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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1598/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. IZZO BARBARA per la parte ricorrente
*********** ritenuta la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1598 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
(C.F. = ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. = ), Parte_4 C.F._4
(C.F. = ), Parte_5 C.F._5
(C.F = ), Parte_6 C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'avv. Barbara Izzo che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTI E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti. CONCLUSIONI: il procuratore delle parti ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno adito questo Tribunale
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni:“-accertare e dichiarare che, nei limiti dei cinque anni scolastici antecedenti a quello (2023/2024), spetta ai ricorrenti l'attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2023/2024, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
-conseguentemente condannare il Controparte_1 al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., spese generali e contributo unificato anticipato dall'avvocato antistatario pari ad € 118,50”. I ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio presso il Controparte_1 in qualità di docenti di religione cattolica, in forza di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici e nei periodi indicati in ricorso;
che per i servizi svolti non avevano percepito la carta del docente di importo pari ad € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente); che il predetto contributo alla formazione del docente era stato riservato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione. Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
RICOSTRUZIONE NORMATIVA Nel merito, occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento. La Carta docenti ha la sua fonte nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 a tenore del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare Controparte_3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_2 rappresentative di categoria”. L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015 recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (GURI n. 243, del 19.10.2015) – così dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 D.L. 22/2020 ha disposto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”.
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI A fronte del chiaro tenore letterale delle norme richiamate, il thema decidendum consiste nel verificare se la superiore disciplina, nel menzionare i soli docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sia conforme o meno ai dettati costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e al diritto europeo. Ebbene, è evidente che nel caso di specie sussiste una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: CP_1 la formazione dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, invece, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano destinatari di tale sostegno economico. Tale sistema formativo, come condivisibilmente sostenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842/2022, appare collidere “con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (così Cons. Stato n. 1842/2022). Tra l'altro, le previsioni di cui agli artt. 282 del D.lgs. n. 297/94, 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4.8.1995, nonché 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27.11.2007 riconoscono il diritto – dovere del personale docente, senza distinzione tra figure in ruolo e non in ruolo, alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la CP_1 formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo determinato. Sul punto, il Consiglio di Stato, nella sopraindicata pronuncia, con argomentazioni condivisibili ha sostenuto che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. L'estensione della platea di destinatari individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 discende delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, prevedendo, l'art. 63 del CCNL del 29 novembre 2007, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità … per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”. Ne deriva che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto. Una simile esclusione opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa euro-unitaria menzionata dalla parte ricorrente. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, infatti, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Sulla questione, inoltre, si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (CGUE sez. VI, 18.5.2022, n. 450). La Corte di Giustizia ha anche osservato che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il …. Il principio di non CP_1 discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili
…. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”. Considerata la parità di funzioni svolte e di connesse responsabilità, nonché la natura obbligatoria e permanente della formazione, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, la mancata erogazione del beneficio ai docenti non di ruolo può senz'altro ritenersi illegittima.
COMPARABILITA' TRA LE PRESTAZIONI – DURATA DEL RAPPORTO Ferma la comparabilità sotto il profilo delle funzioni tra docenti di ruolo e supplenti, occorre allora stabilire se la diversità di trattamento possa essere giustificata in ragione della durata del rapporto di lavoro nel corso del singolo anno scolastico. Sul punto, e su altre questioni fatte oggetto di un rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023, la quale ha fissato i seguenti principi: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Partendo dal presupposto del necessario collegamento funzionale tra il beneficio in esame e la didattica annuale, la Corte ha quindi in primo luogo sostenuto il carattere discriminatorio della esclusione dalla platea dei beneficiari, dei docenti precari che abbiano svolto incarichi temporanei per l'intera durata dell'anno scolastico o comunque fino al termine delle lezioni. Sulla posizione delle restanti categoria di precari – che dalle premesse da cui è sembrata muoversi il collegio sembrerebbero esclusa dal beneficio – la Corte non ha invece ritenuto di doversi pronunciare, affermando che "La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più". Sennonché circoscrivere i beneficiari in base all'ambito temporale dell'incarico non appare pienamente conforme né alle previsioni normative, né ai principi eurounitari. Sembra infatti potersi sostenere che il riferimento alla "taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”", sia stato operato dal legislatore allo scopo di quantificare il beneficio e non anche a delimitarne l'ambito dei beneficiari;
