CASS
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2025, n. 35922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35922 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - FILIPPO CASA BA LA IA GR ON - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: ST IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30/04/2025, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato MA AS colpevole del reato contestato e lo ha condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda, pena sospesa. Ha disposto la confisca e la distruzione del fucile oggetto di imputazione. Ha ritenuto accertato che l’imputato avesse commesso la contravvenzione di cui all’art. 20 l.n. 110/75, per non avere correttamente e diligentemente custodito un fucile cal. 12 Benelli. Portando con sé l’arma all’interno della sua vettura, a causa di una buca presente sull’asfalto, al sobbalzo del mezzo si era aperto uno sportello e il fucile era scivolato e rimasto poggiato lungo la strada il 27/07/2019 alle ore 8,30 del mattino in località Maladroxia di T’OC (tanto da allarmare un passante che aveva chiamato la Polizia), finchè lo stesso AS, resosene conto, era tornato indietro a recuperarlo.
2. Ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 20 l.n. 110/75, perché la fattispecie concreta non era sussumibile nel fatto tipico da essa descritto. La disposizione ha ad oggetto le armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 l.n. 110/75, dove non si menzionano né le munizioni né le parti dell’arma. Il fucile di cui all’imputazione era privo di otturatore, come riferito da AS già quando rese dichiarazioni spontanee in commissariato subito dopo il rinvenimento. Aveva spiegato che, essendo un ex armiere, poiché doveva portare il fucile in armeria a Carbonia, l’aveva resa inoffensiva. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35922 Anno 2025 Presidente: RO CO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 22/10/2025 Anche il teste ZI US che aveva notato l’arma abbandonata sull’asfalto ha riferito che, visto a distanza, il fucile sembrava privo di cartucce. Inoltre dai verbali degli operanti risulta che l’otturatore fu recuperato successivamente, fatto sintomatico che non si trovava insieme al fucile. Sicchè il fatto reato non sussiste.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto di cui all’art. 20 l.n. 110/75, con riguardo all’individuazione della diligenza con la quale l’imputato avrebbe dovuto custodire le armi;
si lamenta, altresì, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova. La verifica della diligenza, nel silenzio della legge, andrebbe rapportata al caso specifico sulla scorta della pericolosità dell’arma e sulle altre circostanze concrete. Poiché l’arma non era di pronto utilizzo ed era privo del pezzo essenziale per renderla offensiva, non poteva dirsi che vi fosse nel caso un rilevante inadempimento all’obbligo di diligenza. Peraltro, l’imputato ha provveduto a recuperare subito il fucile non appena accortosi del fatto era scivolato fuori dal veicolo;
immediatamente si era poi recato dai Carabinieri per riferire l’episodio. Erronea era la motivazione del giudice di merito che aveva trascurato la rilevanza del dato della mancanza dell’otturatore, affermando che dal comportamento dell’imputato era derivato il rischio che chiunque potesse impossessarsi del fucile, ben potendo acquistare successivamente l’otturatore.
3. Il Procuratore Generale, Gabriele Mazzotta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Dalla ricostruzione dei fatti, contenuta nella sentenza impugnata, risulta incontestato che il fucile fosse privo di otturatore al momento in cui si sarebbe realizzata la condotta di omessa diligente custodia;
tuttavia il giudice ritiene che il fucile andasse custodito meglio perché chiunque avrebbe potuto prenderlo e poi attendere l’occasione propizia per acquistare l’otturatore e rendere funzionante l’arma. Tuttavia nei precedenti di legittimità l’illecito di pericolo di cui all’art. 20 cit. è correlato al rischio che l’omessa diligente custodia renda possibile ad altri di sottrarla ed utilizzarla. Sicchè l’illecito contestato non può considerarsi configurabile rispetto ad un’arma insuscettibile di immediato utilizzo. La giurisprudenza di legittimità ha, per un verso, affermato che «integra il reato di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata» (Sez. 1, n. 13006 del 30/03/2006, P.m. in proc. Scarabicchi, Rv. 234075 - 01). E’ chiaro, pertanto, che il principio è posto con riferimento ad una condotta negligente, che renda possibile un immediato impossessamento di un’arma pronta per l’uso. Per altro verso, si è affermato che «in forza del principio di tassatività, non è configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi, previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, nella negligente custodia di 2 parte di un'arma (nella specie, caricatori muniti di proiettili)» (Sez. 1, n. 4659 del 21/12/2004, dep. 2005, Marsico, Rv. 230735 - 01) Nella motivazione di quest’ultima sentenza è stato evidenziato che «le disposizioni richiamate descrivono specificamente o individuano le caratteristiche delle armi (da guerra o da sparo) e delle relative munizioni;
