TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice EL PO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3668/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Luigi Fiori del Foro di Ancona, giusta procura in atti attrice contro
e , entrambi residenti in [...] CP_2
18/B a Krailling (D), quali genitori esercenti la relativa responsabilità sul figlio minorenne , nato il [...] a [...] (D), tutti cittadini Persona_1 germanici privi di codice fiscale italiano, contumaci convenuti
In punto: risarcimento dei danni da incidente sciistico causa trattenuta in decisione con ordinanza di data 03/11/2025, a seguito di deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 29/07/2025
“accertata la responsabilità (esclusiva e/o parziale) di nella Persona_1
causazione del sinistro del 06.01.2023, condannare e in CP_3 Parte_2 solido tra di loro e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
al risarcimento di tutti i danni cagionati a quantificati Per_1 Parte_1 nella somma di € 33.903,90 e/o nella somma minore e/o maggiore che sarà reputata equa e/o di giustizia. Con condanna al pagamento delle spese di lite, dei compensi
Pag. 1 di 8 professionali e delle spese tecniche e di ctu”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 16/10/2023 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(o e (o ), quali genitori esercenti la relativa CP_1 Pt_2 CP_2 CP_3 responsabilità nei confronti del figlio minorenne per ottenere la loro Persona_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 06/01/2023, alle ore 10.50 circa, nel comprensorio sciistico Colfosco mentre si trovava impegnata nella discesa con gli sci della pista “Frara” superato un ponte, quantificati nell'importo di € 32.648,65 oltre rivalutazione e interessi.
Nonostante la regolarità delle notifiche, i convenuti non si costituivano in giudizio, con conseguente dichiarazione di loro contumacia.
Veniva quindi disposta l'assunzione di consulenza d'ufficio medico-legale, giusta ordinanza di data 04/07/2024, nonché l'ammissione delle prove orali richieste da parte attrice, giusta ordinanza di data 09/04/2025.
***
Ciò premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata.
1) In ordine alla dinamica del sinistro
Il giorno 06/01/2023, nel comprensorio sciistico di Colfosco, lungo la pista “Frara”, si verificava un incidente sciistico che vedeva coinvolte le odierne parti processuali, come risulta dagli atti compiuti dal personale delle FF.OO. intervenuto nell'immediatezza (cfr. doc. n. 2 e n. 3 di parte attrice). rilasciava la seguente dichiarazione: “stavo sciando sulla pista Parte_1
Frara quando dopo un ponte ho sentito qualcuno venirmi addosso venirmi da dietro;
ruotavo sul mio ginocchio sx preciso che lo sciatore mi ha letteralmente travolto facendomi cadere a terra, capovolgendomi più volte” (cfr. doc. n. 4 di parte attrice). Dal medesimo verbale risulta che la figlia minorenne , nata l'[...] Persona_2
a Fabriano, presente al momento del sinistro, confermava quanto dichiarato dalla madre.
padre del minore rilasciava le seguenti dichiarazioni: Tes_1 Persona_3
“Im flache Stück der Piste 41 “Frara” Grödnerjoch stieß mein mit einer Per_4 Per_1
Skifahrerin zusammen. Beide fuhren nebeneinander und haben sich nicht gesehen. Die
Pag. 2 di 8 ”, che si possono così tradurre: “nel tratto pianeggiante della pista 41 Parte_3
“Frara” passo Gardena, mio figlio collideva con una sciatrice. Entrambi Per_1 sciavano uno accanto all'altro e non si sono visti. La sciatrice è caduta” (cfr. doc. n. 5 di parte attrice).
In materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa, le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate prima contenute nella legge n.
363/2003 e ora nel D.lgs. n. 40/2021, a livello nazionale, prevedono che “La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti” (art. 9 co. 2 e ora art. 18 co. 3) nonché “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle” (art. 10
e ora art. 19).
Analogamente, a livello provinciale, l'art. 18 L.P. n. 14/2010, nella sua formulazione vigente all'epoca dell'evento, prevedeva che “Gli utenti dell'area sciabile attrezzata sono tenuti a: a) … b) moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;
c) mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell'attrezzo utilizzato;
d) … [omissis]”.