al contrario, tanto la possibilità di spesa nell'arco dei 24 mesi successivi a quella di disponibilità del beneficio, quanto il richiamo al Piano triennale nazionale di formazione (a cui le norme richiedono di ispirare le iniziative di spesa), mostrano come l'orizzonte temporale delle esigenze che si intendono soddisfare con la carta sia ben più ampio di quello annuale cui si riferisce la norma ed evidenziano come l'attività formativa abbia lo scopo di garantire il futuro progressivo miglioramento del servizio scolastico. Sembra allora più ragionevole sostenere che il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il beneficio possa essere garantito solo consentendovi l'accesso all'intero corpo docente, anche quella parte che, in ragione della appartenenza all'ordinario sistema di reclutamento del corpo docente, risulterà prevedibilmente destinataria di futuri incarichi di insegnamento, di frequenza e durata verosimilmente crescenti. Se ha quindi un senso escludere dal novero dei destinatari quei docenti che abbiano inteso uscire dal sistema scolastico nel senso ben chiarito dalla Corte (ovvero coloro che si siano estromessi dalle graduatorie), pare rispondere maggiormente alla ratio del sistema l'estensione dei beneficiari a quei docenti precari che, pur non avendo prestato servizio per l'intero anno scolastico, si apprestino ad essere destinatari di incarichi di lungo periodo nel prossimo futuro. Si ritiene allora che la sovrapponibilità di condizioni atta a giustificare l'estensione del diritto ai docenti precari non sia da ricercare nella estensione temporale della didattica annua, bensì nella comune appartenenza dei docenti al sistema scolastico e nella loro comune destinazione allo svolgimento di un servizio, il quale non ammette discriminazioni tra gli studenti fruitori quanto alla qualità del servizio reso in ragione del fatto che l'attività di docenza sia resa da alcuni per un periodo inferiore rispetto al termine delle attività didattiche. Vale d'altra parte la pena di considerare che il ricorso alle supplenze brevi con riconoscimento del relativo punteggio ai fini del progressivo avanzamento nelle graduatorie costituisce uno dei sistemi di reclutamento del sistema scolastico, sicché non appare coerente con il sistema una interpretazione delle norme che escludesse dagli obiettivi di miglioramento del servizio una parte non indifferente di studenti. In ultimo è utile rimarcare l'osservazione di cui alla sentenza della S.C. secondo la quale "l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che … «nella misura del possibile» … i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni"; principio, questo, che conferma la necessità di assecondare l'esigenza formativa in una prospettiva futura più o meno prossima, prima ancora che con riguardo alla didattica annuale, e che giustifica quindi una interpretazione normativa che estenda il beneficio, eventualmente secondo il criterio pro-rata, anche ai docenti precari che non abbiano svolto il servizio fino al termine della didattica annuale. Lì dove l'obiettivo perseguito dal legislatore consista quindi in un miglioramento delle capacità didattiche del corpo docente e del servizio scolastico, non sembra avere senso una limitazione della platea dei destinatari che abbia riguardo al numero delle ore di servizio svolte annualmente, specie se, come nell'attuale sistema di reclutamento, quello stesso servizio sia considerato utile al miglioramento della posizione di graduatoria, con un corrispondente aumento delle probabilità di ulteriori futuri incarichi di docenza negli anni a seguire. È ragionevole sostenere che in tale stato di cose, quale che sia la durata del servizio svolto, il verosimile incremento delle probabilità di futuri incarichi, renda opportuno il riconoscimento di strumenti utili al miglioramento delle future prestazioni (e in quest'ottica ha un senso che la somma messa a disposizione debba essere spesa entro la tempistica circoscritta di 24 mesi, costituendo un impegno, anche economico, da mettere a frutto nel minor tempo possibile). Le avverse tesi ermeneutiche evidenziano invece i peculiari vincoli (sia nella individuazione di specifici termini per proporre la richiesta e per utilizzare la carta, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 28.11.2016, sia quanto alla tipologia di spese effettuabili) che osterebbero ad un eventuale riconoscimento sopravvenuto, sostenendosi altresì che l'originaria mancata presentazione della domanda potrebbe rappresentare di per sé un fattore causale idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno, integralmente, ovvero almeno per i rapporti di lavoro antecedenti all'ultimo biennio. Ancora una volta pare tuttavia dirimente la finalità perseguita dal legislatore, ovvero l'aggiornamento professionale per il miglioramento delle prestazioni future. La cessazione anticipata del rapporto di lavoro del docente precario rispetto alla ordinaria durata della didattica annuale non pare di per sé un ostacolo al riconoscimento del bonus fin quando il medesimo risulti ancora inserito nelle graduatorie utili al conseguimento di incarichi temporanei, essendo proprio la qualità di questi ultimi l'obiettivo finale perseguito dal beneficio. Il decorso del biennio per la fruizione del beneficio non può d'altra parte costituire fattore limitativo: il diritto del docente agli strumenti di aggiornamento è riconosciuto per ciascun anno di servizio (o frazione di esso), con l'intento di assicurare in via continuativa le disponibilità economiche alternativamente a ciò necessarie;
il che consente al fruitore di destinare gli importi di anno in anno ad obiettivi diversi, così cumulando nel tempo i benefici ricavabili in termini di professionalità; negare la prestazione al docente che ne avrebbe avuto diritto, in ragione del decorso del biennio, significa perpetrare la discriminazione, assicurando ad essi l'aggiornamento ed i relativi effetti benefici sulla professionalità, in misura minore rispetto a quella garantita ai colleghi di ruolo. D'altra parte, la tesi che il bonus accreditato sulla carta sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento non convince perché, innanzitutto, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. secondariamente, la tesi si basa su una descrizione errata del funzionamento della carta, posto che ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 28.6.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022). E ciò depone per l'irrilevanza del termine di utilizzo della carta, come pure della scadenza del contratto a termine. La circostanza che l'ammissione al tempo parziale del personale di ruolo possa essere concessa nella misura minima del 50% non pare costituire un valido parametro per l'accesso al bonus del personale a tempo determinato: configurare il limite come condizione di fruizione del bonus, appare infatti in contrasto con le finalità perseguite, che, lo si ribadisce, sono quelle dell'aggiornamento delle competenze professionali, in vista delle future prestazioni, a prescindere dalla misura del servizio fornito nell'anno in corso. Né la limitazione della prestazione in ragione della misura del servizio svolto consentirebbe di assicurare la parità di trattamento: il suddetto limite si giustifica con la preferenza del legislatore per i rapporti di lavoro a tempo pieno, evidentemente ritenuti più funzionali alle esigenze della istituzione scolastica;
è questa la ragione per cui il ricorso al tempo parziale è stato consentito in misura non inferiore al 50% e nel limite del 25% della dotazione organica. Ed è esclusivamente questa la ragione per cui, al di sotto di tali limiti, il bonus non avrebbe potuto essere fruito da docenti di ruolo, perché non sarebbero potuti esistere docenti di ruolo chiamati a svolgere servizio per un numero di ore inferiore al limite previso. Il che non vale tuttavia a ravvisare una qualche incompatibilità logica tra la fruizione del bonus e prestazioni orarie inferiori al limite: le ragioni limitative del tempo parziale, infatti, nulla hanno a che fare con l'esigenza di formazione del corpo docente, sia esso di ruolo, a tempo pieno o parziale, o a tempo determinato;
sicché pare ingiustificato anche nell'obiettivo della parità di trattamento, estendere alla fruizione del bonus da parte del personale non di ruolo, la condizione oraria minima di servizio che il legislatore ha inteso porre al personale di ruolo per tutt'altra finalità, vale a dire l'accesso al regime di tempo parziale. Tali conclusioni sembrano anzi avvalorate dal fatto che l'elargizione di cui si discute sia assicurata anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato) ovvero ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, situazioni nelle quali la stabilità di rapporto ed il potenzialmente prossimo rientro in servizio, rendono necessario (come per i docenti precari) un aggiornamento professionale, in vista del miglioramento delle prestazioni future. Per le ragioni esposte occorre ritenere che l'accesso al bonus debba essere riconosciuto, anche ai docenti a tempo determinato, non solo quando ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 124 del 1999, ma a prescindere dalla durata dell'incarico effettivamente svolto nel corso dell'anno.
