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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 423/2023 r.g.a. promosso
DA
in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Fabio;
P.IVA_1
appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Ileana Ocera;
C.F._1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 418/2023 del Tribunale di
Patti pubblicata in data 28.4.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1
n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18 dicembre 2015 il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 461 emesso dal Tribunale di Patti, notificato il 9.11.2015, con il quale gli era stato ingiunto di pagare al ricorrente, ET , la somma di € Controparte_1
27.657,89, oltre interessi, quale compenso per l'esecuzione dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori relativi alla
1 “ristrutturazione e restauro dell'ex e dell'annesso chiostro Pt_2
dei Minori osservanti”.
A sostegno dell'opposizione eccepiva in via preliminare, oltre all'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, l'improponibilità della domanda alla luce della clausola compromissoria prevista nel contratto di conferimento di incarico sottoscritto dalle parti in causa.
Nel merito, deduceva di avere provveduto al pagamento dei compensi spettanti alla professionista.,
Nella costituzione dell'ET , il Tribunale con sentenza CP_1
n. 418/2023, rigettate le eccezioni preliminari relative alla dedotta inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e alla improponibilità della domanda proposta dal per la presenza CP_1
della clausola compromissoria, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento della somma di € Parte_1
26.411.30 a titolo di compensi professionali, oltre accessori e spese.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Pt_1
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza del 20.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione il censura Parte_1
la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'eccezione di improponibilità della domanda del CP_1
senza dichiarare il difetto di competenza del giudice ordinario in favore di un collegio arbitrale, come previsto dalla clausola n. 18 del contratto sottoscritto dalle parti. Lamenta l'erroneità dell'interpretazione di tale clausola operata dal giudice di prime cure secondo il quale la competenza arbitrale doveva ritenersi alternativa rispetto a quella dell'autorità giudiziaria.
2 3. Con il secondo motivo d'appello il deduce la nullità del Pt_1
contratto sotto il duplice profilo della sottoscrizione del Responsabile del Procedimento (in luogo del sindaco) dell'atto negoziale di conferimento dell'incarico e della carenza della attestazione della copertura finanziaria.
4. Con il terzo motivo di gravame il lamenta Parte_1
l'acritica adesione da parte del Tribunale di Patti alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato in merito alla quantificazione dei compensi spettanti all'arch. , senza fornire una adeguata CP_1
motivazione relativamente al rigetto dei rilievi svolti dal consulente di parte del Pt_1
5. Con il quarto motivo di appello il censura la Parte_1
sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure pronunciato ultra petita, riconoscendo al compensi relativi ai lavori di CP_1
cui alla voce n. 14 del disciplinare d'incarico, non oggetto della domanda formulata dal professionista.
6. Con il quinto motivo, infine, l'ente appellante si duole della condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali.
L'ente territoriale chiede, quindi, che venga accertata la nullità del contratto di conferimento dell'incarico all'appellata per mancanza della forma scritta e della attestazione di copertura finanziaria, con rigetto di ogni pretesa vantata dal . Chiede, inoltre, che CP_1
venga accertata l'incompetenza del giudice ordinario in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 del contratto.
7. , costituendosi, eccepisce la nullità della Controparte_1
clausola arbitrale prevista in contratto nonché la tardività dell'eccezione inerente alla mancanza di sottoscrizione del contratto, trattandosi di vizio comportante eventualmente l'annullabilità e non la nullità del contratto, pertanto non rilevabile d'ufficio. Deduce, poi,
3 l'inammissibilità della chiesta declaratoria della nullità del contratto per mancanza di copertura finanziaria, in quanto doglianza svolta per la prima volta in grado di appello, pur rimarcando l'infondatezza della censura, essendo stato previsto in contratto che “alla spesa per il pagamento delle competenze tecniche e quanto dovuto per legge si farà fronte con le somme all'uopo previste nel relativo progetto approvato e finanziato con i Fondi POR Sicilia 2000-2006”. Ha ribadito poi la fondatezza delle proprie pretese chiedendo il rigetto del gravame.
