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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7163/2023
TRA in qualità di titolare dell'impresa individuale OSTITEL DI OSTI Parte_1
TO
c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Fucile e dall'avv. Alberto Alberti con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via Scardeone n. 25
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Agnoletto e dall'avv. Federico Menin con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Mestre-Venezia, via Torre
Belfredo n. 13/4
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE QUALE TITOLARE Parte_1
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE OSTITEL DI OSTI TO: come da note scritte depositate in data 4 febbraio 2025.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Controparte_1
1 come da note scritte depositate in data 30 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10 ottobre 2023, la società
[...]
d'ora in poi chiedeva che fosse ingiunto a in Controparte_1 CP_1 Parte_1
qualità di titolare dell'impresa individuale ST di BE Osti, d'ora in poi ST, di pagare l'importo di euro 27.620,80 portato dalle fatture n. 395 del 30.06.2023 di euro
9.747,80 e n. 520 del 31.07.2023 di euro 17.873,00 relative a consegne di cassoni, trasporto e smaltimento rifiuti, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 30 ottobre 2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 27.620,80, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che i moduli del formulario rifiuti non erano stati da lei compilati né sottoscritti;
che non era stato approvato alcun preventivo relativo ai costi di smaltimento dei rifiuti costituiti da imballaggi misti;
e che non vi era corrispondenza tra il peso dei rifiuti asportati ed il corrispettivo preteso.
Rilevava, inoltre, che il peso indicato al momento del carico aumentava in misura esponenziale in sede di verifica di destinazione e che, a parità di contenitore e di tipologia di rifiuto, le variazioni in aumento non erano giustificabili.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta la quale deduceva che, su richiesta della ST di trasporto e smaltimento di cartongesso e materiali misti per un cantiere sito in Padova, via
Venezia n. 57, aveva fatto una ricognizione della tipologia dei materiali e aveva predisposto due preventivi, uno per il conferimento di cartongesso e uno per il conferimento di materiali misti. In data 12.06.2023 la ST aveva chiesto la consegna di cassoni ed in seguito aveva ordinato il ritiro di questi ultimi dopo che erano stati da lei riempiti dei materiali di risulta.
Sosteneva che la ST, così operando, aveva accettato per fatti concludenti anche il preventivo di spesa relativo ai rifiuti misti.
Allegava di aver prelevato i cassoni dopo una stima approssimativa del peso dei materiali conferiti, basata su un mero controllo visivo;
di aver provveduto a riportare
2 immediatamente il cassone presso la pesa ufficiale/certificata presente presso la sua sede ove i rifiuti conferiti erano stati pesati.
Rilevava che il quantitativo dei rifiuti doveva essere indicato nel Formulario di
Identificazione dei Rifiuti c.d. FIR e che, nel caso in cui il produttore fosse privo di un sistema di pesatura del rifiuto ritirato dal trasportatore, era consentito stimare il peso alla partenza in una apposita casella del FIR e poi verificare tale peso una volta giunti all'impianto di destino dotato di pesa certificata completando il FIR con l'indicazione in apposita casella di tale peso verificato.
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
2.
Ciò detto, si rileva che la ha azionato in via monitoria le fatture n. 395 del CP_1
30.06.2023 di euro 9.747,80 e n. 520 del 31.07.2023 di euro 17.873,00 relative a consegne di cassoni, trasporto e smaltimento rifiuti (docc. 1 e 2 monitorio).
La ST, nella prima difesa utile (la citazione), non ha contestato:
- di aver ricevuto il numero di cassoni indicati nelle fatture;
- il corrispettivo preteso dalla convenuta per i cassoni;
- il numero dei viaggi effettuati dalla CP_1
- il corrispettivo preteso per ciascun viaggio;
- il corrispettivo preteso per il ritiro e lo smaltimento del cartongesso;
3 - il ritiro di solo cartongesso in data 21.06.2023;
- il ritiro di rifiuti misti in data 30.06.2023, 04.07.2023 e 12.07.2023;
- il peso del materiale presente nei cassoni al momento della pesatura.
Pertanto, per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione (art. 115
c.p.c.) la convenuta era esonerata dal provare tali circostanze.
2.1.