DEL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) Vale la pena di sottolineare che in tema di destinatari del beneficio, il d.l. 69/2023 per l'anno 2023 ha sostanzialmente riconosciuto il diritto rivendicato dai docenti precari, pur limitandolo a quelli aventi "contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Assodato che l'intervento legislativo nulla dispone in merito alle annualità pregresse, per le quali devono ritenersi quindi ancora operanti i principi affermati dalla Corte di Giustizia e dalla stessa Corte di Cassazione, deve tuttavia porsi il problema se, con riguardo all'annualità considerata (2023) possa dirsi in tal modo superata la questione che ravvisa una discriminazione nella esclusione dal beneficio di talune categorie di docenti precari. Come noto, le supplenze possono avere riguardo a posti vacanti dell'organico di diritto, per i quali manca il titolare di ruolo, oppure a posti dell'organico di fatto, per i quali il titolare esiste ma non svolge servizio nella propria sede. Le prime hanno abitualmente durata fino al 31 agosto, mentre le seconde terminano al 30 giugno. La tesi dell'amministrazione è che il beneficio sia stato in tal modo riconosciuto (lo si ribadisce per il solo anno 2023) al solo personale precario in servizio fino al 31 agosto, solo quello essendo destinato a coprire un posto vacante e disponibile. Occorrerebbe conseguentemente ritenere esclusi dalla prestazione i docenti incaricati di un servizio annuale su organico di fatto fino al 30 giugno. Onde negare il carattere discriminatorio di tale soluzione, occorrerebbe tuttavia sostenere l'esistenza di qualche differenza (non specificamente riconducibile allo strumento contrattuale) tra il servizio del docente precario incaricato fino al 30 giugno e gli altri docenti di ruolo o con incarico temporaneo fino al 31 agosto. Tali conclusioni non sarebbero in alcun modo sostenibili né avendo riguardo alla situazione di fatto ravvisabile negli incarichi e nel servizio svolto dalle citate categorie di docenti;
né alla luce dei principi affermati prima dalla Corte di Giustizia e successivamente (ovvero anche dopo l'emanazione del d.l.) dalla Corte di Cassazione. Quest'ultima ha infatti chiarito l'evidente equiparabilità ai docenti di ruolo dei docenti che abbiano ricevuto "incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999" o anche "incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999". Discostarsi da tali principi significherebbe perpetrare la situazione di discriminazione tra categorie di docenti del tutto equiparabili tra loro quanto alla natura del servizio prestato. Diversificare le posizioni in ragione del tipo di posto da coprire, nonostante che a ciò non corrisponda alcuna distinzione per natura, durata effettiva e qualità del servizio, integrerebbe quella discriminazione che il decreto era destinato a sanare. Sul punto la Cassazione ha infatti ricordato che "Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione"; che "l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; che "l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento"; che conseguentemente "l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio". Se ne ricava la necessità di disapplicare parzialmente anche il d.l. 69/23 nella parte in cui perviene a conclusioni parimenti discriminatorie nell'escludere dal beneficio i docenti precari con incarico annuale, a prescindere dalla natura del posto dai medesimi coperti;
in alternativa trattasi di interpretare la norma in esame in termini corrispondenti ai principi eurounitari identificando il servizio annuale su posto vacante e disponibile in qualsiasi posto destinato ad essere coperto temporaneamente con incarichi annuali
Controparte_4
Aspetto controverso della materia concerne anche la natura dell'obbligazione, se cioè la prestazione sia qualificabile come retributiva o risarcitoria. Secondo un primo orientamento il criterio da seguire per configurare la natura retributiva di un benefit è da individuarsi nella riferibilità dello stesso a spese che sono a carico del lavoratore per adempiere, sia pure indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione;
ove per contro il benefit costituisca una mera reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisca a spese che il lavoratore debba sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass., sez. Lav., 9.9.2020 n. 18685). In concreto, si è pertanto affermato che il beneficio della carta del docente non sia svincolato dalla natura e dalle modalità della controprestazione lavorativa, risultando anzi direttamente connesso alla finalità di sostenere la formazione obbligatoria continua dei docenti (D.M. 42-2009) e di valorizzarne le competenze professionali. Secondo tale ricostruzione la carta del docente non avrebbe una funzione meramente riparatoria della lesione subita dal lavoratore che debba sopportare spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ma andrebbe anzi considerata come strettamente ricollegata al sinallagma genetico e funzionale del rapporto di lavoro, di cui costituirebbe un corrispettivo in quanto attiene a spese che sono comunque a carico del lavoratore perché conseguenti all'esigenza di garantire la propria formazione continua e di valorizzare le proprie competenze professionali. Si tratterebbe quindi di spese effettuabili dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, trattandosi di un diritto-dovere di formazione professionale. Un secondo orientamento, cui questo giudice ritiene invece di aderire, facendo leva sull'espressa definizione normativa (ultimo periodo comma 121 art. 1 L. 107/2015) esclude la natura retributiva del beneficio, non avendo lo stesso natura di retribuzione accessoria e non costituendo reddito imponibile. Tale norma, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. La carta docenti in definitiva va qualificata come un benefit o come un beneficio economico, non costituente retribuzione, né diretta, né accessoria, ma come adempimento dell'obbligo datoriale di assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente e quindi come partecipazione anticipata e forfettaria alle spese per la formazione, continua e obbligatoria, imposta al dipendente, allo scopo di evitare che queste ultime gravino in esclusiva sul lavoratore decurtandone il reddito. In tal senso si può quindi escludere che essa abbia in origine natura risarcitoria, non avendo lo scopo di reintegrare il patrimonio del lavoratore;
ma deve parimenti escludersi la natura retributiva, avendo essa la finalità di assicurare l'esatto adempimento dell'obbligazione gravante sul docente. L'orientamento esposto sembra essere condiviso dalla S.C. che con la citata sentenza ha premesso che "la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi"; "ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una CP_1 sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) …". La Corte ha poi sottolineato che "già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali" giungendo ad affermare che "quella in esame è obbligazione sui generis " quanto alle finalità e alle modalità e ai tempi di fruizione. Ciò premesso la Corte ha sottolineato che, per il conseguimento della prestazione, al docente precario che sia ancora parte del sistema scolastico – non necessariamente in quanto stabilmente in servizio (ciò che potrebbe verificarsi solo per il personale di ruolo) ma in quanto ancora regolarmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze – debba essere riconosciuta la possibilità di esperire l'ordinaria azione di adempimento in forma specifica. Allorché tuttavia il medesimo docente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, l'unica azione possibile sarebbe quella risarcitoria "per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio".
