CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OB – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 243/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di OB n. 348/2023, pubblicata il 16.5.2023, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Biello, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in OB alla Via Nazario Sauro n. 6.
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
EL AR, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in OB alla Via dè Ferrari n. 34.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 26.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 27.11.25.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con decreto ingiuntivo n. 739/2016 l'ing. ha intimato alla in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., il pagamento di Euro 26.536,00, oltre accessori, sulla base di una parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri, in relazione a prestazioni che il professionista avrebbe svolto in base ad un accordo orale stipulato tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003 con la poi CP_2 incorporata dall'ingiunta.
Le prestazioni avrebbero riguardato la redazione di un autonomo progetto prevenzione incendi al fine di ottenere il rilascio del parere preventivo obbligatorio di conformità da parte del Comando
VV.FF. per l'ampliamento dell'attività alberghiera denominata Skanderbergh.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la l'opponente ha dedotto che la CP_1 prestazione di cui all' ingiunzione di pagamento avrebbe fatto parte di una più ampia attività, disciplinata dal contratto scritto stipulato tra il professionista e la in data 21.12.2000, Controparte_2 avente ad oggetto l'ampliamento e la ristrutturazione dell'attività alberghiera denominata
Skanderbergh; ha sostenuto che tra le prestazioni professionali contemplate era compresa anche quella di predisposizione della documentazione per il rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi per l'esercizio dell'attività alberghiera, e che il corrispettivo complessivo pattuito era di
Euro 20.658,00.
L'opponente ha altresì lamentato carenze progettuali, tanto che, a fronte dell'elaborato redatto dall'ing. per ottenere il rilascio del parere preventivo di prevenzione incendi, detto parere Pt_1 era stato rilasciato dal Comando VV.FF. in data 28.2.2003 corredato di numerose prescrizioni ulteriori, le quali comportavano in concreto per la committente consistenti e onerose modifiche progettuali.
L'ingiungente si è costituito ribadendo che la pretesa fatta valere in sede monitoria era basata su un contratto diverso da quello stipulato per iscritto in data 21.12.2000.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 348/2023, pubblicata il 16.5.23, il Tribunale di OB, all'esito dell'istruttoria ammessa, ha così statuito:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.739/2016 emesso dal Tribunale di OB;
2 - condanna al pagamento delle spese legali in favore della controparte che liquida Parte_1 in euro 4227, oltre spese forfettarie al 15 % , Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il primo giudice ha ritenuto che la prova della stipula di un autonomo contratto orale tra le parti tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003, gravante sull'ingiungente, non era stata in alcun modo fornita.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, notificata il 25.5.23, ha proposto appello lo con atto notificato a mezzo Pt_1 pec il 23.6.23.
L'appellante ha lamentato, sotto vari profili, l'omesso esame e l'erronea valutazione di elementi istruttori decisivi ai fini del giudizio, e la violazione delle norme di cui agli artt. 115 CPC, 116 CPC,
e 2729 e 2697 CC, riproponendo anche eccezioni ritenute assorbite dalla decisione impugnata.
Ha concluso chiedendo:
1) rigettarsi la proposta opposizione al Decreto Ingiuntivo n.739/2016 emesso dal Tribunale di
OB (R.G. 2351/2016) in quanto inammissibile, improponibile ed infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito come azionato in via monitoria dal convenuto-opposto (odierno appellante), confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, dando tutte le eventuali diverse statuizioni di condanna della società opponente al pagamento del giusto compenso dovuto all'opposto;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della società opponente
(odierna appellata) ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore dell'Ing. (nella misura che risulterà in corso di causa, anche mediante valutazione Pt_1 equitativa) provocati con la sua condotta processuale e/o al pagamento sempre in favore dell'odierno appellante di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria in ogni caso di spese e competenze sia della fase monitoria sia della fase di opposizione di primo grado sia della presente fase di appello.
Con comparsa depositata il 28.8.23 si è costituita la ed ha così concluso: CP_1
Rigettare in toto l'avverso appello in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni finora argomentate;
accertare, quindi, l'inadempimento contrattale posto in essere dall'opposto e dichiarato, quindi, risolto il relativo vincolo negoziale, dichiarare non dovute le somme oggetto di ingiunzione;
in via subordinata, reputare estinta l'obbligazione azionata per intervenuto pagamento delle uniche prestazioni eseguite;
3 in via estremamente subordinata, dichiarare non dovute le somme ingiunte, in quanto da porsi in compensazione con i maggiori danni arrecati;
condannare l'Ing. al risarcimento dei danni in favore della ex art. 96 c.p.c. nella Pt_1 CP_1 somma che sarà reputata equa dalla stimata Corte;
condannare l'Ing. all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio Pt_1 di appello, le quali potranno essere distratte in favore dello scrivente procuratore per dichiarato anticipo.