Orbene, la teste escussa all'udienza tenutasi in data 29/05/2025 ( , a Persona_2
tale data maggiorenne) ha fornito adeguata prova alle allegazioni di parte attrice sulla dinamica dello scontro;
in tale sede, la medesima ha confermato la circostanza che veniva travolta da dietro da il quale Parte_1 Persona_1 sopraggiungeva sugli sci, riferendo quanto segue: “Sì è vero. Io mi trovavo dietro mia madre sulla pista blu, avevamo già passato il ponte e ho visto questo ragazzo, che sciava insieme al padre;
mia madre si era fermata per aspettarmi e il ragazzo l'ha travolta.
Mia madre si era fermata al lato sinistro della pista”. Inoltre, al capitolo di prova inerente alla circostanza che di seguito ruotava sul proprio Parte_1 ginocchio sinistro e veniva fatta cadere a terra, ove si capovolgeva più volte, la teste ha
Pag. 3 di 8 così risposto: “Sì è vero. Ricordo che lo sci della gamba coinvolta si è staccato”.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e il sinistro per cui è causa, ha così concluso: “Sulla scorta dei classici criteri medico legali di efficienza lesiva, topografico, cronologico, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre causa, è possibile ritenere soddisfatto il nesso di causalità tra il trauma a carico del ginocchio sinistro con lesione completa del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore del menisco interno e la dinamica dell'evento lesivo come descritta dalla Perizianda”.
Ne consegue che, nel caso di specie, ha mantenuto una condotta non Persona_1 consona alle norme di comportamento sopra richiamate andando a collidere contro che, al momento dello scontro, si trovava ferma a bordo pista. Parte_1
2) In ordine ai danni derivanti dal sinistro
Con riguardo al lamentato danno non patrimoniale, vengono innanzitutto in rilievo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, da ritenersi pienamente condivisibili, essendo l'elaborato del CTU, dott. del tutto Persona_5
aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione.
All'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio è emerso che , a Parte_1
causa dell'evento occorsogli, riportava la lesione completa del legamento crociato anteriore nonché la lesione del corno posteriore del menisco interno con versamento articolare soprattutto allo sfondato quadricipitale.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 80 giorni:
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%;
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%;
- 20 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%.
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal
CTU in misura pari all'11%.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di
Pag. 4 di 8 legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Quanto esposto, non esclude la possibilità che il giudicante operi un'adeguata personalizzazione del danno, qualora la parte danneggiata fornisca la prova che la lesione subita, in considerazione delle particolari condizioni personali, giustifichi uno scostamento dal criterio tabellare purché, per usare il linguaggio del legislatore, abbiano inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt.
138 e 139 Cod. Ass.) e in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe.
Inoltre, in ragione delle modalità del sinistro, dell'assenza di periodo di invalidità temporanea assoluta e della contenuta percentuale di invalidità permanente, si deve escludere la sussistenza di una componente di danno morale alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164/2020 che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano
Pag. 5 di 8 che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta ravvisabile una particolare sofferenza soggettiva interiore dell'attrice diversa rispetto alla condizione Parte_1
invalidante accertata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio quale fisiologica conseguenza della tipologia dei traumi riportati nello scontro né risulta provata la sussistenza di particolari condizioni personali ai fini della personalizzazione del danno biologico-relazionale.
Per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento (giugno 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea;
la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea
Pag. 6 di 8 parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dall'attrice
, all'epoca dell'evento di 51 anni e 5 mesi di età (colonna relativa a Parte_1
52 anni di età), applicate le Tabelle di Milano 2024 e operate le necessarie devalutazioni
(da giugno 2024) e le successive rivalutazioni, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono così quantificare:
1. € 2.866,60 per invalidità temporanea al 75% per 30 gg. (06/01/2023 - 04/02/2023);
2. € 1.905,89 per invalidità temporanea al 50% per 30 gg. (05/02/2023 - 06/03/2023);
3. € 632,32 per invalidità temporanea al 25% per 20 gg. (07/03/2023 - 26/03/2023);
4. € 24.563,58 per invalidità permanente residua dell'11% dal 27/03/2023 (limitata al danno biologico dinamico-relazionale).
***
Sotto il profilo patrimoniale, risultano documentate spese inerenti alla lesione per l'importo complessivo pari a € 536,40 (cfr. pagg.
5-6 dell'elaborato del CTU); detto importo deve quindi essere rivalutato, unitamente agli interessi, con decorrenza dalla data mediana di dette spese (28/05/2023), e così quantificato nell'importo di € 588,52.
Di contro, non possono aggiungersi le spese sostenute per compenso del consulente tecnico di parte in difetto di relativa documentazione.