NATURA DELL'OBBLIGAZIONE (segue) – PECUNIARIA E VINCOLATA Ulteriore contrasto si registra in ordine alla configurabilità o meno della obbligazione come pecuniaria, dovendosi ritenere che “Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa…” (Cass., sez. VI-II, 17.11.2021 n. 34944), natura che non sarebbe contraddetta dai vincoli di utilizzo (per essere la somma finalizzata all'acquisto solo di determinati beni o servizi), configurabili solo alla stregua di una integrazione causale dell'obbligazione (cfr. Cass. sez. I, 18.6.2018 n. 15929). D'altra parte, secondo la tesi contrapposta, le specifiche modalità attuative previste per la assegnazione in concreto della somma ed il successivo utilizzo (in sintesi, mediante accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite l'identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti on line o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio) sembrano impedire la configurabilità di una obbligazione di fare o di consegnare una cosa mobile determinata, trattandosi di mere prestazioni collaterali e accessorie, necessarie e funzionali all'adempimento dell'obbligazione (pur sempre avente natura pecuniaria), inerenti più in generale ai doveri di collaborazione e cooperazione gravanti sul debitore, alla stregua dei principî di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte, ovviamente nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale (cfr. Cass., sez. VI-III, 26.9.2018 n. 23069). Alle medesime conclusioni è pervenuta la S.C. (sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023) affermando che "la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento" sebbene "condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri" e dalla limitazione temporale della sua fruizione (prevedendo la norma che "l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo"). Pertanto, poiché il meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE comporta il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato, la provvista in questione non potrà essere una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato. Ciò nondimeno, ove mai sussista un eventuale impedimento nell'ambito di tali modalità attuative, la prestazione non potrà definirsi come impossibile e la somma in questione non potrà essere negata solo perché, ad esempio, il portale informatico del non abbia previsto e tuttora non CP_1 preveda l'accesso per i docenti (già) a tempo determinato, essendo conforme ai doveri di collaborazione e cooperazione gravanti sul debitore che questi dia accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento di quanto ad essi dovuto. La ricostruzione operata dalla Cassazione consente, inoltre, anche di risolvere le questioni che possono porsi nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia più – al momento della domanda giudiziale – alle dipendenze del datore di lavoro: ed invero, persistendo comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (trattandosi del diritto ad un beneficio pecuniario), nemmeno può ipotizzarsi alcuna sopravvenuta oggettiva impossibilità (cfr. Cass. sez. I, 22.6.2022 n. 20152), né alcuna eventuale diversa causa di estinzione dell'obbligazione. Va conseguentemente ribadito che l'ultimarsi della supplenza non esclude la legittimazione del docente all'azione di adempimento in forma specifica fin quando il medesimo continui ad essere parte del sistema scolastico, quale iscritto alle graduatorie per le supplenze. Solo la cancellazione dalle graduatorie e la conseguente "impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse, convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno"; l'impossibilità di conseguire il beneficio lascia quindi residuare in capo al docente il diritto al risarcimento dei danni da individuarsi in "possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro" e comunque da quantificarsi "entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio".
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE L'individuazione della natura della obbligazione fatta valere esplica i suoi effetti anche in ordine al termine prescrizionale. Anche su tale questione la Corte ha espresso il proprio orientamento nei seguenti termini: "la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)". Per contro "La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale". In merito alla decorrenza la S.C. ha precisato che la prescrizione dell'azione di adempimento "decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio". Al contrario "il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità" con la precisazione "che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento".