la "parte" è menzionata soltanto all'art. 1 (armi e munizioni da guerra) con riguardo esclusivamente alla parte della bomba o alla parte del proiettile, mentre nessun rilievo alla "parte" è attribuito all'art. 2 nella descrizione delle armi comuni da sparo. Sono invece il terzo ed il quinto comma dell'art. 20 a menzionare le parti di armi (o di esplosivi) ipotizzando il relativo furto o lo smarrimento e ponendo a carico di colui che le detenga o di chi le abbia rinvenute l'obbligo di immediato avviso, sanzionato specificamente per l'inosservanza. La diversità di previsione appare frutto di deliberata e ragionevole scelta, posto che la negligente custodia di una parte d'arma non espone a pericolo di sorta la sicurezza pubblica, da tal parte non derivando alcun diretto nocumento per chi, nella sfera di disponibilità e controllo diretti del detentore, con essa (soltanto) venga occasionalmente a contatto;
di contro, la perdita di controllo sulla parte d'arma, che venga smarrita o sottratta senza che il detentore (o di converso l'eventuale rinvenitore) ne abbia dato immediata segnalazione alla Autorità di Polizia, pone quell'oggetto in una condizione di circolazione pericolosa, tal parte ben potendo essere utilizzata per ricostituire o sostituire la funzionalità di altre armi da sparo pregiudicando l'interesse della sicurezza pubblica». Da tale condivisibile lettura sistematica delle disposizioni incriminatrice non si può che ricavare il principio per il quale la custodia non diligente di un’arma non immediatamente utilizzabile perché priva di una parte essenziale al suo funzionamento non integra il contestato illecito di pericolo, perché non ricorre il pericolo connaturato all’elemento tipico di fattispecie. E un fucile privo di una sua parte essenziale, in mancanza della quale non ne è possibile il funzionale, non può che essere considerato mera parte di arma, con conseguente insussistenza nel caso di specie del fatto addebitato. Ogni altra questione rimane assorbita.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA CO RO 3
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30/04/2025, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato MA AS colpevole del reato contestato e lo ha condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda, pena sospesa. Ha disposto la confisca e la distruzione del fucile oggetto di imputazione. Ha ritenuto accertato che l’imputato avesse commesso la contravvenzione di cui all’art. 20 l.n. 110/75, per non avere correttamente e diligentemente custodito un fucile cal. 12 Benelli. Portando con sé l’arma all’interno della sua vettura, a causa di una buca presente sull’asfalto, al sobbalzo del mezzo si era aperto uno sportello e il fucile era scivolato e rimasto poggiato lungo la strada il 27/07/2019 alle ore 8,30 del mattino in località Maladroxia di T’OC (tanto da allarmare un passante che aveva chiamato la Polizia), finchè lo stesso AS, resosene conto, era tornato indietro a recuperarlo.
2. Ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 20 l.n. 110/75, perché la fattispecie concreta non era sussumibile nel fatto tipico da essa descritto. La disposizione ha ad oggetto le armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 l.n. 110/75, dove non si menzionano né le munizioni né le parti dell’arma. Il fucile di cui all’imputazione era privo di otturatore, come riferito da AS già quando rese dichiarazioni spontanee in commissariato subito dopo il rinvenimento. Aveva spiegato che, essendo un ex armiere, poiché doveva portare il fucile in armeria a Carbonia, l’aveva resa inoffensiva. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35922 Anno 2025 Presidente: RO CO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 22/10/2025 Anche il teste ZI US che aveva notato l’arma abbandonata sull’asfalto ha riferito che, visto a distanza, il fucile sembrava privo di cartucce. Inoltre dai verbali degli operanti risulta che l’otturatore fu recuperato successivamente, fatto sintomatico che non si trovava insieme al fucile. Sicchè il fatto reato non sussiste.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto di cui all’art. 20 l.n. 110/75, con riguardo all’individuazione della diligenza con la quale l’imputato avrebbe dovuto custodire le armi;
si lamenta, altresì, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova. La verifica della diligenza, nel silenzio della legge, andrebbe rapportata al caso specifico sulla scorta della pericolosità dell’arma e sulle altre circostanze concrete. Poiché l’arma non era di pronto utilizzo ed era privo del pezzo essenziale per renderla offensiva, non poteva dirsi che vi fosse nel caso un rilevante inadempimento all’obbligo di diligenza. Peraltro, l’imputato ha provveduto a recuperare subito il fucile non appena accortosi del fatto era scivolato fuori dal veicolo;
immediatamente si era poi recato dai Carabinieri per riferire l’episodio. Erronea era la motivazione del giudice di merito che aveva trascurato la rilevanza del dato della mancanza dell’otturatore, affermando che dal comportamento dell’imputato era derivato il rischio che chiunque potesse impossessarsi del fucile, ben potendo acquistare successivamente l’otturatore.