8. Il primo motivo di gravame è fondato. L'art. 18 del disciplinare d'incarico sottoscritto prevedeva che “tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dai professionisti ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o in mancanza dal presidente del tribunale competente”. Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. Civ. Sez. 6, 24 settembre 2021 n. 25939). Nel caso di specie, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Patti in favore del , il ha CP_1 Parte_1
eccepito l'improponibilità della domanda di quest'ultimo avente ad
4 oggetto il pagamento dei compensi, in forza della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti. La decisione del giudice di primo grado che ha rigettato l'eccezione ritenendo la competenza degli arbitri alternativa rispetto a quella del giudice ordinario non può condividersi. La clausola, in termini chiari, prevede la devoluzione agli arbitri di ogni controversia che possa insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi professionali, come unica forma di risoluzione delle controversie sopra richiamate, come può evincersi anche dalla voce verbale “saranno” adoperata nella clausola (“tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno … deferite ad un collegio arbitrale”).
Si osserva, incidentalmente, che clausola compromissoria binaria non significa “non esclusività della competenza degli arbitri” ma indica la circostanza che gli arbitri siano nominati da due dei soggetti in causa ed il terzo da persona terza estranea;
tale clausola, come precisato dalla Suprema Corte, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi “a posteriori”
- in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (Cass. Civ. Sez. 1, 8 aprile 2016 n. 6924).
Il ha eccepito la nullità della clausola compromissoria per CP_1
mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° comma, c.c.. L'eccezione deve ritenersi infondata. La Suprema Corte
S.C. ha costantemente affermato che, in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette
5 clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. Civ. Sez. 1, 23 maggio
2006 n. 12153; conforme Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 2 settembre 2020 n.
20461).
Nel caso di specie il disciplinare sottoscritto dalle parti non può ritenersi uno schema-tipo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, ma piuttosto un regolamento contrattuale predisposto per il singolo e specifico incarico conferito all'ET , sicché CP_1
non ricorrono i presupposti richiesti per l'operatività dell'art. 1341
c.c..
Va anche aggiunto che “la predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l'inefficacia di una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde quest'ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far
6 valere, in mancanza dei presupposti, l'inefficacia di quella clausola
(Cassazione 19212/2005).
Nella fattispecie manca, appunto, la prova della ricorrenza della particolare fattispecie contrattuale prevista dall'art. 1341 c.c..
In accoglimento del primo motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata, deve quindi essere dichiarata improponibile la domanda svolta dal nei confronti del , per CP_1 Parte_1
essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale.
9. In ordine al secondo motivo di appello, occorre rilevare quanto segue. La manifestazione di volontà nell'interesse dell'ente locale era stata espressa dal Sindaco con la determina sindacale del 15 luglio
2008 alla quale è poi seguita la sottoscrizione da parte dei professionisti del disciplinare di incarico, sottoscritto altresì, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione comunale, non dal
Sindaco del ma dal responsabile del procedimento. Parte_1
L'eccezione sollevata dal appellante secondo cui il Pt_1
responsabile dell'Ufficio non avrebbe avuto il potere di impegnare la volontà dell'ente locale è stata correttamente ritenuta tardiva, e quindi inammissibile, dal giudice di prime cure;
dal dedotto vizio del consenso dell'ente, infatti, deriverebbe non la nullità ma l'annullabilità del contratto, non rilevabile d'ufficio ma solo dall'amministrazione comunale nei termini di rito (Cass. Civ. Sez. 1,
26 luglio 2012 n. 13296).
Tale censura deve, pertanto, ritenersi infondata.
Ininfluente poi, ai fini dell'accertamento della competenza arbitrale, deve ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per la mancata attestazione della copertura finanziaria. Tale rilievo, svolto per la prima volta nel presente grado di appello, deve comunque ritenersi
7 ammissibile e non tardivo, contrariamente a quanto eccepito dal
(Cass. Civ. Sez. 3, 14 maggio 2024 n. 13159); tuttavia, CP_1
come chiarito dalla Suprema Corte, in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale;
ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (Cass. Civ. Sez. 2, 6 novembre 2013 n. 2504).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico del , soccombente, ivi comprese le CP_1
spese di c.t.u..