°°°°°°° Ciò posto, sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria rappresentata dall'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro deve essere accolta la domanda del docente alla erogazione della carta del docente per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti a prescindere dalla durata di tali incarichi. Tale diritto va peraltro riconosciuto entro il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dal conferimento di ciascun incarico) da calcolarsi a ritroso dalla data di proposizione del ricorso o dalla data di messa in mora del se anteriore. Il CP_1 predetto valore deve intendersi maggiorato degli interessi odella rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (conferimento dell'incarico) alla concreta attribuzione. Il convenuto va conseguentemente condannato al riconoscimento del beneficio in CP_1 questione per ciascuno degli anni di servizio (anche parziale) svolti dai ricorrenti, come risultanti dal ricorso introduttivo, ma nei limiti della prescrizione quinquennale, e all'adozione delle attività necessarie a consentire alle stesse il pieno godimento del beneficio medesimo. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accerta e dichiara il diritto di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_7 al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) svolti come da ricorso introduttivo e segnatamente:
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_1
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_2
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_3
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_4
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_5
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_6 condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti Controparte_1 che si liquidano in € 849,00, oltre rimborso spese (c.u. 118,50 €), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Viterbo lì, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1598/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. IZZO BARBARA per la parte ricorrente
*********** ritenuta la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1598 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
(C.F. = ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. = ), Parte_4 C.F._4
(C.F. = ), Parte_5 C.F._5
(C.F = ), Parte_6 C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'avv. Barbara Izzo che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTI E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti. CONCLUSIONI: il procuratore delle parti ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno adito questo Tribunale
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni:“-accertare e dichiarare che, nei limiti dei cinque anni scolastici antecedenti a quello (2023/2024), spetta ai ricorrenti l'attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2023/2024, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
-conseguentemente condannare il Controparte_1 al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., spese generali e contributo unificato anticipato dall'avvocato antistatario pari ad € 118,50”. I ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio presso il Controparte_1 in qualità di docenti di religione cattolica, in forza di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici e nei periodi indicati in ricorso;
che per i servizi svolti non avevano percepito la carta del docente di importo pari ad € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente); che il predetto contributo alla formazione del docente era stato riservato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione. Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
RICOSTRUZIONE NORMATIVA Nel merito, occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento. La Carta docenti ha la sua fonte nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 a tenore del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare Controparte_3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_2 rappresentative di categoria”. L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015 recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (GURI n. 243, del 19.10.2015) – così dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 D.L. 22/2020 ha disposto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”.
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI A fronte del chiaro tenore letterale delle norme richiamate, il thema decidendum consiste nel verificare se la superiore disciplina, nel menzionare i soli docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sia conforme o meno ai dettati costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e al diritto europeo. Ebbene, è evidente che nel caso di specie sussiste una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: CP_1 la formazione dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, invece, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano destinatari di tale sostegno economico. Tale sistema formativo, come condivisibilmente sostenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842/2022, appare collidere “con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (così Cons. Stato n. 1842/2022). Tra l'altro, le previsioni di cui agli artt. 282 del D.lgs. n. 297/94, 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4.8.1995, nonché 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27.11.2007 riconoscono il diritto – dovere del personale docente, senza distinzione tra figure in ruolo e non in ruolo, alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la CP_1 formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo determinato. Sul punto, il Consiglio di Stato, nella sopraindicata pronuncia, con argomentazioni condivisibili ha sostenuto che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. L'estensione della platea di destinatari individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 discende delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, prevedendo, l'art. 63 del CCNL del 29 novembre 2007, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità … per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”. Ne deriva che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto. Una simile esclusione opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa euro-unitaria menzionata dalla parte ricorrente. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, infatti, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Sulla questione, inoltre, si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (CGUE sez. VI, 18.5.2022, n. 450). La Corte di Giustizia ha anche osservato che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il …. Il principio di non CP_1 discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili
…. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”. Considerata la parità di funzioni svolte e di connesse responsabilità, nonché la natura obbligatoria e permanente della formazione, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, la mancata erogazione del beneficio ai docenti non di ruolo può senz'altro ritenersi illegittima.
COMPARABILITA' TRA LE PRESTAZIONI – DURATA DEL RAPPORTO Ferma la comparabilità sotto il profilo delle funzioni tra docenti di ruolo e supplenti, occorre allora stabilire se la diversità di trattamento possa essere giustificata in ragione della durata del rapporto di lavoro nel corso del singolo anno scolastico. Sul punto, e su altre questioni fatte oggetto di un rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023, la quale ha fissato i seguenti principi: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Partendo dal presupposto del necessario collegamento funzionale tra il beneficio in esame e la didattica annuale, la Corte ha quindi in primo luogo sostenuto il carattere discriminatorio della esclusione dalla platea dei beneficiari, dei docenti precari che abbiano svolto incarichi temporanei per l'intera durata dell'anno scolastico o comunque fino al termine delle lezioni. Sulla posizione delle restanti categoria di precari – che dalle premesse da cui è sembrata muoversi il collegio sembrerebbero esclusa dal beneficio – la Corte non ha invece ritenuto di doversi pronunciare, affermando che "La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più". Sennonché circoscrivere i beneficiari in base all'ambito temporale dell'incarico non appare pienamente conforme né alle previsioni normative, né ai principi eurounitari. Sembra infatti potersi sostenere che il riferimento alla "taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”", sia stato operato dal legislatore allo scopo di quantificare il beneficio e non anche a delimitarne l'ambito dei beneficiari;
