Sentenza 19 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche nel caso in cui l'attività sia prestata dal lavoratore a titolo di amicizia, riconoscenza o comunque in una situazione diversa dal rapporto di subordinazione, posto che la normativa a tutela della sicurezza sul lavoro deve essere rispettata ogni qualvolta la prestazione avvenga in ambiente suscettibile di essere definito di "lavoro". (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. in relazione alla morte di un collaboratore occasionale dell'imputato, vittima di un'errata manovra nell'impiego di un escavatore, che aveva preso parte, a titolo di amicizia, all'esecuzione di lavori di manutenzione domestica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2023, n. 7192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7192 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
07 192-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: EMANUELE DI SALVO Sent. n. sez. 2215/2023 - Presidente - UP 19/12/2023- DANIELA CALAFIORE R.G.N. 30553/2023 VINCENZO PEZZELLA ALESSANDRO RANALDI - Relatore DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
て RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.1.2023, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. pen., ha dichiarato IO CO pen.yalli responsabile del reato di omicidio colposo di Vito MA. Secondo quanto accertato, l'imputato, alla guida di un escavatore (che QVARIATE avrebbe dovuto far salire su un autocarro), aveva compiuto una serie di manovre senza osservare una serie di misure di sicurezza, incorrendo nel ribaltamento del mezzo che aveva investito il MA, provocandone il decesso (fatto del 17.8.2016).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Erronea applicazione dell'art. 589, comma 2, cod. pen. Assume che il comportamento dell'imputato non può essere ascritto alla disciplina relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'area in cui è avvenuto l'infortunio non costituisce "strada" e quindi non è soggetta alle norme del codice della strada. La Corte ha invece errato quando ha statuito che la condotta debba essere letta alla luce delle norme intese a prevenire gli infortuni sul lavoro. Secondo la prospettiva difensiva, l'attività condotta dall'imputato nella circostanza non deve essere qualificata come lavorativa. L'imputato, infatti, si era recato con il camion e l'escavatore a casa dei suoceri per svolgere un lavoro manutentivo. La vittima non era un dipendente ma un amico che si era prestato ad aiutare l'CO. II) Vizio di motivazione nella parte in cui viene escluso il concorso di colpa della vittima, che avrebbe dovuto posizionarsi ad una distanza di sicurezza di oltre 30 metri.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Le parti civili costituite hanno depositato memorie scritte con le quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, là dove esclude che l'incidente di cui è rimasto vittima il MA sia inquadrabile nella normativa antinfortunistica di cui al d.lgs. n. 81/2008, solo perché l'attività si sarebbe svolta in un contesto amicale, in un luogo privato identificabile con la sfera privata e familiare dell'imputato stesso: la casa dei suoceri. In altri termini, si sostiene che, essendo il MA intervenuto sul posto per spirito di amicizia e stante l'esistenza di un rapporto stabile, affettivo, gratuito e di reciproca fiducia, la relazione instauratasi fra i due in occasione della prestazione sfociata nel sinistro in esame non sarebbe configurabile come rapporto di lavoro in senso tecnico ma in un rapporto di tipo familiare. La censura non tiene conto della risalente e costante giurisprudenza di legittimità secondo cui chi coinvolge, nel proprio lavoro pericoloso, un'altra persona, in base a un rapporto non di lavoro subordinato, ma di amicizia e riconoscenza, è egualmente tenuto all'adozione di tutte le necessarie cautele antinfortunistiche e, in caso di omissione a cui consegua il decesso a seguito di infortunio della persona coinvolta, risponde di omicidio colposo (cfr. Sez. 4, n. 3273 del 08/02/1990, Rv. 183593 01). Sul tema, è stato ribadito che la - configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavcro" (cfr. Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Rv. 238757 01); il che è proprio quanto è stato - insindacabilmente accertato dai giudici di merito, le cui argomentazioni sul punto appaiono congrue, logiche e prive di errori in diritto. In particolare, il giudice di merito ha logicamente evidenziato che l'imputato stava maneggiando uno strumento di lavoro (l'escavatore) e che il contesto in cui l'imputato e la vittima stavano operando era lavorativo.
3. La Corte distrettuale, conformemente al primo giudice, ha appurato che il sinistro si era verificato a causa della manovra (azzardata) operata dall'escavatore, alla guida del quale si trovava l'imputato, come tale unico soggetto responsabile della stessa: la manovra volta a portare l'escavatore sul pianale dell'autocarro, tramite rampa, era stata effettuata nonostante il с medesimo autocarro non fosse in piano e non fosse opportunamente stabilizzato;
il pianale dell'autocarro era in metallo e deformato, e pure i cingoli dell'escavatore erano in metallo, per cui sarebbe stato necessario usare tappetini di gomma sul pianale onde evitare lo scivolamento laterale del mezzo;
una volta verificatosi lo scivolamento laterale, l'imputato aveva erroneamente mosso il braccio di lato, aggravando la situazione;
in ogni caso, l'imputato avrebbe dovuto preventivamente eliminare ogni possibile situazione di criticità e di pericolo, facendo quantomeno allontanare la vittima, il cui coinvolgimento nel ribaltamento dell'escavatore era concretamente prevedibile. Le conformi sentenze di merito, in definitiva, hanno legittimamente affermato che la situazione pericolosa determinata dalle operazioni di salita dell'escavatore sull'autocarro non poteva che ricadere nell'area di rischio gestita dal manovratore, vale a dire dall'imputato, il quale avrebbe dovuto accertarsi preventivamente che le relative operazioni potessero effettuarsi in perfetta sicurezza, avuto riguardo al concreto contesto ambientale e, soprattutto, alla posizione del MA. しん 4. I giudici palermitani hanno anche evidenziato come manchi alcun elemento di prova certo che lasci ritenere che fosse stato proprio il MA a suggerire la manovra di rotazione del braccio dell'escavatore, concludendo nel senso che tale rotazione era stata operata su iniziativa del prevenuto senza preventivamente avvertire il MA e senza che quest'ultimo potesse sospettare la realizzazione della suddetta manovra, del tutto incongrua e sconsiderata, come tale imprevedibile per la stessa vittima. Si tratta di argomentazioni che appaiono coerenti con i dati processualmente emersi, corrette in diritto e prive di aporie logiche, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, la sentenza impugnata ha chiarito che nella specie non assume alcun rilievo la norma che impone al "moviere" (cioè colui che deve segnalare la presenza di un cantiere con una bandiera) di posizionarsi ad almeno 30 metri di distanza da un mezzo interessato da un cantiere mobile, in quanto funzionale non alla sicurezza del medesimo "moviere" bensì a rendere percepibile con congruo anticipo a chi circola sulla strada, e si avvicina a quel cantiere, la situazione di potenziale pericolo determinata dal cantiere medesimo. Per il resto, il concorso di colpa della vittima è stato motivatamente escluso sulla scorta delle considerazioni dianzi sinteticamente richiamate. 4 C 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Segue la condanna dell'imputato, in solido con i responsabili civili, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite in questo giudizio di legittimità, quantificate in euro 3.900 in favore di MA NA e AM PA ed in euro 3.000 in favore di MA FR, oltre accessori.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in solido con i responsabili civili Unipolsai S.p.a. e S.r.l. Gesaf, delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili MA NA, AM PA e MA FR che liquida come segue: euro 3.900 in favore di MA NA e AM PA;
euro 3.000 in favore di MA FR, per tutti oltre accessori come per legge. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore ebi.Emanuele Di Salvo Alessandro Ranaldi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 17 9 FEB 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 5