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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/12/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 17/12/2025 alle ore 9,22 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di lavoro iscritta al n. 1065/25 RGL promossa da c.f. (avv. Michele Serpe) Parte_1 C.F._1 contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità: l'avv. Michele Serpe;
la dott.ssa
. Controparte_2
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Serpe aderisce al conteggio svolto dal e riduce la domanda a € CP_1
4.082,29.
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 14.10.2025 docente in servizio presso Parte_1 una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2021/22 e 2023/24 e di aver maturato ferie per complessivi 56 giorni (compresi 6 giorni di festività soppresse)
1 senza averne mai fruiti, ha chiesto il pagamento della somma di € 4.156,19 a titolo di indennità sostitutiva di cui € 2.050,72 per il primo a.s. ed € 2.105,47 per il secondo.
Il resiste, evidenziando in primo luogo che le festività soppresse non CP_1 possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge
228/12, possono essere monetizzate solo nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione. In subordine, ha osservato che un giorno di ferie era stato fruito a domanda nell'a.s. 2021/22.
2. La tesi principale del non è conforme alla recente giurisprudenza di CP_1 legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le
2 ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi della ricorrente secondo cui sono assimilate alle ferie appare conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. La ricorrente ha aderito al conteggio del e ha ridotto di conseguenza CP_1 la domanda a € 4.082,29 (di cui € 1976,87 per l'a.s. 2021/22 ed € 2.105,47 per l'a.s. 2023/24).
5. La domanda quindi si accoglie nei limiti della riformulazione e con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
La minima riduzione della somma attribuita rispetto a quella domandata non giustifica la compensazione neppure parziale.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
3 dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare, per le causali di cui in motivazione, a CP_3 Parte_1 la somma di € 4.082,29 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data di cessazione di ciascuno dei rapporti di lavoro in cui le ferie sono maturate;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per
[...] esborsi, € 1030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Michele Serpe.
Il giudice
Marco IA
4
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 17/12/2025 alle ore 9,22 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di lavoro iscritta al n. 1065/25 RGL promossa da c.f. (avv. Michele Serpe) Parte_1 C.F._1 contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità: l'avv. Michele Serpe;
la dott.ssa
. Controparte_2
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Serpe aderisce al conteggio svolto dal e riduce la domanda a € CP_1
4.082,29.
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 14.10.2025 docente in servizio presso Parte_1 una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2021/22 e 2023/24 e di aver maturato ferie per complessivi 56 giorni (compresi 6 giorni di festività soppresse)
1 senza averne mai fruiti, ha chiesto il pagamento della somma di € 4.156,19 a titolo di indennità sostitutiva di cui € 2.050,72 per il primo a.s. ed € 2.105,47 per il secondo.
Il resiste, evidenziando in primo luogo che le festività soppresse non CP_1 possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge
228/12, possono essere monetizzate solo nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione. In subordine, ha osservato che un giorno di ferie era stato fruito a domanda nell'a.s. 2021/22.
2. La tesi principale del non è conforme alla recente giurisprudenza di CP_1 legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le
2 ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi della ricorrente secondo cui sono assimilate alle ferie appare conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. La ricorrente ha aderito al conteggio del e ha ridotto di conseguenza CP_1 la domanda a € 4.082,29 (di cui € 1976,87 per l'a.s. 2021/22 ed € 2.105,47 per l'a.s. 2023/24).
5. La domanda quindi si accoglie nei limiti della riformulazione e con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
La minima riduzione della somma attribuita rispetto a quella domandata non giustifica la compensazione neppure parziale.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa,
3 dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare, per le causali di cui in motivazione, a CP_3 Parte_1 la somma di € 4.082,29 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data di cessazione di ciascuno dei rapporti di lavoro in cui le ferie sono maturate;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per
[...] esborsi, € 1030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Michele Serpe.
Il giudice
Marco IA
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