al contrario, tanto la possibilità di spesa nell'arco dei 24 mesi successivi a quella di disponibilità del beneficio, quanto il richiamo al Piano triennale nazionale di formazione (a cui le norme richiedono di ispirare le iniziative di spesa), mostrano come l'orizzonte temporale delle esigenze che si intendono soddisfare con la carta sia ben più ampio di quello annuale cui si riferisce la norma ed evidenziano come l'attività formativa abbia lo scopo di garantire il futuro progressivo miglioramento del servizio scolastico. Sembra allora più ragionevole sostenere che il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il beneficio possa essere garantito solo consentendovi l'accesso all'intero corpo docente, anche quella parte che, in ragione della appartenenza all'ordinario sistema di reclutamento del corpo docente, risulterà prevedibilmente destinataria di futuri incarichi di insegnamento, di frequenza e durata verosimilmente crescenti. Se ha quindi un senso escludere dal novero dei destinatari quei docenti che abbiano inteso uscire dal sistema scolastico nel senso ben chiarito dalla Corte (ovvero coloro che si siano estromessi dalle graduatorie), pare rispondere maggiormente alla ratio del sistema l'estensione dei beneficiari a quei docenti precari che, pur non avendo prestato servizio per l'intero anno scolastico, si apprestino ad essere destinatari di incarichi di lungo periodo nel prossimo futuro. Si ritiene allora che la sovrapponibilità di condizioni atta a giustificare l'estensione del diritto ai docenti precari non sia da ricercare nella estensione temporale della didattica annua, bensì nella comune appartenenza dei docenti al sistema scolastico e nella loro comune destinazione allo svolgimento di un servizio, il quale non ammette discriminazioni tra gli studenti fruitori quanto alla qualità del servizio reso in ragione del fatto che l'attività di docenza sia resa da alcuni per un periodo inferiore rispetto al termine delle attività didattiche. Vale d'altra parte la pena di considerare che il ricorso alle supplenze brevi con riconoscimento del relativo punteggio ai fini del progressivo avanzamento nelle graduatorie costituisce uno dei sistemi di reclutamento del sistema scolastico, sicché non appare coerente con il sistema una interpretazione delle norme che escludesse dagli obiettivi di miglioramento del servizio una parte non indifferente di studenti. In ultimo è utile rimarcare l'osservazione di cui alla sentenza della S.C. secondo la quale "l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che … «nella misura del possibile» … i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni"; principio, questo, che conferma la necessità di assecondare l'esigenza formativa in una prospettiva futura più o meno prossima, prima ancora che con riguardo alla didattica annuale, e che giustifica quindi una interpretazione normativa che estenda il beneficio, eventualmente secondo il criterio pro-rata, anche ai docenti precari che non abbiano svolto il servizio fino al termine della didattica annuale. Lì dove l'obiettivo perseguito dal legislatore consista quindi in un miglioramento delle capacità didattiche del corpo docente e del servizio scolastico, non sembra avere senso una limitazione della platea dei destinatari che abbia riguardo al numero delle ore di servizio svolte annualmente, specie se, come nell'attuale sistema di reclutamento, quello stesso servizio sia considerato utile al miglioramento della posizione di graduatoria, con un corrispondente aumento delle probabilità di ulteriori futuri incarichi di docenza negli anni a seguire. È ragionevole sostenere che in tale stato di cose, quale che sia la durata del servizio svolto, il verosimile incremento delle probabilità di futuri incarichi, renda opportuno il riconoscimento di strumenti utili al miglioramento delle future prestazioni (e in quest'ottica ha un senso che la somma messa a disposizione debba essere spesa entro la tempistica circoscritta di 24 mesi, costituendo un impegno, anche economico, da mettere a frutto nel minor tempo possibile). Le avverse tesi ermeneutiche evidenziano invece i peculiari vincoli (sia nella individuazione di specifici termini per proporre la richiesta e per utilizzare la carta, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 28.11.2016, sia quanto alla tipologia di spese effettuabili) che osterebbero ad un eventuale riconoscimento sopravvenuto, sostenendosi altresì che l'originaria mancata presentazione della domanda potrebbe rappresentare di per sé un fattore causale idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno, integralmente, ovvero almeno per i rapporti di lavoro antecedenti all'ultimo biennio. Ancora una volta pare tuttavia dirimente la finalità perseguita dal legislatore, ovvero l'aggiornamento professionale per il miglioramento delle prestazioni future. La cessazione anticipata del rapporto di lavoro del docente precario rispetto alla ordinaria durata della didattica annuale non pare di per sé un ostacolo al riconoscimento del bonus fin quando il medesimo risulti ancora inserito nelle graduatorie utili al conseguimento di incarichi temporanei, essendo proprio la qualità di questi ultimi l'obiettivo finale perseguito dal beneficio. Il decorso del biennio per la fruizione del beneficio non può d'altra parte costituire fattore limitativo: il diritto del docente agli strumenti di aggiornamento è riconosciuto per ciascun anno di servizio (o frazione di esso), con l'intento di assicurare in via continuativa le disponibilità economiche alternativamente a ciò necessarie;
il che consente al fruitore di destinare gli importi di anno in anno ad obiettivi diversi, così cumulando nel tempo i benefici ricavabili in termini di professionalità; negare la prestazione al docente che ne avrebbe avuto diritto, in ragione del decorso del biennio, significa perpetrare la discriminazione, assicurando ad essi l'aggiornamento ed i relativi effetti benefici sulla professionalità, in misura minore rispetto a quella garantita ai colleghi di ruolo. D'altra parte, la tesi che il bonus accreditato sulla carta sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento non convince perché, innanzitutto, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. secondariamente, la tesi si basa su una descrizione errata del funzionamento della carta, posto che ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 28.6.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022). E ciò depone per l'irrilevanza del termine di utilizzo della carta, come pure della scadenza del contratto a termine. La circostanza che l'ammissione al tempo parziale del personale di ruolo possa essere concessa nella misura minima del 50% non pare costituire un valido parametro per l'accesso al bonus del personale a tempo determinato: configurare il limite come condizione di fruizione del bonus, appare infatti in contrasto con le finalità perseguite, che, lo si ribadisce, sono quelle dell'aggiornamento delle competenze professionali, in vista delle future prestazioni, a prescindere dalla misura del servizio fornito nell'anno in corso. Né la limitazione della prestazione in ragione della misura del servizio svolto consentirebbe di assicurare la parità di trattamento: il suddetto limite si giustifica con la preferenza del legislatore per i rapporti di lavoro a tempo pieno, evidentemente ritenuti più funzionali alle esigenze della istituzione scolastica;
è questa la ragione per cui il ricorso al tempo parziale è stato consentito in misura non inferiore al 50% e nel limite del 25% della dotazione organica. Ed è esclusivamente questa la ragione per cui, al di sotto di tali limiti, il bonus non avrebbe potuto essere fruito da docenti di ruolo, perché non sarebbero potuti esistere docenti di ruolo chiamati a svolgere servizio per un numero di ore inferiore al limite previso. Il che non vale tuttavia a ravvisare una qualche incompatibilità logica tra la fruizione del bonus e prestazioni orarie inferiori al limite: le ragioni limitative del tempo parziale, infatti, nulla hanno a che fare con l'esigenza di formazione del corpo docente, sia esso di ruolo, a tempo pieno o parziale, o a tempo determinato;
sicché pare ingiustificato anche nell'obiettivo della parità di trattamento, estendere alla fruizione del bonus da parte del personale non di ruolo, la condizione oraria minima di servizio che il legislatore ha inteso porre al personale di ruolo per tutt'altra finalità, vale a dire l'accesso al regime di tempo parziale. Tali conclusioni sembrano anzi avvalorate dal fatto che l'elargizione di cui si discute sia assicurata anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato) ovvero ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, situazioni nelle quali la stabilità di rapporto ed il potenzialmente prossimo rientro in servizio, rendono necessario (come per i docenti precari) un aggiornamento professionale, in vista del miglioramento delle prestazioni future. Per le ragioni esposte occorre ritenere che l'accesso al bonus debba essere riconosciuto, anche ai docenti a tempo determinato, non solo quando ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 124 del 1999, ma a prescindere dalla durata dell'incarico effettivamente svolto nel corso dell'anno.