Con ordinanza del 27.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Nel merito.
L'appellante ha lamentato, sotto vari profili, l'omesso esame e l'erronea valutazione di elementi istruttori decisivi ai fini del giudizio.
Il gravame non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
4.1 Sostiene innanzitutto lo che, a fronte della domanda proposta con ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo - allegando a fondamento della pretesa creditoria il conferimento tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003 ad opera della mediante accordo verbale concluso presso la sede della Controparte_2 predetta società in OB, di un incarico di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto la “progettazione prevenzione incendi”, ai sensi del D.M. 08.03.1985, del DPR n. 37/1998 e del D.M.
04.05.1998, per il rilascio del parere preventivo obbligatorio di conformità da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di OB, per l'ampliamento dell'attività alberghiera denominata Skanderbeg - l'opponente non avrebbe, né nel suo atto di opposizione, né in prima Cont udienza, né con memoria n. 1 ex art. 183 c. VI (peraltro neppure depositata), né con la memoria n. 2 ex art. 183, preso posizione ai sensi dell'art. 115 CPC, per cui Tribunale, in base al principio di non contestazione di cui alla norma citata, ed anche ricorrendo eventualmente alla disposizione dell'art. 2729 CC, avrebbe dovuto ritenere la circostanza provata.
L'assunto è infondato.
Nell'atto di citazione in opposizione della si legge, tra l'altro, che, “la progettazione per CP_1 prevenzione incendi per il rilascio preventivo obbligatorio di conformità da parte del Comando dei
Vigili del Fuoco è di certo da includersi nell'incarico conferito per iscritto (in data 21.12.2000) e per cui veniva convenuto un corrispettivo complessivo di Euro 20.658,28” (cfr. pag. 5).
E' evidente che, secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, l'attività professionale oggetto di controversia non poteva aver titolo in un successivo accordo verbale, di cui non è ammesso in alcun modo il perfezionamento.
4 Dell'esistenza della contestazione sul punto è dato del resto atto nell'ordinanza del G.I. in data
23.1.18, con cui è stata disattesa per tale ragione l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Tale ordinanza, poi, nella parte ove si dispone “l'acquisizione della produzione documentale versata in atti in quanto dimostra la differenza tra l'incarico avente ad oggetto “attività professionale inerente all'esecuzione egli impianti tecnologici e agli adempimenti L. 46/90” conferito da CP_2 il 21-12.200 e l'altro diverso incarico ricevuto tra il 202 e 2003 inerente la “progettazione prevenzione incendi” (progettazione di 45 tavole)”, non può di per sé essere invocata a sostegno della tesi dell'appellante, alla luce del disposto dell'art. 177 comma 1 CPC.
Analogamente, l'interrogatorio formale dello attesa la funzione dell'atto istruttorio ex art. Pt_1
232 CPC, non può essere valorizzato come indizio a sostegno delle tesi dell'ingiungente.
In ordine alla valutazione della prova testimoniale si dirà nei punti successivi.
4.2 Lo censura la sentenza gravata nella parte in cui, a sostegno della decisione assunta, è Pt_1 detto che “le missive di diffida da lui inviate alla tra il 12.12.2003 e il 6.11.2015 (cfr. Controparte_2 doc. nn. 1 - 5 fascicolo monitorio) in cui non si fa mai cenno ad un progetto autonomo per la prevenzione incendi (le cui parole non compaiono mai) bensì a quello - originario e complessivo – di progettazione e costruzione di impianti tecnologici ed elettrici ossia quello oggetto del contratto scritto del 21.12.2000”.
L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di valutare altre prove documentali prodotte (doc. da n. 4 a n. 8 del fascicolo di parte della fase monitoria), e cioè diffide riguardanti proprio la pretesa oggetto di causa.