Peraltro, il peso del materiale al momento della pesatura presso la sede della CP_1
risulta anche dai rapporti di pesa prodotti da quest'ultima (pagg. 2, 4, 6 e 8 del doc. 9 conv.).
3.
Ciò posto si rileva che è documentale che in data 19 maggio 2023 la a inviato CP_1
all'ingiunto l'offerta 174 e l'offerta 175 (doc. 2 conv. – mail inviata dalla a ST con CP_1
oggetto “Offerte trasporto e smaltimento rifiuti misti e cartongesso” e con allegate le offerte).
L'offerta n. 174 era relativa allo “smaltimento rifiuti misti” e con essa la aveva CP_1
proposto il corrispettivo di 1€/kg.
L'offerta n. 175, invece, era relativa allo “smaltimento cartongesso” e il corrispettivo proposto era di 250€/tonnellata.
E' pacifico che solo l'offerta n. 175 è stata restituita da ST firmata per accettazione
(il corrispettivo preteso per il ritiro e lo smaltimento del cartongesso pari ad € 250/tonnellata, infatti, - come si è detto -, non è controverso).
4.
Ciò nonostante, si ritiene che la ST, richiedendo il ritiro dei rifiuti misti, abbia accettato per fatti concludenti l'offerta n. 174.
Non risulta, infatti, che parte attrice-opponente, dopo la ricezione della predetta offerta, abbia contestato il prezzo proposto dalla convenuta-opposta adducendo che era troppo caro o abbia richiesto alla uno sconto o, comunque, un prezzo diverso. CP_1
Pertanto, il fatto che l'ingiunto abbia ordinato il ritiro di rifiuti misti dopo aver ricevuto la proposta della consente di affermare che l'attore, così facendo, abbia CP_1
tacitamente accettato l'offerta della convenuta.
4 Conclusione che è avvalorata dal fatto che la ST ha richiesto il ritiro di rifiuti misti anche nel mese di luglio 2023, dopo, quindi, aver ricevuto, tramite il sistema SDI, la fattura n. 395 del 30.06.2023 nella quale la aveva già addebitato per il ritiro CP_1
e lo smaltimento dei rifiuti misti effettuato in data 30.06.2023, il prezzo di 1€/kg (doc.
1 monit.).
Peraltro, non risultano, contestazioni in merito al prezzo unitario applicato dalla
[...]
er i rifiuti misti, antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Neppure dopo il ricevimento dell'intimazione di pagamento in data 01.09.2023 (doc. 5 monit.).
Si ritiene, pertanto, che sussista la prova dell'esistenza di un tacito accordo sul prezzo preteso dalla convenuta per il ritiro dei rifiuti misti.
5.
In merito alla questione controversa relativa alla quantità di rifiuti ritirati, si rileva in primo luogo che è inconferente il fatto che i formulari dei rifiuti siano stati o meno compilati e firmati solo dalla in quanto ciò che rileva ed è decisivo è che CP_1
quest'ultima abbia effettivamente provveduto al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti della tipologia e nella quantità indicata nelle fatture azionate.
5.1.
Del pari inconferente è la discrepanza tra il peso indicato dalla nel formulario CP_1
FIR al momento del ritiro e il peso risultante dopo la pesatura ufficiale/certificata in quanto è pacifico che al riempimento dei cassoni ha provveduto la stessa ST e che, quindi, al momento del ritiro, la convenuta ha effettuato solo una stima approssimativa del peso dei rifiuti conferiti, basata su un mero controllo visivo del cassone riempito.
Tant'è che nel formulario FIR risulta spuntata la casella “Peso da verificare a destino”.
Pertanto, il fatto che il peso stimato al momento del ritiro sia diverso, anche di molto, dal peso risultante dopo la pesatura certificata, nulla prova.
5.2.
5 In merito alla tipologia dei rifiuti, si è già detto che la ST non ha contestato che la abbia ritirato cartongesso il 21.06.2023 e rifiuti misti in data 30.06.2023, CP_1
04.07.2023 e 12.07.2023.
5.3.
Né ha contestato, - come si è già detto -, il peso dei materiali al momento della pesatura presso la sede della peso che comunque risulta dai rapporti di pesa prodotti CP_1
da quest'ultima (pagg. 2, 4, 6 e 8 del doc. 9 conv.).
