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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 4081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4081 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7954/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC RI, in esito all'udienza del 12 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7954/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.12.1961 e residente a [...] C, elettivamente domiciliato in Belpasso (CT) in via Bellini n.37/E, presso lo studio dell'Avv. Rosario M. Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 1784/2025 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… -
Accertare e dichiarare che il sig è invalido al 100% con diritto Parte_1 alla indennità di accompagnamento, in quanto non è capace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana necessitando di assistenza continua;
- Conseguentemente, condannare l' CP_1 in persona del legale rappr. p.t. alla corresponsione in favore del sig. del relativo Pt_1 trattamento economico decorrente dalla presentazione della domanda, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 10 settembre
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
pagina 2 di 6 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 1 agosto 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 29 luglio 2025, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del
16 luglio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
pagina 3 di 6 Parte ricorrente si è limitata ad affermare che il consulente non avrebbe correttamente valutato le sue reali condizioni psicofisiche, non riconoscendogli l'indennità di accompagnamento e ritenendolo invalido nella sola misura dell'87%, nonostante abbia riscontrato “emiparesi dx con instabilità statico dinamica, deambulazione instabile, lieve instabilità statico-dinamica con difficoltà deambulatoria”. Ha dedotto che non avrebbe tenuto conto della certificazione medica prodotta, ad esempio del certificato del 21 ottobre 2024, e non avrebbe considerato come il complesso quadro patologico possa influire e gravare, in realtà, sulla sua capacità di deambulare e di attendere agli atti quotidiani della vita, non avendo utilizzato i criteri previsti per la valutazione delle funzionalità e l'autonomia dell'individuo, limitandosi a suo dire ad un apodittico elenco delle patologie da cui è affetto, assolutamente insufficiente a fornire un quadro clinico funzionale del ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, in data 13 maggio 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ivi compreso il certificato del 21 ottobre 2024, menzionato nell'atto introduttivo, ha ritenuto che sia affetta da “• emiparesi destra con instabilità statico-dinamica, deambulazione instabile ma possibile in autonomia con appoggio monopodalico a bastone canadese (esito di pregresso - novembre 2023 - ictus ischemico) e disartria • Diabete mellito tipo Il in terapia farmacologica con discreto compenso (Hba1c 7.1) • Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA • Esiti a lieve incidenza funzionale (lieve instabilità statico-dinamica con difficoltà deambulatoria) di pregresso
(novembre 2023) ictus ischemico con emiparesi destra e disartria • Spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale”, riscontrando un'invalidità complessiva dell'87% a fronte della percentuale del 75% già riscontrata in sede amministrativa, escludendo pertanto l'inabilità e, a fortiori, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di soggetto infrasessantacinquenne.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza e non è stata prodotta alcuna certificazione medica successiva attestante eventuali aggravamenti.
pagina 4 di 6 Per altro, dall'esame obiettivo in atti1 in atti, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno formulato dal consulente specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi,
pagina 5 di 6 non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 1 agosto 2025 nei confronti dell' in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 13 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
NC RI
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “APPARATO OSTEO-ARTICOLARE Colonna vertebrale con discrete limitazioni della sua articolarità così come per le altre articolazioni. Manovra di Laségue bilateralmente discretamente positiva. APPARATO NERVOSO Instabilità statico-dinamica, deambulazione instabile ma possibile in autonomia con appoggio monopodalico a bastone canadese. Prova di MB positiva per retropulsione. I riflessi osteo-tendinei sono presenti ma non elicitabili a destra ES IC Collaborante, risponde in modo adeguato ma dopo ripetute sollecitazioni. Discreta disartria. ORGANI DI SENSO Nessuna lesione presentano, al loro esame clinico, gli organi di senso”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC RI, in esito all'udienza del 12 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7954/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.12.1961 e residente a [...] C, elettivamente domiciliato in Belpasso (CT) in via Bellini n.37/E, presso lo studio dell'Avv. Rosario M. Sciacca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 1784/2025 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… -
Accertare e dichiarare che il sig è invalido al 100% con diritto Parte_1 alla indennità di accompagnamento, in quanto non è capace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti relativi alla vita quotidiana necessitando di assistenza continua;
- Conseguentemente, condannare l' CP_1 in persona del legale rappr. p.t. alla corresponsione in favore del sig. del relativo Pt_1 trattamento economico decorrente dalla presentazione della domanda, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 10 settembre
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
pagina 2 di 6 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 1 agosto 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 29 luglio 2025, entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del
16 luglio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
pagina 3 di 6 Parte ricorrente si è limitata ad affermare che il consulente non avrebbe correttamente valutato le sue reali condizioni psicofisiche, non riconoscendogli l'indennità di accompagnamento e ritenendolo invalido nella sola misura dell'87%, nonostante abbia riscontrato “emiparesi dx con instabilità statico dinamica, deambulazione instabile, lieve instabilità statico-dinamica con difficoltà deambulatoria”. Ha dedotto che non avrebbe tenuto conto della certificazione medica prodotta, ad esempio del certificato del 21 ottobre 2024, e non avrebbe considerato come il complesso quadro patologico possa influire e gravare, in realtà, sulla sua capacità di deambulare e di attendere agli atti quotidiani della vita, non avendo utilizzato i criteri previsti per la valutazione delle funzionalità e l'autonomia dell'individuo, limitandosi a suo dire ad un apodittico elenco delle patologie da cui è affetto, assolutamente insufficiente a fornire un quadro clinico funzionale del ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, in data 13 maggio 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ivi compreso il certificato del 21 ottobre 2024, menzionato nell'atto introduttivo, ha ritenuto che sia affetta da “• emiparesi destra con instabilità statico-dinamica, deambulazione instabile ma possibile in autonomia con appoggio monopodalico a bastone canadese (esito di pregresso - novembre 2023 - ictus ischemico) e disartria • Diabete mellito tipo Il in terapia farmacologica con discreto compenso (Hba1c 7.1) • Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA • Esiti a lieve incidenza funzionale (lieve instabilità statico-dinamica con difficoltà deambulatoria) di pregresso
(novembre 2023) ictus ischemico con emiparesi destra e disartria • Spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale”, riscontrando un'invalidità complessiva dell'87% a fronte della percentuale del 75% già riscontrata in sede amministrativa, escludendo pertanto l'inabilità e, a fortiori, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di soggetto infrasessantacinquenne.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza e non è stata prodotta alcuna certificazione medica successiva attestante eventuali aggravamenti.
pagina 4 di 6 Per altro, dall'esame obiettivo in atti1 in atti, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno formulato dal consulente specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi,
pagina 5 di 6 non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 1 agosto 2025 nei confronti dell' in persona del
[...] CP_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 13 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
NC RI
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “APPARATO OSTEO-ARTICOLARE Colonna vertebrale con discrete limitazioni della sua articolarità così come per le altre articolazioni. Manovra di Laségue bilateralmente discretamente positiva. APPARATO NERVOSO Instabilità statico-dinamica, deambulazione instabile ma possibile in autonomia con appoggio monopodalico a bastone canadese. Prova di MB positiva per retropulsione. I riflessi osteo-tendinei sono presenti ma non elicitabili a destra ES IC Collaborante, risponde in modo adeguato ma dopo ripetute sollecitazioni. Discreta disartria. ORGANI DI SENSO Nessuna lesione presentano, al loro esame clinico, gli organi di senso”