In realtà, non è oggetto di discussione l'esecuzione di dette prestazioni ad opera dello ma Pt_1 la ricomprensione di esse nell'originario contratto scritto piuttosto che in successivo accordo verbale,
e la corretta esecuzione delle medesime.
Dunque, anche a voler considerare i documenti richiamati dall'appellante, essi non appaiono risolutivi, tenuto conto, oltre che della loro predisposizione unilaterale, della circostanza che in tali documenti non è espressamente richiamato un titolo diverso dal contratto del 2020.
4.3 Ed in effetti, detto contratto prevedeva, come oggetto dell' incarico conferito al professionista,
“attività di consulenza, assistenza tecnica-amministrativa, progettuale, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori per l'esecuzione degli impianti tecnologici e meccanici per l'ampliamento e ristrutturazione de complesso alberghiero Skanderberg», ivi compreso
«progetto e documentazione per autorizzazioni degli Enti ed Autorità competenti preposti al rilascio di tutti i nulla.osta all'esercizio dell'attività turistico-alberghiera”.
5 Per l'appellante non sarebbe possibile ritenere che il contratto del 21.12.2000 fosse comprensivo anche dell'attività professionale riguardante la progettazione per il rilascio del parere preventivo dei
VVFF, in quanto a quella data già esisteva e vigeva un primo parere antincendio redatto dalla Proger, necessario per il rilascio della Concessione edilizia n. 280/2000.
Il rilievo non è esaustivo, atteso l'ampio tenore della previsione negoziale prima riportata.
Né in senso contrario può invocarsi la differenza ontologica tra progettazione degli impianti tecnologici e la progettazione per il rilascio del parere preventivo dei VVFF.
Sul punto si è invero espresso il teste - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri Tes_1 all'epoca del visto sulla parcella a corredo del ricorso monitorio - riferendo che tale differenza esiste, ma il teste ha anche precisato di non conoscere quali fossero poi i rapporti tra committente e professionista. Tes_ D'altra parte, il teste - direttore tecnico della ditta esecutrice degli interi lavori ed CP_4 incaricato della loro contabilizzazione - ha dichiarato di aver appreso proprio dallo che nel Pt_1 compenso pattuito con il contratto scritto era compresa anche la pratica volta ad ottenere la certificazione prevenzione incendi dai VVFF.
Lo stretto collegamento tra progetto degli impianti tecnologici e progetto antincendio è stato inoltre confermato dai testi e Tes_3 Tes_4
4.4 Oggetto di controversia è pure la corretta esecuzione delle prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria.
Sul punto la sentenza impugnata non si dilunga, limitandosi ad accennare alla “necessità di colmare
– a mezzo dell'ing. - le lacune del progetto originario redatto dall'ing. ”. Tes_3 Pt_1
L'appellante ha ribadito in questa sede di aver correttamente e completamente adempiuto ai suoi obblighi professionali, redigendo una progettazione antincendio assolutamente valida e conforme alle norme di legge.
Al riguardo è sufficiente osservare che, come rimarcato e documentato dall'appellata, il procedimento penale originato dalla denuncia sporta dallo nei confronti dei testi escussi in primo grado Pt_1 che avevano riferito di inadempimenti del professionista, all'esito delle indagini svolte, è stato archiviato dopo l'opposizione della persona offesa, con ordinanza del GIP ove si dice che “La P.G. ha infatti accertato che, contrariamente a quanto sostenuto da il Comando provinciale dei Pt_1
VV.FF. di OB espresse parere favorevole alla conformità del progetto redatto da Pt_1 subordinandolo tuttavia ad una serie di prescrizioni. E' perciò evidente che il progetto, almeno secondo le valutazioni dei VV.FF., risultò carente sotto il profilo tecnico. Alla stregua di tali circostanze le deposizioni dei testi, oggi indagati, non appaiono false”.
6 Si tratta di valutazioni coerenti con il numero e l'entità delle prescrizioni impartite, implicanti interventi e modifiche di non trascurabile entità.
Quanto sin qui esposto rende ultroneo esaminare altri profili della controversia, da ritenere assorbiti.
5. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
Non ricorrono invece i presupposti, attesa la complessità anche ricostruttiva della vicenda, per emettere la condanna ai sensi dell'art. 96 CPC invocata dall'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OB – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 243/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
OB n. 348/2023, pubblicata il 16.5.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.946,00 (Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro
1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv. EL AR, antistatario;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di OB del 4.12.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OB – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 243/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di OB n. 348/2023, pubblicata il 16.5.2023, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Biello, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in OB alla Via Nazario Sauro n. 6.