Parte attrice, infatti, ha solamente insinuato che la durante il tragitto dal CP_1
cantiere della ST alla sede della convenuta, avrebbe prelevato ulteriori rifiuti da terzi e che questa sarebbe la ragione della discrepanza tra il peso stimato e il peso risultante dopo la pesatura.
La prospettazione dell'ingiunto è meramente ipotetica e congetturale, per quanto suggestiva, in quanto non è suffragata da alcun valido elemento, atteso che la discrepanza tra il peso stimato al momento del ritiro e il peso risultante alla pesatura,
e il fatto che la abbia impiegato tempi diversi per il trasporto dal luogo del CP_1
ritiro al luogo di pesatura costituiscono al più indizi equivoci.
Infatti, come si è già detto, la discrepanza tra i due pesi ha comunque una spiegazione logica in quanto la stima del peso al momento del ritiro era fatta da solo sulla CP_1
base di un controllo visivo di un cassone pieno, riempito precedentemente da ST;
e il fatto che la bbia impiegato tempi diversi per percorrere il tragitto dal luogo CP_1
del ritiro al luogo della pesatura può essere dipeso da numerosi fattori, tra cui il traffico.
Pertanto, questi due elementi, da soli, non consentono di presumere che la CP_1
abbia ritirato, durante il tragitto, dei rifiuti da altri soggetti per poi addebitarli all'attore.
Non avendo l'ingiunta, pur essendone onerata, fornito prova del fatto che la convenuta, dopo aver ritirato i cassoni, vi abbia caricato rifiuti di terzi e, quindi, non avendo provato che il peso dei rifiuti al momento della pesa certificata presso la sede di in CP_1
realtà comprendeva anche rifiuti non conferiti dall'ingiunto, si ritiene che il peso risultante dai rapporti di pesa sia relativo solo ai rifiuti di ST.
6.
6 Peraltro e solo per completezza, si rileva che il quantitativo dei rifiuti ritirati risulta contestato dall'ingiunto per la prima volta solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, nonostante la abbia inviato a mezzo posta ad ST la c.d. IV copia del FIR e CP_1
copia dei rapporti di pesa a luglio ed ad agosto 2023 (circostanza incontroversa in quanto non specificamente contestata dall'ingiunto nella memoria n. 1); e nonostante l'intimazione di pagamento delle fatture in data 01.09.2023 (doc. 5 monit.).
7.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va, conseguentemente, rigettata.
8.
Per completezza si rileva che nessuna delle parti ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio che, pertanto, devono reputarsi tacitamente rinunciate (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 16886 del
10.08.2016).
9.
In merito alla contestazione di ST dell'addebito nel decreto ingiuntivo del costo di euro 90,00 per l'autenticazione dell'estratto autentico in quanto a suo dire spesa non necessaria e superflua, si rileva che solo a decorrere dal 26.11.2024 (entrata in vigore del d.lgs. 31.10.2024 n. 164) le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di
Interscambio c.d. SDI costituiscono prova scritta idonea per i crediti di cui all'art. 634 secondo co. c.p.c. e il ricorso per ingiunzione è stato depositato in data 10.10.2023.
Peraltro, la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili è stata espressamente richiesta dal giudice del monitorio.
La contestazione è, quindi, infondata.
10.
In merito all'errore materiale in cui sarebbe incorso il giudice del monitorio, si rileva che effettivamente nel decreto ingiuntivo risulta conteggiata due volte la spesa di euro
27,00 relativa alla marca da bollo (una volta nell'importo di euro 286,00= euro 259 per
C.U. + marca da bollo, una seconda volta a parte).
Ciò detto si rileva che nessuna delle parti ha chiesto la correzione dell'errore materiale.
Si ritiene, pertanto, che il decreto ingiuntivo debba essere confermato con la precisazione che non sono dovuti gli euro 27,00 ivi liquidati.