DEL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) Vale la pena di sottolineare che in tema di destinatari del beneficio, il d.l. 69/2023 per l'anno 2023 ha sostanzialmente riconosciuto il diritto rivendicato dai docenti precari, pur limitandolo a quelli aventi "contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Assodato che l'intervento legislativo nulla dispone in merito alle annualità pregresse, per le quali devono ritenersi quindi ancora operanti i principi affermati dalla Corte di Giustizia e dalla stessa Corte di Cassazione, deve tuttavia porsi il problema se, con riguardo all'annualità considerata (2023) possa dirsi in tal modo superata la questione che ravvisa una discriminazione nella esclusione dal beneficio di talune categorie di docenti precari. Come noto, le supplenze possono avere riguardo a posti vacanti dell'organico di diritto, per i quali manca il titolare di ruolo, oppure a posti dell'organico di fatto, per i quali il titolare esiste ma non svolge servizio nella propria sede. Le prime hanno abitualmente durata fino al 31 agosto, mentre le seconde terminano al 30 giugno. La tesi dell'amministrazione è che il beneficio sia stato in tal modo riconosciuto (lo si ribadisce per il solo anno 2023) al solo personale precario in servizio fino al 31 agosto, solo quello essendo destinato a coprire un posto vacante e disponibile. Occorrerebbe conseguentemente ritenere esclusi dalla prestazione i docenti incaricati di un servizio annuale su organico di fatto fino al 30 giugno. Onde negare il carattere discriminatorio di tale soluzione, occorrerebbe tuttavia sostenere l'esistenza di qualche differenza (non specificamente riconducibile allo strumento contrattuale) tra il servizio del docente precario incaricato fino al 30 giugno e gli altri docenti di ruolo o con incarico temporaneo fino al 31 agosto. Tali conclusioni non sarebbero in alcun modo sostenibili né avendo riguardo alla situazione di fatto ravvisabile negli incarichi e nel servizio svolto dalle citate categorie di docenti;
né alla luce dei principi affermati prima dalla Corte di Giustizia e successivamente (ovvero anche dopo l'emanazione del d.l.) dalla Corte di Cassazione. Quest'ultima ha infatti chiarito l'evidente equiparabilità ai docenti di ruolo dei docenti che abbiano ricevuto "incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999" o anche "incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999". Discostarsi da tali principi significherebbe perpetrare la situazione di discriminazione tra categorie di docenti del tutto equiparabili tra loro quanto alla natura del servizio prestato. Diversificare le posizioni in ragione del tipo di posto da coprire, nonostante che a ciò non corrisponda alcuna distinzione per natura, durata effettiva e qualità del servizio, integrerebbe quella discriminazione che il decreto era destinato a sanare. Sul punto la Cassazione ha infatti ricordato che "Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione"; che "l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; che "l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento"; che conseguentemente "l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio". Se ne ricava la necessità di disapplicare parzialmente anche il d.l. 69/23 nella parte in cui perviene a conclusioni parimenti discriminatorie nell'escludere dal beneficio i docenti precari con incarico annuale, a prescindere dalla natura del posto dai medesimi coperti;
in alternativa trattasi di interpretare la norma in esame in termini corrispondenti ai principi eurounitari identificando il servizio annuale su posto vacante e disponibile in qualsiasi posto destinato ad essere coperto temporaneamente con incarichi annuali
Controparte_4
Aspetto controverso della materia concerne anche la natura dell'obbligazione, se cioè la prestazione sia qualificabile come retributiva o risarcitoria. Secondo un primo orientamento il criterio da seguire per configurare la natura retributiva di un benefit è da individuarsi nella riferibilità dello stesso a spese che sono a carico del lavoratore per adempiere, sia pure indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione;
ove per contro il benefit costituisca una mera reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisca a spese che il lavoratore debba sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass., sez. Lav., 9.9.2020 n. 18685). In concreto, si è pertanto affermato che il beneficio della carta del docente non sia svincolato dalla natura e dalle modalità della controprestazione lavorativa, risultando anzi direttamente connesso alla finalità di sostenere la formazione obbligatoria continua dei docenti (D.M. 42-2009) e di valorizzarne le competenze professionali. Secondo tale ricostruzione la carta del docente non avrebbe una funzione meramente riparatoria della lesione subita dal lavoratore che debba sopportare spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ma andrebbe anzi considerata come strettamente ricollegata al sinallagma genetico e funzionale del rapporto di lavoro, di cui costituirebbe un corrispettivo in quanto attiene a spese che sono comunque a carico del lavoratore perché conseguenti all'esigenza di garantire la propria formazione continua e di valorizzare le proprie competenze professionali. Si tratterebbe quindi di spese effettuabili dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, trattandosi di un diritto-dovere di formazione professionale. Un secondo orientamento, cui questo giudice ritiene invece di aderire, facendo leva sull'espressa definizione normativa (ultimo periodo comma 121 art. 1 L. 107/2015) esclude la natura retributiva del beneficio, non avendo lo stesso natura di retribuzione accessoria e non costituendo reddito imponibile. Tale norma, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. La carta docenti in definitiva va qualificata come un benefit o come un beneficio economico, non costituente retribuzione, né diretta, né accessoria, ma come adempimento dell'obbligo datoriale di assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente e quindi come partecipazione anticipata e forfettaria alle spese per la formazione, continua e obbligatoria, imposta al dipendente, allo scopo di evitare che queste ultime gravino in esclusiva sul lavoratore decurtandone il reddito. In tal senso si può quindi escludere che essa abbia in origine natura risarcitoria, non avendo lo scopo di reintegrare il patrimonio del lavoratore;
ma deve parimenti escludersi la natura retributiva, avendo essa la finalità di assicurare l'esatto adempimento dell'obbligazione gravante sul docente. L'orientamento esposto sembra essere condiviso dalla S.C. che con la citata sentenza ha premesso che "la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi"; "ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una CP_1 sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) …". La Corte ha poi sottolineato che "già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali" giungendo ad affermare che "quella in esame è obbligazione sui generis " quanto alle finalità e alle modalità e ai tempi di fruizione. Ciò premesso la Corte ha sottolineato che, per il conseguimento della prestazione, al docente precario che sia ancora parte del sistema scolastico – non necessariamente in quanto stabilmente in servizio (ciò che potrebbe verificarsi solo per il personale di ruolo) ma in quanto ancora regolarmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze – debba essere riconosciuta la possibilità di esperire l'ordinaria azione di adempimento in forma specifica. Allorché tuttavia il medesimo docente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, l'unica azione possibile sarebbe quella risarcitoria "per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio".
