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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1087/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR LF, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8263/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14876/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF505EN00843 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7041/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.14876/2024, depositata il 30-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento notificato in data 18-3-2024 relativo a tributi IRPEF per l'anno 2017 in qualità di partecipe in qualità di socio al 33% della società Società_1 spa destinataria anch'essa di accertamento già oggetto di impugnazione, lamentando l'intervenuta decadenza dell'accertamento nonché l'infondatezza nel merito dello stesso.
Aveva, quindi, osservato che il ricorso era fondato, risultando annullato in separato giudizio l'accertamento nei confronti della società. Aveva condannato l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese liquidate in
€ 2.000,00.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P.II di Napoli lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva sospeso il giudizio in attesa che fosse definito l'accertamento nei confronti della società, ribadendo, quanto al merito, che sussisteva presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittori di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato e riproponendo le eccezioni formulate in primo grado e non esaminate (decadenza dell'azione accertativa;
infondatezza dell'accertamento nei confronti della società); con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e il difensore della parte appellata che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
A prescindere da ogni considerazione di merito appare decisivo il rilievo che questa Corte con la sentenza n.839/2026 depositata il 26-1-2026 (udienza 20-11-2025) aveva rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Napoli n.10237/2024 che aveva annullato l'accertamento nei confronti della società. L'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società esclude che possa rimanere in vita quello nei confronti del socio, che fa riferimento alla distribuzione di utili extracontabili di cui si è, in radice, esclusa la percezione.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
La circostanza che la sentenza che definisce l'atto prodromico in sede di gravame è stata emessa successivamente alla proposizione dell'appello giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR LF, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8263/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14876/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF505EN00843 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7041/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.14876/2024, depositata il 30-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento notificato in data 18-3-2024 relativo a tributi IRPEF per l'anno 2017 in qualità di partecipe in qualità di socio al 33% della società Società_1 spa destinataria anch'essa di accertamento già oggetto di impugnazione, lamentando l'intervenuta decadenza dell'accertamento nonché l'infondatezza nel merito dello stesso.
Aveva, quindi, osservato che il ricorso era fondato, risultando annullato in separato giudizio l'accertamento nei confronti della società. Aveva condannato l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese liquidate in
€ 2.000,00.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P.II di Napoli lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva sospeso il giudizio in attesa che fosse definito l'accertamento nei confronti della società, ribadendo, quanto al merito, che sussisteva presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittori di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato e riproponendo le eccezioni formulate in primo grado e non esaminate (decadenza dell'azione accertativa;
infondatezza dell'accertamento nei confronti della società); con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e il difensore della parte appellata che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
A prescindere da ogni considerazione di merito appare decisivo il rilievo che questa Corte con la sentenza n.839/2026 depositata il 26-1-2026 (udienza 20-11-2025) aveva rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Napoli n.10237/2024 che aveva annullato l'accertamento nei confronti della società. L'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società esclude che possa rimanere in vita quello nei confronti del socio, che fa riferimento alla distribuzione di utili extracontabili di cui si è, in radice, esclusa la percezione.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
La circostanza che la sentenza che definisce l'atto prodromico in sede di gravame è stata emessa successivamente alla proposizione dell'appello giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese del presente grado di giudizio.