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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 65/2023 R.G.L. avverso sentenza n. 1468/2022 emessa in data 12.07.2022 dal Giudice del Lavoro di OC , e vertente TRA
(cod. fisc. ) in proprio e n.q. del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della Ditta Individuale residente a [...] III Tr. Tv H n.35 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Loreto traversa privata n.18 presso lo studio dell'avv. Michela Franzò; appellante
in persona del dott. , Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. Manuela Nucara che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in OT;
Persona_1
-APPELLANTE incidentale –
in persona del suo Presidente e Controparte_1 rappresentante pro tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli Avv. Angela Maria Laganà e Dario Adornato;
-APPELLATO- e
(Cod. Fisc. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante “pro tempore” rapprseentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Di Nola;
-APPELLATANTE incidentale-
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di OC conveniva l' Parte_1 [...]
, e , proponendo opposizione a plurimi estratti Controparte_2 CP_1 Pt_2 ruolo e che venisse dichiarata la prescrizione dei crediti.
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto esistente l'interesse ad agire avverso l'impugnazione degli estratti di ruolo ha accolto parzialmente la domanda dichiarando prescritti parte dei crediti Avverso la sentenza ha proposto appello parziale il con riferimento ai crediti Pt_1 accertati come non prescritti.
e hanno interposto appello incidentale Pt_2 Controparte_2 eccependo la mancanza di interesse ad egire, sia perché trattasi di atti non impugnabili, in difetto di avvio del procedimento di esecuzione coattiva, sia perché si era in presenza di ipotesi di rituale notifica delle cartelle, sia, infine, per effetto del sopravvenire della legge 17 dicembre 2021, n. 215, con cui l'impugnabilità dei ruoli è stata limitata a casi tassativi, con previsione applicabile anche ai procedimenti in corso.
Si è costituito in appello l' aderendo all'eccezione sollevata dall di carenza CP_1 Pt_2 di interesse ad agire.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025 fissato nel predetto.
La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale è fondato. Il Tribunale ha ritenuto esistente l'interesse ad agire avverso l'impugnazione degli estratti di ruolo ed il relativo capo è stato impugnato da e da Pt_2 CP_3
Orbene, il motivo di appello va accolto alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente in primo grado, odierno appellato, non ha né allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza n. 1468/22: CP_3 CP_1
-in accoglimento dell'appello incidentale di e dichiara inammissibile Pt_2 CP_3 il ricorso di primo grado;
-dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio. Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti