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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3225/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13397/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 4968-2023 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7602/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti già depositati.
Resistente/Appellato: Nessuno risulta presente in udienza, alle ore 9:30, per parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3225/2025 la società Ricorrente_1 S.R.L. ha appellato la sentenza n. 13397/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'intimazione di pagamento n. 2023/49668, notificata il 29.9.2023 relativa ad
ICI/IMU anno 2017 e 2018 di importo di € 20.404,26.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società contribuente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del tributo ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
2.- Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso osservando che:
.- è stata accertata la rituale notifica degli accertamenti prodromici del 2017 e 2018, avvenuta il 28.1.2022, con l'atto indirizzato a Nominativo_1 e ricevuto da Nominativo_2, "autorizzato a ricevere l'atto";
.- la notifica al legale rappresentante è valida e che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso;
.- non è decorsa la prescrizione quinquennale tra la notifica degli accertamenti (28.1.2022) e la notifica dell'ingiunzione (29.9.2023);
.- quanto al merito, l'intimazione è stata redatta secondo il modello ministeriale, contenendo tutte le informazioni necessarie e richiamando le cartelle precedentemente notificate, e mancata specificazione del tributo (ICI/IMU) è superata dalla corretta indicazione negli accertamenti notificati.
3.- Ha proposto appello la società contribuente per i seguenti motivi:
.- erronea notifica degli atti presupposti;
.- prescrizione del diritto di riscuotere i tributi;
.- mancanza di chiarezza e trasparenza nell'intimazione.
Si è costituita in giudizio SO.GE.R.T. S.p.A., che ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello, con il quale la società appellante deduce l'asserita nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 2023/4968, per mancata notifica degli atti presupposti
(accertamenti esecutivi nn. 22/1344 e 22/3007 relativi agli anni 2017 e 2018), nonché l'omessa valutazione della prova contraria fornita.
Dal quadro probatorio emerge che le notifiche degli accertamenti in contestazione sono state effettuate in data 28.10.2022 presso la residenza della legale rappresentante della società, Nominativo_1, e ricevute da un soggetto identificato come “Nominativo_2”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la relata di notificazione fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dall'ufficiale notificatore in ordine alla consegna dell'atto, incluse le attestazioni relative alla qualità del ricevente (Cass. Civ., Sez. II, 20 luglio 1999, n. 7763; Cass. Civ., Sez. III, 11 aprile 2000, n. 4590; Cass. Civ., Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8799). Pertanto, la dichiarazione di “Nominativo_2” quale addetto alla ricezione è assistita da presunzione iuris tantum, suscettibile di essere contestata con idonea prova.
Tuttavia, la produzione dei certificati anagrafici e dello stato di famiglia non è sufficiente a travolgere la presunzione di correttezza della relata di notifica, in quanto non sussiste prova certa della mancata consegna dell'atto al legale rappresentante, e l'assenza di querela di falso non consente di escludere l'efficacia della notifica.
Circa la possibilità di notificare all'indirizzo della residenza del legale rappresentante, l'art. 145 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., consente di notificare gli atti alla persona fisica che rappresenta la società, purché ne sia indicata la qualità e siano specificati residenza, domicilio o dimora abituale.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in mancanza di personale addetto alla ricezione presso la sede legale, la notifica presso il legale rappresentante costituisce modalità corretta e sufficiente ai fini della regolarità dell'atto (Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 6654; Cass., Sez. Un., n. 11012 del 2021).
Nel caso di specie, le notifiche sono state eseguite con le modalità previste dalla legge e la circostanza che l'atto sia stato ritirato da soggetto diverso non determina di per sé la nullità dell'atto, essendo onere della società appellante contestare formalmente la validità della notifica mediante querela di falso o altra idonea prova.
Secondo la costante giurisprudenza (Cass. Sez. U., n. 10012/2021; Cass. S.U. n. 16412/2007; Cass. Civ.,
V Sez., n. 13082/2011), l'omessa notifica di un atto presupposto può comportare la nullità dell'atto consequenziale solo se l'omissione sia effettivamente dimostrata e provata in modo incontrovertibile.
Nel presente caso, non risulta fornita prova certa dell'inesistenza della notifica;
pertanto, l'ingiunzione di pagamento notificata dalla SO.GE.R.T. S.p.A. mantiene piena efficacia.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3225/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13397/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 4968-2023 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7602/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti già depositati.