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 418/2023 emessa dal Tribunale di Patti anche nei confronti di , così Controparte_1
decide: accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda proposta da nei confronti del Comune appellante, Controparte_1
per essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale;
condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio,
[...]
in € 286,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi (€ 1.000,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1.200,00 fase istruttoria, €
8 1.500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di appello, in € 804,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi (€ 1.030,00 fase studio, € 710,00 fase introduttiva, € 1.525,00 fase trattazione, € 1.735,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. CP_1
Messina, 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 423/2023 r.g.a. promosso
DA
in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Fabio;
P.IVA_1
appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Ileana Ocera;
C.F._1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 418/2023 del Tribunale di
Patti pubblicata in data 28.4.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1
n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 18 dicembre 2015 il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 461 emesso dal Tribunale di Patti, notificato il 9.11.2015, con il quale gli era stato ingiunto di pagare al ricorrente, ET , la somma di € Controparte_1
27.657,89, oltre interessi, quale compenso per l'esecuzione dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori relativi alla
1 “ristrutturazione e restauro dell'ex e dell'annesso chiostro Pt_2
dei Minori osservanti”.
A sostegno dell'opposizione eccepiva in via preliminare, oltre all'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, l'improponibilità della domanda alla luce della clausola compromissoria prevista nel contratto di conferimento di incarico sottoscritto dalle parti in causa.
Nel merito, deduceva di avere provveduto al pagamento dei compensi spettanti alla professionista.,
Nella costituzione dell'ET , il Tribunale con sentenza CP_1
n. 418/2023, rigettate le eccezioni preliminari relative alla dedotta inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e alla improponibilità della domanda proposta dal per la presenza CP_1
della clausola compromissoria, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento della somma di € Parte_1
26.411.30 a titolo di compensi professionali, oltre accessori e spese.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Pt_1
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza del 20.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione il censura Parte_1
la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'eccezione di improponibilità della domanda del CP_1
senza dichiarare il difetto di competenza del giudice ordinario in favore di un collegio arbitrale, come previsto dalla clausola n. 18 del contratto sottoscritto dalle parti. Lamenta l'erroneità dell'interpretazione di tale clausola operata dal giudice di prime cure secondo il quale la competenza arbitrale doveva ritenersi alternativa rispetto a quella dell'autorità giudiziaria.
2 3. Con il secondo motivo d'appello il deduce la nullità del Pt_1
contratto sotto il duplice profilo della sottoscrizione del Responsabile del Procedimento (in luogo del sindaco) dell'atto negoziale di conferimento dell'incarico e della carenza della attestazione della copertura finanziaria.
4. Con il terzo motivo di gravame il lamenta Parte_1
l'acritica adesione da parte del Tribunale di Patti alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato in merito alla quantificazione dei compensi spettanti all'arch. , senza fornire una adeguata CP_1
motivazione relativamente al rigetto dei rilievi svolti dal consulente di parte del Pt_1
5. Con il quarto motivo di appello il censura la Parte_1
sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure pronunciato ultra petita, riconoscendo al compensi relativi ai lavori di CP_1
cui alla voce n. 14 del disciplinare d'incarico, non oggetto della domanda formulata dal professionista.
6. Con il quinto motivo, infine, l'ente appellante si duole della condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali.
L'ente territoriale chiede, quindi, che venga accertata la nullità del contratto di conferimento dell'incarico all'appellata per mancanza della forma scritta e della attestazione di copertura finanziaria, con rigetto di ogni pretesa vantata dal . Chiede, inoltre, che CP_1
venga accertata l'incompetenza del giudice ordinario in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 del contratto.
7. , costituendosi, eccepisce la nullità della Controparte_1
clausola arbitrale prevista in contratto nonché la tardività dell'eccezione inerente alla mancanza di sottoscrizione del contratto, trattandosi di vizio comportante eventualmente l'annullabilità e non la nullità del contratto, pertanto non rilevabile d'ufficio. Deduce, poi,
3 l'inammissibilità della chiesta declaratoria della nullità del contratto per mancanza di copertura finanziaria, in quanto doglianza svolta per la prima volta in grado di appello, pur rimarcando l'infondatezza della censura, essendo stato previsto in contratto che “alla spesa per il pagamento delle competenze tecniche e quanto dovuto per legge si farà fronte con le somme all'uopo previste nel relativo progetto approvato e finanziato con i Fondi POR Sicilia 2000-2006”. Ha ribadito poi la fondatezza delle proprie pretese chiedendo il rigetto del gravame.
8. Il primo motivo di gravame è fondato. L'art. 18 del disciplinare d'incarico sottoscritto prevedeva che “tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dai professionisti ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o in mancanza dal presidente del tribunale competente”. Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. Civ. Sez. 6, 24 settembre 2021 n. 25939). Nel caso di specie, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Patti in favore del , il ha CP_1 Parte_1
eccepito l'improponibilità della domanda di quest'ultimo avente ad
4 oggetto il pagamento dei compensi, in forza della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti. La decisione del giudice di primo grado che ha rigettato l'eccezione ritenendo la competenza degli arbitri alternativa rispetto a quella del giudice ordinario non può condividersi. La clausola, in termini chiari, prevede la devoluzione agli arbitri di ogni controversia che possa insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi professionali, come unica forma di risoluzione delle controversie sopra richiamate, come può evincersi anche dalla voce verbale “saranno” adoperata nella clausola (“tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno … deferite ad un collegio arbitrale”).
Si osserva, incidentalmente, che clausola compromissoria binaria non significa “non esclusività della competenza degli arbitri” ma indica la circostanza che gli arbitri siano nominati da due dei soggetti in causa ed il terzo da persona terza estranea;
tale clausola, come precisato dalla Suprema Corte, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi “a posteriori”
- in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (Cass. Civ. Sez. 1, 8 aprile 2016 n. 6924).
Il ha eccepito la nullità della clausola compromissoria per CP_1
mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° comma, c.c.. L'eccezione deve ritenersi infondata. La Suprema Corte
S.C. ha costantemente affermato che, in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette
5 clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. Civ. Sez. 1, 23 maggio
2006 n. 12153; conforme Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 2 settembre 2020 n.
20461).
Nel caso di specie il disciplinare sottoscritto dalle parti non può ritenersi uno schema-tipo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, ma piuttosto un regolamento contrattuale predisposto per il singolo e specifico incarico conferito all'ET , sicché CP_1
non ricorrono i presupposti richiesti per l'operatività dell'art. 1341
c.c..
Va anche aggiunto che “la predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l'inefficacia di una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde quest'ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far
6 valere, in mancanza dei presupposti, l'inefficacia di quella clausola
(Cassazione 19212/2005).
Nella fattispecie manca, appunto, la prova della ricorrenza della particolare fattispecie contrattuale prevista dall'art. 1341 c.c..
In accoglimento del primo motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata, deve quindi essere dichiarata improponibile la domanda svolta dal nei confronti del , per CP_1 Parte_1
essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale.
9. In ordine al secondo motivo di appello, occorre rilevare quanto segue. La manifestazione di volontà nell'interesse dell'ente locale era stata espressa dal Sindaco con la determina sindacale del 15 luglio
2008 alla quale è poi seguita la sottoscrizione da parte dei professionisti del disciplinare di incarico, sottoscritto altresì, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione comunale, non dal
Sindaco del ma dal responsabile del procedimento. Parte_1
L'eccezione sollevata dal appellante secondo cui il Pt_1
responsabile dell'Ufficio non avrebbe avuto il potere di impegnare la volontà dell'ente locale è stata correttamente ritenuta tardiva, e quindi inammissibile, dal giudice di prime cure;
dal dedotto vizio del consenso dell'ente, infatti, deriverebbe non la nullità ma l'annullabilità del contratto, non rilevabile d'ufficio ma solo dall'amministrazione comunale nei termini di rito (Cass. Civ. Sez. 1,
26 luglio 2012 n. 13296).
Tale censura deve, pertanto, ritenersi infondata.
Ininfluente poi, ai fini dell'accertamento della competenza arbitrale, deve ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per la mancata attestazione della copertura finanziaria. Tale rilievo, svolto per la prima volta nel presente grado di appello, deve comunque ritenersi
7 ammissibile e non tardivo, contrariamente a quanto eccepito dal
(Cass. Civ. Sez. 3, 14 maggio 2024 n. 13159); tuttavia, CP_1
come chiarito dalla Suprema Corte, in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale;
ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (Cass. Civ. Sez. 2, 6 novembre 2013 n. 2504).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico del , soccombente, ivi comprese le CP_1
spese di c.t.u..
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 418/2023 emessa dal Tribunale di Patti anche nei confronti di , così Controparte_1
decide: accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda proposta da nei confronti del Comune appellante, Controparte_1
per essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale;
condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio,
[...]
in € 286,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi (€ 1.000,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1.200,00 fase istruttoria, €
8 1.500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di appello, in € 804,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi (€ 1.030,00 fase studio, € 710,00 fase introduttiva, € 1.525,00 fase trattazione, € 1.735,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. CP_1
Messina, 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
9