7 10.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 7163/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2534/2023 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova il 30.10.2023 che conferma, ad esclusione dell'importo di euro 27,00 non dovuto;
2) Dichiara l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo di cui al punto che precede, nella parte in cui non ne è già munito;
3) Condanna l'attore-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 18 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7163/2023
TRA in qualità di titolare dell'impresa individuale OSTITEL DI OSTI Parte_1
TO
c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Fucile e dall'avv. Alberto Alberti con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via Scardeone n. 25
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
p.iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Agnoletto e dall'avv. Federico Menin con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Mestre-Venezia, via Torre
Belfredo n. 13/4
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE QUALE TITOLARE Parte_1
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE OSTITEL DI OSTI TO: come da note scritte depositate in data 4 febbraio 2025.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Controparte_1
1 come da note scritte depositate in data 30 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10 ottobre 2023, la società
[...]
d'ora in poi chiedeva che fosse ingiunto a in Controparte_1 CP_1 Parte_1
qualità di titolare dell'impresa individuale ST di BE Osti, d'ora in poi ST, di pagare l'importo di euro 27.620,80 portato dalle fatture n. 395 del 30.06.2023 di euro
9.747,80 e n. 520 del 31.07.2023 di euro 17.873,00 relative a consegne di cassoni, trasporto e smaltimento rifiuti, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 30 ottobre 2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 27.620,80, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando che i moduli del formulario rifiuti non erano stati da lei compilati né sottoscritti;
che non era stato approvato alcun preventivo relativo ai costi di smaltimento dei rifiuti costituiti da imballaggi misti;
e che non vi era corrispondenza tra il peso dei rifiuti asportati ed il corrispettivo preteso.
Rilevava, inoltre, che il peso indicato al momento del carico aumentava in misura esponenziale in sede di verifica di destinazione e che, a parità di contenitore e di tipologia di rifiuto, le variazioni in aumento non erano giustificabili.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta la quale deduceva che, su richiesta della ST di trasporto e smaltimento di cartongesso e materiali misti per un cantiere sito in Padova, via
Venezia n. 57, aveva fatto una ricognizione della tipologia dei materiali e aveva predisposto due preventivi, uno per il conferimento di cartongesso e uno per il conferimento di materiali misti. In data 12.06.2023 la ST aveva chiesto la consegna di cassoni ed in seguito aveva ordinato il ritiro di questi ultimi dopo che erano stati da lei riempiti dei materiali di risulta.
Sosteneva che la ST, così operando, aveva accettato per fatti concludenti anche il preventivo di spesa relativo ai rifiuti misti.
Allegava di aver prelevato i cassoni dopo una stima approssimativa del peso dei materiali conferiti, basata su un mero controllo visivo;
di aver provveduto a riportare
2 immediatamente il cassone presso la pesa ufficiale/certificata presente presso la sua sede ove i rifiuti conferiti erano stati pesati.
Rilevava che il quantitativo dei rifiuti doveva essere indicato nel Formulario di
Identificazione dei Rifiuti c.d. FIR e che, nel caso in cui il produttore fosse privo di un sistema di pesatura del rifiuto ritirato dal trasportatore, era consentito stimare il peso alla partenza in una apposita casella del FIR e poi verificare tale peso una volta giunti all'impianto di destino dotato di pesa certificata completando il FIR con l'indicazione in apposita casella di tale peso verificato.
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
2.
Ciò detto, si rileva che la ha azionato in via monitoria le fatture n. 395 del CP_1
30.06.2023 di euro 9.747,80 e n. 520 del 31.07.2023 di euro 17.873,00 relative a consegne di cassoni, trasporto e smaltimento rifiuti (docc. 1 e 2 monitorio).
La ST, nella prima difesa utile (la citazione), non ha contestato:
- di aver ricevuto il numero di cassoni indicati nelle fatture;
- il corrispettivo preteso dalla convenuta per i cassoni;
- il numero dei viaggi effettuati dalla CP_1
- il corrispettivo preteso per ciascun viaggio;
- il corrispettivo preteso per il ritiro e lo smaltimento del cartongesso;
3 - il ritiro di solo cartongesso in data 21.06.2023;
- il ritiro di rifiuti misti in data 30.06.2023, 04.07.2023 e 12.07.2023;
- il peso del materiale presente nei cassoni al momento della pesatura.
Pertanto, per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione (art. 115
c.p.c.) la convenuta era esonerata dal provare tali circostanze.
2.1.