NATURA DELL'OBBLIGAZIONE (segue) – PECUNIARIA E VINCOLATA Ulteriore contrasto si registra in ordine alla configurabilità o meno della obbligazione come pecuniaria, dovendosi ritenere che “Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa…” (Cass., sez. VI-II, 17.11.2021 n. 34944), natura che non sarebbe contraddetta dai vincoli di utilizzo (per essere la somma finalizzata all'acquisto solo di determinati beni o servizi), configurabili solo alla stregua di una integrazione causale dell'obbligazione (cfr. Cass. sez. I, 18.6.2018 n. 15929). D'altra parte, secondo la tesi contrapposta, le specifiche modalità attuative previste per la assegnazione in concreto della somma ed il successivo utilizzo (in sintesi, mediante accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite l'identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti on line o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio) sembrano impedire la configurabilità di una obbligazione di fare o di consegnare una cosa mobile determinata, trattandosi di mere prestazioni collaterali e accessorie, necessarie e funzionali all'adempimento dell'obbligazione (pur sempre avente natura pecuniaria), inerenti più in generale ai doveri di collaborazione e cooperazione gravanti sul debitore, alla stregua dei principî di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte, ovviamente nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale (cfr. Cass., sez. VI-III, 26.9.2018 n. 23069). Alle medesime conclusioni è pervenuta la S.C. (sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023) affermando che "la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento" sebbene "condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri" e dalla limitazione temporale della sua fruizione (prevedendo la norma che "l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo"). Pertanto, poiché il meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE comporta il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato, la provvista in questione non potrà essere una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato. Ciò nondimeno, ove mai sussista un eventuale impedimento nell'ambito di tali modalità attuative, la prestazione non potrà definirsi come impossibile e la somma in questione non potrà essere negata solo perché, ad esempio, il portale informatico del non abbia previsto e tuttora non CP_1 preveda l'accesso per i docenti (già) a tempo determinato, essendo conforme ai doveri di collaborazione e cooperazione gravanti sul debitore che questi dia accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento di quanto ad essi dovuto. La ricostruzione operata dalla Cassazione consente, inoltre, anche di risolvere le questioni che possono porsi nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia più – al momento della domanda giudiziale – alle dipendenze del datore di lavoro: ed invero, persistendo comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (trattandosi del diritto ad un beneficio pecuniario), nemmeno può ipotizzarsi alcuna sopravvenuta oggettiva impossibilità (cfr. Cass. sez. I, 22.6.2022 n. 20152), né alcuna eventuale diversa causa di estinzione dell'obbligazione. Va conseguentemente ribadito che l'ultimarsi della supplenza non esclude la legittimazione del docente all'azione di adempimento in forma specifica fin quando il medesimo continui ad essere parte del sistema scolastico, quale iscritto alle graduatorie per le supplenze. Solo la cancellazione dalle graduatorie e la conseguente "impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse, convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno"; l'impossibilità di conseguire il beneficio lascia quindi residuare in capo al docente il diritto al risarcimento dei danni da individuarsi in "possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro" e comunque da quantificarsi "entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio".
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE L'individuazione della natura della obbligazione fatta valere esplica i suoi effetti anche in ordine al termine prescrizionale. Anche su tale questione la Corte ha espresso il proprio orientamento nei seguenti termini: "la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)". Per contro "La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale". In merito alla decorrenza la S.C. ha precisato che la prescrizione dell'azione di adempimento "decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio". Al contrario "il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità" con la precisazione "che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento".
°°°°°°° Ciò posto, sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria rappresentata dall'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro deve essere accolta la domanda del docente alla erogazione della carta del docente per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti a prescindere dalla durata di tali incarichi. Tale diritto va peraltro riconosciuto entro il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dal conferimento di ciascun incarico) da calcolarsi a ritroso dalla data di proposizione del ricorso o dalla data di messa in mora del se anteriore. Il CP_1 predetto valore deve intendersi maggiorato degli interessi odella rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (conferimento dell'incarico) alla concreta attribuzione. Il convenuto va conseguentemente condannato al riconoscimento del beneficio in CP_1 questione per ciascuno degli anni di servizio (anche parziale) svolti dai ricorrenti, come risultanti dal ricorso introduttivo, ma nei limiti della prescrizione quinquennale, e all'adozione delle attività necessarie a consentire alle stesse il pieno godimento del beneficio medesimo. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accerta e dichiara il diritto di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_7 al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) svolti come da ricorso introduttivo e segnatamente:
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_1
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_2
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_3
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_4
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_5
- per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024; Parte_6 condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti Controparte_1 che si liquidano in € 849,00, oltre rimborso spese (c.u. 118,50 €), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Viterbo lì, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci