Corte di Appello di Roma rilevato che l'imputato era stato condannato alla sola pena dell'ammenda, trattandosi di sentenza non appellabile, ha disposto la trasmissione degli atti alla corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui il decreto che dispone il giudizio - ed analoghe considerazioni valgono per gli analoghi atti di impulso processale, come il decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna nel rito monocratico - rechi delle generalità errate, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenziali, disponendo la correzione delle generalità e, nell'ipotesi di incidenza sulla ritualità della notificazione, deve anche ordinare la rinnovazione della citazione quando sia probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2, n. 50679 del 18/11/2014, Jarnub, Rv. 261323). L'erronea indicazione delle generalità può infatti creare una seria e concreta ed assoluta incertezza sull'effettivo destinatario dell'atto con conseguente nullità ex art. 171 cod. proc. pen. ed obbligo per il giudice ex art. 420 comma 2 cod. proc. pen. di ordinare la rinnovazione della notificazione della citazione di cui dichiara la nullità. Ciò che rileva infatti, in presenza di un errore nelle generalità del destinatario dell'atto, è il raggiungimento dello scopo, che l'atto giunga comunque alla conoscenza del suo destinatario. Cfr. Cass. Sez. 3, n. 42978 del 08/07/2015, Bozzo, Rv. 265062 che ha affermato che non è affetta da nullità la notificazione del decreto di citazione a giudizio quando l'atto rechi, per mero errore materiale, l'indicazione di un nome di battesimo dell'imputato diverso da quello vero e, però, sia stato ricevuto dall'effettivo destinatario, con la conseguenza che l'inesattezza in questione può essere emendata attraverso il ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.
1.2. Risulta dagli atti che la notifica del decreto di citazione a giudizio, dopo l'opposizione al decreto penale di condanna, è avvenuta presso il domicilio eletto;
il decreto riportava però il cognome errato dell'imputato. Dalla relata di notifica risulta che l'ufficiale postale non ha eseguito la notifica dando atto che all'indirizzo indicato l'imputato IR risultava sconosciuto. Orbene, una volta rilevato l'errore nell'indicazione del cognome dell'imputato - IR e non quello corretto NE - il giudice avrebbe dovuto prendere atto dell'incertezza della omessa notifica, perché l'ufficiale giudiziario ha cercato per due volte al domicilio eletto un soggetto con il cognome IR, non NE, e non è certo che egli abbia verificato l'assenza di cognomi assonanti. Né la successiva notifica ex art. 161 cod. proc. pen. al difensore può sanare la nullità della notifica.
2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
si dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso. Così deciso il 17/09