Resistente/Appellato: Nessuno risulta presente in udienza, alle ore 9:30, per parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3225/2025 la società Ricorrente_1 S.R.L. ha appellato la sentenza n. 13397/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso l'intimazione di pagamento n. 2023/49668, notificata il 29.9.2023 relativa ad
ICI/IMU anno 2017 e 2018 di importo di € 20.404,26.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società contribuente ha dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del tributo ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
2.- Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso osservando che:
.- è stata accertata la rituale notifica degli accertamenti prodromici del 2017 e 2018, avvenuta il 28.1.2022, con l'atto indirizzato a Nominativo_1 e ricevuto da Nominativo_2, "autorizzato a ricevere l'atto";
.- la notifica al legale rappresentante è valida e che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso;
.- non è decorsa la prescrizione quinquennale tra la notifica degli accertamenti (28.1.2022) e la notifica dell'ingiunzione (29.9.2023);
.- quanto al merito, l'intimazione è stata redatta secondo il modello ministeriale, contenendo tutte le informazioni necessarie e richiamando le cartelle precedentemente notificate, e mancata specificazione del tributo (ICI/IMU) è superata dalla corretta indicazione negli accertamenti notificati.
3.- Ha proposto appello la società contribuente per i seguenti motivi:
.- erronea notifica degli atti presupposti;
.- prescrizione del diritto di riscuotere i tributi;
.- mancanza di chiarezza e trasparenza nell'intimazione.
Si è costituita in giudizio SO.GE.R.T. S.p.A., che ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello, con il quale la società appellante deduce l'asserita nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 2023/4968, per mancata notifica degli atti presupposti
(accertamenti esecutivi nn. 22/1344 e 22/3007 relativi agli anni 2017 e 2018), nonché l'omessa valutazione della prova contraria fornita.
Dal quadro probatorio emerge che le notifiche degli accertamenti in contestazione sono state effettuate in data 28.10.2022 presso la residenza della legale rappresentante della società, Nominativo_1, e ricevute da un soggetto identificato come “Nominativo_2”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la relata di notificazione fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dall'ufficiale notificatore in ordine alla consegna dell'atto, incluse le attestazioni relative alla qualità del ricevente (Cass. Civ., Sez. II, 20 luglio 1999, n. 7763; Cass. Civ., Sez. III, 11 aprile 2000, n. 4590; Cass. Civ., Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8799). Pertanto, la dichiarazione di “Nominativo_2” quale addetto alla ricezione è assistita da presunzione iuris tantum, suscettibile di essere contestata con idonea prova.
Tuttavia, la produzione dei certificati anagrafici e dello stato di famiglia non è sufficiente a travolgere la presunzione di correttezza della relata di notifica, in quanto non sussiste prova certa della mancata consegna dell'atto al legale rappresentante, e l'assenza di querela di falso non consente di escludere l'efficacia della notifica.
Circa la possibilità di notificare all'indirizzo della residenza del legale rappresentante, l'art. 145 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., consente di notificare gli atti alla persona fisica che rappresenta la società, purché ne sia indicata la qualità e siano specificati residenza, domicilio o dimora abituale.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in mancanza di personale addetto alla ricezione presso la sede legale, la notifica presso il legale rappresentante costituisce modalità corretta e sufficiente ai fini della regolarità dell'atto (Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 6654; Cass., Sez. Un., n. 11012 del 2021).
Nel caso di specie, le notifiche sono state eseguite con le modalità previste dalla legge e la circostanza che l'atto sia stato ritirato da soggetto diverso non determina di per sé la nullità dell'atto, essendo onere della società appellante contestare formalmente la validità della notifica mediante querela di falso o altra idonea prova.
Secondo la costante giurisprudenza (Cass. Sez. U., n. 10012/2021; Cass. S.U. n. 16412/2007; Cass. Civ.,
V Sez., n. 13082/2011), l'omessa notifica di un atto presupposto può comportare la nullità dell'atto consequenziale solo se l'omissione sia effettivamente dimostrata e provata in modo incontrovertibile.
Nel presente caso, non risulta fornita prova certa dell'inesistenza della notifica;
pertanto, l'ingiunzione di pagamento notificata dalla SO.GE.R.T. S.p.A. mantiene piena efficacia.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.