3. Il Procuratore Generale, Gabriele Mazzotta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Dalla ricostruzione dei fatti, contenuta nella sentenza impugnata, risulta incontestato che il fucile fosse privo di otturatore al momento in cui si sarebbe realizzata la condotta di omessa diligente custodia;
tuttavia il giudice ritiene che il fucile andasse custodito meglio perché chiunque avrebbe potuto prenderlo e poi attendere l’occasione propizia per acquistare l’otturatore e rendere funzionante l’arma. Tuttavia nei precedenti di legittimità l’illecito di pericolo di cui all’art. 20 cit. è correlato al rischio che l’omessa diligente custodia renda possibile ad altri di sottrarla ed utilizzarla. Sicchè l’illecito contestato non può considerarsi configurabile rispetto ad un’arma insuscettibile di immediato utilizzo. La giurisprudenza di legittimità ha, per un verso, affermato che «integra il reato di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata» (Sez. 1, n. 13006 del 30/03/2006, P.m. in proc. Scarabicchi, Rv. 234075 - 01). E’ chiaro, pertanto, che il principio è posto con riferimento ad una condotta negligente, che renda possibile un immediato impossessamento di un’arma pronta per l’uso. Per altro verso, si è affermato che «in forza del principio di tassatività, non è configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi, previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, nella negligente custodia di 2 parte di un'arma (nella specie, caricatori muniti di proiettili)» (Sez. 1, n. 4659 del 21/12/2004, dep. 2005, Marsico, Rv. 230735 - 01) Nella motivazione di quest’ultima sentenza è stato evidenziato che «le disposizioni richiamate descrivono specificamente o individuano le caratteristiche delle armi (da guerra o da sparo) e delle relative munizioni;
la "parte" è menzionata soltanto all'art. 1 (armi e munizioni da guerra) con riguardo esclusivamente alla parte della bomba o alla parte del proiettile, mentre nessun rilievo alla "parte" è attribuito all'art. 2 nella descrizione delle armi comuni da sparo. Sono invece il terzo ed il quinto comma dell'art. 20 a menzionare le parti di armi (o di esplosivi) ipotizzando il relativo furto o lo smarrimento e ponendo a carico di colui che le detenga o di chi le abbia rinvenute l'obbligo di immediato avviso, sanzionato specificamente per l'inosservanza. La diversità di previsione appare frutto di deliberata e ragionevole scelta, posto che la negligente custodia di una parte d'arma non espone a pericolo di sorta la sicurezza pubblica, da tal parte non derivando alcun diretto nocumento per chi, nella sfera di disponibilità e controllo diretti del detentore, con essa (soltanto) venga occasionalmente a contatto;
di contro, la perdita di controllo sulla parte d'arma, che venga smarrita o sottratta senza che il detentore (o di converso l'eventuale rinvenitore) ne abbia dato immediata segnalazione alla Autorità di Polizia, pone quell'oggetto in una condizione di circolazione pericolosa, tal parte ben potendo essere utilizzata per ricostituire o sostituire la funzionalità di altre armi da sparo pregiudicando l'interesse della sicurezza pubblica». Da tale condivisibile lettura sistematica delle disposizioni incriminatrice non si può che ricavare il principio per il quale la custodia non diligente di un’arma non immediatamente utilizzabile perché priva di una parte essenziale al suo funzionamento non integra il contestato illecito di pericolo, perché non ricorre il pericolo connaturato all’elemento tipico di fattispecie. E un fucile privo di una sua parte essenziale, in mancanza della quale non ne è possibile il funzionale, non può che essere considerato mera parte di arma, con conseguente insussistenza nel caso di specie del fatto addebitato. Ogni altra questione rimane assorbita.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA CO RO 3