Peraltro, il peso del materiale al momento della pesatura presso la sede della CP_1
risulta anche dai rapporti di pesa prodotti da quest'ultima (pagg. 2, 4, 6 e 8 del doc. 9 conv.).
3.
Ciò posto si rileva che è documentale che in data 19 maggio 2023 la a inviato CP_1
all'ingiunto l'offerta 174 e l'offerta 175 (doc. 2 conv. – mail inviata dalla a ST con CP_1
oggetto “Offerte trasporto e smaltimento rifiuti misti e cartongesso” e con allegate le offerte).
L'offerta n. 174 era relativa allo “smaltimento rifiuti misti” e con essa la aveva CP_1
proposto il corrispettivo di 1€/kg.
L'offerta n. 175, invece, era relativa allo “smaltimento cartongesso” e il corrispettivo proposto era di 250€/tonnellata.
E' pacifico che solo l'offerta n. 175 è stata restituita da ST firmata per accettazione
(il corrispettivo preteso per il ritiro e lo smaltimento del cartongesso pari ad € 250/tonnellata, infatti, - come si è detto -, non è controverso).
4.
Ciò nonostante, si ritiene che la ST, richiedendo il ritiro dei rifiuti misti, abbia accettato per fatti concludenti l'offerta n. 174.
Non risulta, infatti, che parte attrice-opponente, dopo la ricezione della predetta offerta, abbia contestato il prezzo proposto dalla convenuta-opposta adducendo che era troppo caro o abbia richiesto alla uno sconto o, comunque, un prezzo diverso. CP_1
Pertanto, il fatto che l'ingiunto abbia ordinato il ritiro di rifiuti misti dopo aver ricevuto la proposta della consente di affermare che l'attore, così facendo, abbia CP_1
tacitamente accettato l'offerta della convenuta.
4 Conclusione che è avvalorata dal fatto che la ST ha richiesto il ritiro di rifiuti misti anche nel mese di luglio 2023, dopo, quindi, aver ricevuto, tramite il sistema SDI, la fattura n. 395 del 30.06.2023 nella quale la aveva già addebitato per il ritiro CP_1
e lo smaltimento dei rifiuti misti effettuato in data 30.06.2023, il prezzo di 1€/kg (doc.
1 monit.).
Peraltro, non risultano, contestazioni in merito al prezzo unitario applicato dalla
[...]
er i rifiuti misti, antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Neppure dopo il ricevimento dell'intimazione di pagamento in data 01.09.2023 (doc. 5 monit.).
Si ritiene, pertanto, che sussista la prova dell'esistenza di un tacito accordo sul prezzo preteso dalla convenuta per il ritiro dei rifiuti misti.
5.
In merito alla questione controversa relativa alla quantità di rifiuti ritirati, si rileva in primo luogo che è inconferente il fatto che i formulari dei rifiuti siano stati o meno compilati e firmati solo dalla in quanto ciò che rileva ed è decisivo è che CP_1
quest'ultima abbia effettivamente provveduto al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti della tipologia e nella quantità indicata nelle fatture azionate.
5.1.
Del pari inconferente è la discrepanza tra il peso indicato dalla nel formulario CP_1
FIR al momento del ritiro e il peso risultante dopo la pesatura ufficiale/certificata in quanto è pacifico che al riempimento dei cassoni ha provveduto la stessa ST e che, quindi, al momento del ritiro, la convenuta ha effettuato solo una stima approssimativa del peso dei rifiuti conferiti, basata su un mero controllo visivo del cassone riempito.
Tant'è che nel formulario FIR risulta spuntata la casella “Peso da verificare a destino”.
Pertanto, il fatto che il peso stimato al momento del ritiro sia diverso, anche di molto, dal peso risultante dopo la pesatura certificata, nulla prova.
5.2.
5 In merito alla tipologia dei rifiuti, si è già detto che la ST non ha contestato che la abbia ritirato cartongesso il 21.06.2023 e rifiuti misti in data 30.06.2023, CP_1
04.07.2023 e 12.07.2023.
5.3.
Né ha contestato, - come si è già detto -, il peso dei materiali al momento della pesatura presso la sede della peso che comunque risulta dai rapporti di pesa prodotti CP_1
da quest'ultima (pagg. 2, 4, 6 e 8 del doc. 9 conv.).
