Articolo 4 della Legge 7 aprile 1997, n. 96
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 aprile 1997
Art. 4. Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti 1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonche' da societa', enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli e' arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
Entrata in vigore il 27 aprile 1997
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