Applicando tali risultanze, emerge che l'attrice a seguito Parte_1
dell'evento imputabile integralmente a parte convenuta, ha riportato danni per l'importo complessivo di € 29.556,91 comprensivo di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna.
Ne consegue la condanna dei convenuti, quali genitori esercenti la relativa responsabilità nei confronti del figlio minorenne in solido tra loro, al pagamento Persona_1
dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
Pag. 7 di 8 ***
Alla soccombenza di parte convenuta (cfr. Cass. SS.UU. n. 32061/2022), consegue la sua condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale da € 26.000,01 a €
52.000,00, nel compenso medio ridotto del 50% per tutte e quattro le fasi del presente giudizio in ragione della concreta assenza di complesse questioni di fatto e di diritto da trattarsi e della prossimità del valore della causa allo scaglione inferiore, oltre alle spese per contributo unificato dell'importo di € 518,00 e alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale nonché agli accessori.
Per lo stesso motivo, anche le spese inerenti alla consulenza tecnica d'ufficio vengono poste, in via definitiva, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande delle parti attrici, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna e , quali genitori esercenti la relativa CP_1 CP_2
responsabilità nei confronti del figlio minorenne in solido tra loro, Persona_1
a pagare a l'importo di € 29.556,91 oltre interessi legali su tale Parte_1
importo dalla data odierna al saldo;
2. condanna e , quali genitori esercenti la relativa CP_1 CP_2
responsabilità nei confronti del figlio minorenne in solido tra loro, Persona_1
a rifondere a le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1 compenso, oltre al rimborso delle spese pari a € 518,00 e alle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di CTU, come liquidate con decreto di data 21/02/2025, in via definitiva, a carico di e , quali genitori esercenti la CP_1 CP_2 relativa responsabilità nei confronti del figlio minorenne in solido Persona_1
tra loro.
Così deciso in data 18/12/2025
Il Giudice
EL PO
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice EL PO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3668/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Luigi Fiori del Foro di Ancona, giusta procura in atti attrice contro
e , entrambi residenti in [...] CP_2
18/B a Krailling (D), quali genitori esercenti la relativa responsabilità sul figlio minorenne , nato il [...] a [...] (D), tutti cittadini Persona_1 germanici privi di codice fiscale italiano, contumaci convenuti
In punto: risarcimento dei danni da incidente sciistico causa trattenuta in decisione con ordinanza di data 03/11/2025, a seguito di deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice: come da note scritte depositate in data 29/07/2025
“accertata la responsabilità (esclusiva e/o parziale) di nella Persona_1
causazione del sinistro del 06.01.2023, condannare e in CP_3 Parte_2 solido tra di loro e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
al risarcimento di tutti i danni cagionati a quantificati Per_1 Parte_1 nella somma di € 33.903,90 e/o nella somma minore e/o maggiore che sarà reputata equa e/o di giustizia. Con condanna al pagamento delle spese di lite, dei compensi
Pag. 1 di 8 professionali e delle spese tecniche e di ctu”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 16/10/2023 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(o e (o ), quali genitori esercenti la relativa CP_1 Pt_2 CP_2 CP_3 responsabilità nei confronti del figlio minorenne per ottenere la loro Persona_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 06/01/2023, alle ore 10.50 circa, nel comprensorio sciistico Colfosco mentre si trovava impegnata nella discesa con gli sci della pista “Frara” superato un ponte, quantificati nell'importo di € 32.648,65 oltre rivalutazione e interessi.
Nonostante la regolarità delle notifiche, i convenuti non si costituivano in giudizio, con conseguente dichiarazione di loro contumacia.
Veniva quindi disposta l'assunzione di consulenza d'ufficio medico-legale, giusta ordinanza di data 04/07/2024, nonché l'ammissione delle prove orali richieste da parte attrice, giusta ordinanza di data 09/04/2025.
***
Ciò premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata.
1) In ordine alla dinamica del sinistro
Il giorno 06/01/2023, nel comprensorio sciistico di Colfosco, lungo la pista “Frara”, si verificava un incidente sciistico che vedeva coinvolte le odierne parti processuali, come risulta dagli atti compiuti dal personale delle FF.OO. intervenuto nell'immediatezza (cfr. doc. n. 2 e n. 3 di parte attrice). rilasciava la seguente dichiarazione: “stavo sciando sulla pista Parte_1
Frara quando dopo un ponte ho sentito qualcuno venirmi addosso venirmi da dietro;
ruotavo sul mio ginocchio sx preciso che lo sciatore mi ha letteralmente travolto facendomi cadere a terra, capovolgendomi più volte” (cfr. doc. n. 4 di parte attrice). Dal medesimo verbale risulta che la figlia minorenne , nata l'[...] Persona_2
a Fabriano, presente al momento del sinistro, confermava quanto dichiarato dalla madre.
padre del minore rilasciava le seguenti dichiarazioni: Tes_1 Persona_3
“Im flache Stück der Piste 41 “Frara” Grödnerjoch stieß mein mit einer Per_4 Per_1
Skifahrerin zusammen. Beide fuhren nebeneinander und haben sich nicht gesehen. Die
Pag. 2 di 8 ”, che si possono così tradurre: “nel tratto pianeggiante della pista 41 Parte_3
“Frara” passo Gardena, mio figlio collideva con una sciatrice. Entrambi Per_1 sciavano uno accanto all'altro e non si sono visti. La sciatrice è caduta” (cfr. doc. n. 5 di parte attrice).
In materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa, le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate prima contenute nella legge n.
363/2003 e ora nel D.lgs. n. 40/2021, a livello nazionale, prevedono che “La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti” (art. 9 co. 2 e ora art. 18 co. 3) nonché “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle” (art. 10
e ora art. 19).
Analogamente, a livello provinciale, l'art. 18 L.P. n. 14/2010, nella sua formulazione vigente all'epoca dell'evento, prevedeva che “Gli utenti dell'area sciabile attrezzata sono tenuti a: a) … b) moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;
c) mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell'attrezzo utilizzato;
d) … [omissis]”.
Orbene, la teste escussa all'udienza tenutasi in data 29/05/2025 ( , a Persona_2
tale data maggiorenne) ha fornito adeguata prova alle allegazioni di parte attrice sulla dinamica dello scontro;
in tale sede, la medesima ha confermato la circostanza che veniva travolta da dietro da il quale Parte_1 Persona_1 sopraggiungeva sugli sci, riferendo quanto segue: “Sì è vero. Io mi trovavo dietro mia madre sulla pista blu, avevamo già passato il ponte e ho visto questo ragazzo, che sciava insieme al padre;
mia madre si era fermata per aspettarmi e il ragazzo l'ha travolta.
Mia madre si era fermata al lato sinistro della pista”. Inoltre, al capitolo di prova inerente alla circostanza che di seguito ruotava sul proprio Parte_1 ginocchio sinistro e veniva fatta cadere a terra, ove si capovolgeva più volte, la teste ha
Pag. 3 di 8 così risposto: “Sì è vero. Ricordo che lo sci della gamba coinvolta si è staccato”.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio, in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni e il sinistro per cui è causa, ha così concluso: “Sulla scorta dei classici criteri medico legali di efficienza lesiva, topografico, cronologico, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre causa, è possibile ritenere soddisfatto il nesso di causalità tra il trauma a carico del ginocchio sinistro con lesione completa del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore del menisco interno e la dinamica dell'evento lesivo come descritta dalla Perizianda”.
Ne consegue che, nel caso di specie, ha mantenuto una condotta non Persona_1 consona alle norme di comportamento sopra richiamate andando a collidere contro che, al momento dello scontro, si trovava ferma a bordo pista. Parte_1
2) In ordine ai danni derivanti dal sinistro
Con riguardo al lamentato danno non patrimoniale, vengono innanzitutto in rilievo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale assunta, da ritenersi pienamente condivisibili, essendo l'elaborato del CTU, dott. del tutto Persona_5
aderente alla documentazione clinica in atti e immune da vizi logici e di motivazione.
All'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio è emerso che , a Parte_1
causa dell'evento occorsogli, riportava la lesione completa del legamento crociato anteriore nonché la lesione del corno posteriore del menisco interno con versamento articolare soprattutto allo sfondato quadricipitale.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 80 giorni:
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 75%;
- 30 giorni per invalidità temporanea parziale al 50%;
- 20 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%.
I postumi permanenti riconducibili all'evento lesivo per cui è causa vengono valutati dal
CTU in misura pari all'11%.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di
Pag. 4 di 8 legittimità quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Quanto esposto, non esclude la possibilità che il giudicante operi un'adeguata personalizzazione del danno, qualora la parte danneggiata fornisca la prova che la lesione subita, in considerazione delle particolari condizioni personali, giustifichi uno scostamento dal criterio tabellare purché, per usare il linguaggio del legislatore, abbiano inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt.