Parte attrice, infatti, ha solamente insinuato che la durante il tragitto dal CP_1
cantiere della ST alla sede della convenuta, avrebbe prelevato ulteriori rifiuti da terzi e che questa sarebbe la ragione della discrepanza tra il peso stimato e il peso risultante dopo la pesatura.
La prospettazione dell'ingiunto è meramente ipotetica e congetturale, per quanto suggestiva, in quanto non è suffragata da alcun valido elemento, atteso che la discrepanza tra il peso stimato al momento del ritiro e il peso risultante alla pesatura,
e il fatto che la abbia impiegato tempi diversi per il trasporto dal luogo del CP_1
ritiro al luogo di pesatura costituiscono al più indizi equivoci.
Infatti, come si è già detto, la discrepanza tra i due pesi ha comunque una spiegazione logica in quanto la stima del peso al momento del ritiro era fatta da solo sulla CP_1
base di un controllo visivo di un cassone pieno, riempito precedentemente da ST;
e il fatto che la bbia impiegato tempi diversi per percorrere il tragitto dal luogo CP_1
del ritiro al luogo della pesatura può essere dipeso da numerosi fattori, tra cui il traffico.
Pertanto, questi due elementi, da soli, non consentono di presumere che la CP_1
abbia ritirato, durante il tragitto, dei rifiuti da altri soggetti per poi addebitarli all'attore.
Non avendo l'ingiunta, pur essendone onerata, fornito prova del fatto che la convenuta, dopo aver ritirato i cassoni, vi abbia caricato rifiuti di terzi e, quindi, non avendo provato che il peso dei rifiuti al momento della pesa certificata presso la sede di in CP_1
realtà comprendeva anche rifiuti non conferiti dall'ingiunto, si ritiene che il peso risultante dai rapporti di pesa sia relativo solo ai rifiuti di ST.
6.
6 Peraltro e solo per completezza, si rileva che il quantitativo dei rifiuti ritirati risulta contestato dall'ingiunto per la prima volta solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, nonostante la abbia inviato a mezzo posta ad ST la c.d. IV copia del FIR e CP_1
copia dei rapporti di pesa a luglio ed ad agosto 2023 (circostanza incontroversa in quanto non specificamente contestata dall'ingiunto nella memoria n. 1); e nonostante l'intimazione di pagamento delle fatture in data 01.09.2023 (doc. 5 monit.).
7.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va, conseguentemente, rigettata.
8.
Per completezza si rileva che nessuna delle parti ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio che, pertanto, devono reputarsi tacitamente rinunciate (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 16886 del
10.08.2016).
9.
In merito alla contestazione di ST dell'addebito nel decreto ingiuntivo del costo di euro 90,00 per l'autenticazione dell'estratto autentico in quanto a suo dire spesa non necessaria e superflua, si rileva che solo a decorrere dal 26.11.2024 (entrata in vigore del d.lgs. 31.10.2024 n. 164) le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di
Interscambio c.d. SDI costituiscono prova scritta idonea per i crediti di cui all'art. 634 secondo co. c.p.c. e il ricorso per ingiunzione è stato depositato in data 10.10.2023.
Peraltro, la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili è stata espressamente richiesta dal giudice del monitorio.
La contestazione è, quindi, infondata.
10.
In merito all'errore materiale in cui sarebbe incorso il giudice del monitorio, si rileva che effettivamente nel decreto ingiuntivo risulta conteggiata due volte la spesa di euro
27,00 relativa alla marca da bollo (una volta nell'importo di euro 286,00= euro 259 per
C.U. + marca da bollo, una seconda volta a parte).
Ciò detto si rileva che nessuna delle parti ha chiesto la correzione dell'errore materiale.
Si ritiene, pertanto, che il decreto ingiuntivo debba essere confermato con la precisazione che non sono dovuti gli euro 27,00 ivi liquidati.
7 10.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 7163/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2534/2023 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova il 30.10.2023 che conferma, ad esclusione dell'importo di euro 27,00 non dovuto;
2) Dichiara l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo di cui al punto che precede, nella parte in cui non ne è già munito;
3) Condanna l'attore-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 18 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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