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
EL AR, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in OB alla Via dè Ferrari n. 34.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 26.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 27.11.25.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con decreto ingiuntivo n. 739/2016 l'ing. ha intimato alla in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., il pagamento di Euro 26.536,00, oltre accessori, sulla base di una parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri, in relazione a prestazioni che il professionista avrebbe svolto in base ad un accordo orale stipulato tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003 con la poi CP_2 incorporata dall'ingiunta.
Le prestazioni avrebbero riguardato la redazione di un autonomo progetto prevenzione incendi al fine di ottenere il rilascio del parere preventivo obbligatorio di conformità da parte del Comando
VV.FF. per l'ampliamento dell'attività alberghiera denominata Skanderbergh.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la l'opponente ha dedotto che la CP_1 prestazione di cui all' ingiunzione di pagamento avrebbe fatto parte di una più ampia attività, disciplinata dal contratto scritto stipulato tra il professionista e la in data 21.12.2000, Controparte_2 avente ad oggetto l'ampliamento e la ristrutturazione dell'attività alberghiera denominata
Skanderbergh; ha sostenuto che tra le prestazioni professionali contemplate era compresa anche quella di predisposizione della documentazione per il rilascio di tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi per l'esercizio dell'attività alberghiera, e che il corrispettivo complessivo pattuito era di
Euro 20.658,00.
L'opponente ha altresì lamentato carenze progettuali, tanto che, a fronte dell'elaborato redatto dall'ing. per ottenere il rilascio del parere preventivo di prevenzione incendi, detto parere Pt_1 era stato rilasciato dal Comando VV.FF. in data 28.2.2003 corredato di numerose prescrizioni ulteriori, le quali comportavano in concreto per la committente consistenti e onerose modifiche progettuali.
L'ingiungente si è costituito ribadendo che la pretesa fatta valere in sede monitoria era basata su un contratto diverso da quello stipulato per iscritto in data 21.12.2000.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 348/2023, pubblicata il 16.5.23, il Tribunale di OB, all'esito dell'istruttoria ammessa, ha così statuito:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.739/2016 emesso dal Tribunale di OB;
2 - condanna al pagamento delle spese legali in favore della controparte che liquida Parte_1 in euro 4227, oltre spese forfettarie al 15 % , Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il primo giudice ha ritenuto che la prova della stipula di un autonomo contratto orale tra le parti tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003, gravante sull'ingiungente, non era stata in alcun modo fornita.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, notificata il 25.5.23, ha proposto appello lo con atto notificato a mezzo Pt_1 pec il 23.6.23.
L'appellante ha lamentato, sotto vari profili, l'omesso esame e l'erronea valutazione di elementi istruttori decisivi ai fini del giudizio, e la violazione delle norme di cui agli artt. 115 CPC, 116 CPC,
e 2729 e 2697 CC, riproponendo anche eccezioni ritenute assorbite dalla decisione impugnata.
Ha concluso chiedendo:
1) rigettarsi la proposta opposizione al Decreto Ingiuntivo n.739/2016 emesso dal Tribunale di
OB (R.G. 2351/2016) in quanto inammissibile, improponibile ed infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di credito come azionato in via monitoria dal convenuto-opposto (odierno appellante), confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, dando tutte le eventuali diverse statuizioni di condanna della società opponente al pagamento del giusto compenso dovuto all'opposto;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della società opponente
(odierna appellata) ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore dell'Ing. (nella misura che risulterà in corso di causa, anche mediante valutazione Pt_1 equitativa) provocati con la sua condotta processuale e/o al pagamento sempre in favore dell'odierno appellante di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria in ogni caso di spese e competenze sia della fase monitoria sia della fase di opposizione di primo grado sia della presente fase di appello.
Con comparsa depositata il 28.8.23 si è costituita la ed ha così concluso: CP_1
Rigettare in toto l'avverso appello in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni finora argomentate;
accertare, quindi, l'inadempimento contrattale posto in essere dall'opposto e dichiarato, quindi, risolto il relativo vincolo negoziale, dichiarare non dovute le somme oggetto di ingiunzione;
in via subordinata, reputare estinta l'obbligazione azionata per intervenuto pagamento delle uniche prestazioni eseguite;
3 in via estremamente subordinata, dichiarare non dovute le somme ingiunte, in quanto da porsi in compensazione con i maggiori danni arrecati;
condannare l'Ing. al risarcimento dei danni in favore della ex art. 96 c.p.c. nella Pt_1 CP_1 somma che sarà reputata equa dalla stimata Corte;
condannare l'Ing. all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio Pt_1 di appello, le quali potranno essere distratte in favore dello scrivente procuratore per dichiarato anticipo.
