Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 619
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il Collegio ha ritenuto provata la notifica degli atti presupposti presso la residenza del legale rappresentante, anche se ritirata da persona diversa, in quanto la relata di notifica fa fede fino a querela di falso e la produzione di certificati anagrafici non è sufficiente a dimostrare la mancata consegna. La notifica presso il legale rappresentante è considerata valida se effettuata secondo le modalità previste.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscuotere i tributi

    Il Collegio ha ritenuto che non sia decorsa la prescrizione quinquennale tra la notifica degli accertamenti (data certa) e la notifica dell'ingiunzione, confermando la decisione del primo giudice.

  • Rigettato
    Mancanza di chiarezza e trasparenza nell'intimazione

    Il Collegio ha confermato la decisione del primo giudice, ritenendo che l'intimazione fosse redatta secondo il modello ministeriale, contenesse tutte le informazioni necessarie e richiamasse gli atti presupposti, superando la mancata specificazione del tributo (ICI/IMU) con la corretta indicazione negli accertamenti notificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 619
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 619
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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