138 e 139 Cod. Ass.) e in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe.
Inoltre, in ragione delle modalità del sinistro, dell'assenza di periodo di invalidità temporanea assoluta e della contenuta percentuale di invalidità permanente, si deve escludere la sussistenza di una componente di danno morale alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164/2020 che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano
Pag. 5 di 8 che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.
Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta ravvisabile una particolare sofferenza soggettiva interiore dell'attrice diversa rispetto alla condizione Parte_1
invalidante accertata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio quale fisiologica conseguenza della tipologia dei traumi riportati nello scontro né risulta provata la sussistenza di particolari condizioni personali ai fini della personalizzazione del danno biologico-relazionale.
Per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento (giugno 2024), occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea;
la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea
Pag. 6 di 8 parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dall'attrice
, all'epoca dell'evento di 51 anni e 5 mesi di età (colonna relativa a Parte_1
52 anni di età), applicate le Tabelle di Milano 2024 e operate le necessarie devalutazioni
(da giugno 2024) e le successive rivalutazioni, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono così quantificare:
1. € 2.866,60 per invalidità temporanea al 75% per 30 gg. (06/01/2023 - 04/02/2023);
2. € 1.905,89 per invalidità temporanea al 50% per 30 gg. (05/02/2023 - 06/03/2023);
3. € 632,32 per invalidità temporanea al 25% per 20 gg. (07/03/2023 - 26/03/2023);
4. € 24.563,58 per invalidità permanente residua dell'11% dal 27/03/2023 (limitata al danno biologico dinamico-relazionale).
***
Sotto il profilo patrimoniale, risultano documentate spese inerenti alla lesione per l'importo complessivo pari a € 536,40 (cfr. pagg.
5-6 dell'elaborato del CTU); detto importo deve quindi essere rivalutato, unitamente agli interessi, con decorrenza dalla data mediana di dette spese (28/05/2023), e così quantificato nell'importo di € 588,52.
Di contro, non possono aggiungersi le spese sostenute per compenso del consulente tecnico di parte in difetto di relativa documentazione.
Applicando tali risultanze, emerge che l'attrice a seguito Parte_1
dell'evento imputabile integralmente a parte convenuta, ha riportato danni per l'importo complessivo di € 29.556,91 comprensivo di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna.
Ne consegue la condanna dei convenuti, quali genitori esercenti la relativa responsabilità nei confronti del figlio minorenne in solido tra loro, al pagamento Persona_1
dell'anzidetto importo a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
Pag. 7 di 8 ***
Alla soccombenza di parte convenuta (cfr. Cass. SS.UU. n. 32061/2022), consegue la sua condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite quantificate, applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale da € 26.000,01 a €
52.000,00, nel compenso medio ridotto del 50% per tutte e quattro le fasi del presente giudizio in ragione della concreta assenza di complesse questioni di fatto e di diritto da trattarsi e della prossimità del valore della causa allo scaglione inferiore, oltre alle spese per contributo unificato dell'importo di € 518,00 e alle spese generali calcolate in misura forfettaria del 15% sul compenso totale nonché agli accessori.
Per lo stesso motivo, anche le spese inerenti alla consulenza tecnica d'ufficio vengono poste, in via definitiva, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande delle parti attrici, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. condanna e , quali genitori esercenti la relativa CP_1 CP_2
responsabilità nei confronti del figlio minorenne in solido tra loro, Persona_1
a pagare a l'importo di € 29.556,91 oltre interessi legali su tale Parte_1
importo dalla data odierna al saldo;
2. condanna e , quali genitori esercenti la relativa CP_1 CP_2
responsabilità nei confronti del figlio minorenne in solido tra loro, Persona_1
a rifondere a le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1 compenso, oltre al rimborso delle spese pari a € 518,00 e alle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge;
3. pone le spese di CTU, come liquidate con decreto di data 21/02/2025, in via definitiva, a carico di e , quali genitori esercenti la CP_1 CP_2 relativa responsabilità nei confronti del figlio minorenne in solido Persona_1
tra loro.
Così deciso in data 18/12/2025
Il Giudice
EL PO
Pag. 8 di 8