Con ordinanza del 27.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Nel merito.
L'appellante ha lamentato, sotto vari profili, l'omesso esame e l'erronea valutazione di elementi istruttori decisivi ai fini del giudizio.
Il gravame non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
4.1 Sostiene innanzitutto lo che, a fronte della domanda proposta con ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo - allegando a fondamento della pretesa creditoria il conferimento tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003 ad opera della mediante accordo verbale concluso presso la sede della Controparte_2 predetta società in OB, di un incarico di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto la “progettazione prevenzione incendi”, ai sensi del D.M. 08.03.1985, del DPR n. 37/1998 e del D.M.
04.05.1998, per il rilascio del parere preventivo obbligatorio di conformità da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di OB, per l'ampliamento dell'attività alberghiera denominata Skanderbeg - l'opponente non avrebbe, né nel suo atto di opposizione, né in prima Cont udienza, né con memoria n. 1 ex art. 183 c. VI (peraltro neppure depositata), né con la memoria n. 2 ex art. 183, preso posizione ai sensi dell'art. 115 CPC, per cui Tribunale, in base al principio di non contestazione di cui alla norma citata, ed anche ricorrendo eventualmente alla disposizione dell'art. 2729 CC, avrebbe dovuto ritenere la circostanza provata.
L'assunto è infondato.
Nell'atto di citazione in opposizione della si legge, tra l'altro, che, “la progettazione per CP_1 prevenzione incendi per il rilascio preventivo obbligatorio di conformità da parte del Comando dei
Vigili del Fuoco è di certo da includersi nell'incarico conferito per iscritto (in data 21.12.2000) e per cui veniva convenuto un corrispettivo complessivo di Euro 20.658,28” (cfr. pag. 5).
E' evidente che, secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, l'attività professionale oggetto di controversia non poteva aver titolo in un successivo accordo verbale, di cui non è ammesso in alcun modo il perfezionamento.
4 Dell'esistenza della contestazione sul punto è dato del resto atto nell'ordinanza del G.I. in data
23.1.18, con cui è stata disattesa per tale ragione l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Tale ordinanza, poi, nella parte ove si dispone “l'acquisizione della produzione documentale versata in atti in quanto dimostra la differenza tra l'incarico avente ad oggetto “attività professionale inerente all'esecuzione egli impianti tecnologici e agli adempimenti L. 46/90” conferito da CP_2 il 21-12.200 e l'altro diverso incarico ricevuto tra il 202 e 2003 inerente la “progettazione prevenzione incendi” (progettazione di 45 tavole)”, non può di per sé essere invocata a sostegno della tesi dell'appellante, alla luce del disposto dell'art. 177 comma 1 CPC.
Analogamente, l'interrogatorio formale dello attesa la funzione dell'atto istruttorio ex art. Pt_1
232 CPC, non può essere valorizzato come indizio a sostegno delle tesi dell'ingiungente.
In ordine alla valutazione della prova testimoniale si dirà nei punti successivi.
4.2 Lo censura la sentenza gravata nella parte in cui, a sostegno della decisione assunta, è Pt_1 detto che “le missive di diffida da lui inviate alla tra il 12.12.2003 e il 6.11.2015 (cfr. Controparte_2 doc. nn. 1 - 5 fascicolo monitorio) in cui non si fa mai cenno ad un progetto autonomo per la prevenzione incendi (le cui parole non compaiono mai) bensì a quello - originario e complessivo – di progettazione e costruzione di impianti tecnologici ed elettrici ossia quello oggetto del contratto scritto del 21.12.2000”.
L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di valutare altre prove documentali prodotte (doc. da n. 4 a n. 8 del fascicolo di parte della fase monitoria), e cioè diffide riguardanti proprio la pretesa oggetto di causa.
In realtà, non è oggetto di discussione l'esecuzione di dette prestazioni ad opera dello ma Pt_1 la ricomprensione di esse nell'originario contratto scritto piuttosto che in successivo accordo verbale,
e la corretta esecuzione delle medesime.
Dunque, anche a voler considerare i documenti richiamati dall'appellante, essi non appaiono risolutivi, tenuto conto, oltre che della loro predisposizione unilaterale, della circostanza che in tali documenti non è espressamente richiamato un titolo diverso dal contratto del 2020.
4.3 Ed in effetti, detto contratto prevedeva, come oggetto dell' incarico conferito al professionista,
“attività di consulenza, assistenza tecnica-amministrativa, progettuale, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori per l'esecuzione degli impianti tecnologici e meccanici per l'ampliamento e ristrutturazione de complesso alberghiero Skanderberg», ivi compreso
«progetto e documentazione per autorizzazioni degli Enti ed Autorità competenti preposti al rilascio di tutti i nulla.osta all'esercizio dell'attività turistico-alberghiera”.
5 Per l'appellante non sarebbe possibile ritenere che il contratto del 21.12.2000 fosse comprensivo anche dell'attività professionale riguardante la progettazione per il rilascio del parere preventivo dei
VVFF, in quanto a quella data già esisteva e vigeva un primo parere antincendio redatto dalla Proger, necessario per il rilascio della Concessione edilizia n. 280/2000.
Il rilievo non è esaustivo, atteso l'ampio tenore della previsione negoziale prima riportata.
Né in senso contrario può invocarsi la differenza ontologica tra progettazione degli impianti tecnologici e la progettazione per il rilascio del parere preventivo dei VVFF.
Sul punto si è invero espresso il teste - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri Tes_1 all'epoca del visto sulla parcella a corredo del ricorso monitorio - riferendo che tale differenza esiste, ma il teste ha anche precisato di non conoscere quali fossero poi i rapporti tra committente e professionista. Tes_ D'altra parte, il teste - direttore tecnico della ditta esecutrice degli interi lavori ed CP_4 incaricato della loro contabilizzazione - ha dichiarato di aver appreso proprio dallo che nel Pt_1 compenso pattuito con il contratto scritto era compresa anche la pratica volta ad ottenere la certificazione prevenzione incendi dai VVFF.
Lo stretto collegamento tra progetto degli impianti tecnologici e progetto antincendio è stato inoltre confermato dai testi e Tes_3 Tes_4
4.4 Oggetto di controversia è pure la corretta esecuzione delle prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria.
Sul punto la sentenza impugnata non si dilunga, limitandosi ad accennare alla “necessità di colmare
– a mezzo dell'ing. - le lacune del progetto originario redatto dall'ing. ”. Tes_3 Pt_1
L'appellante ha ribadito in questa sede di aver correttamente e completamente adempiuto ai suoi obblighi professionali, redigendo una progettazione antincendio assolutamente valida e conforme alle norme di legge.
Al riguardo è sufficiente osservare che, come rimarcato e documentato dall'appellata, il procedimento penale originato dalla denuncia sporta dallo nei confronti dei testi escussi in primo grado Pt_1 che avevano riferito di inadempimenti del professionista, all'esito delle indagini svolte, è stato archiviato dopo l'opposizione della persona offesa, con ordinanza del GIP ove si dice che “La P.G. ha infatti accertato che, contrariamente a quanto sostenuto da il Comando provinciale dei Pt_1
VV.FF. di OB espresse parere favorevole alla conformità del progetto redatto da Pt_1 subordinandolo tuttavia ad una serie di prescrizioni. E' perciò evidente che il progetto, almeno secondo le valutazioni dei VV.FF., risultò carente sotto il profilo tecnico. Alla stregua di tali circostanze le deposizioni dei testi, oggi indagati, non appaiono false”.
6 Si tratta di valutazioni coerenti con il numero e l'entità delle prescrizioni impartite, implicanti interventi e modifiche di non trascurabile entità.
Quanto sin qui esposto rende ultroneo esaminare altri profili della controversia, da ritenere assorbiti.
5. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata;
di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
Non ricorrono invece i presupposti, attesa la complessità anche ricostruttiva della vicenda, per emettere la condanna ai sensi dell'art. 96 CPC invocata dall'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OB – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 243/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
OB n. 348/2023, pubblicata il 16.5.2023, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.946,00 (Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro
1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv. EL AR, antistatario;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di OB del 4.12.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
7