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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
FRATINI MASSIMO, RE
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 SSN 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 SSN 1996 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso all'esame della Corte è proposto dalla signora Nominativo_2 residente in [...]contro l'atto di intimazione di pagamento n. 007-2024-90059591 notificato tramite posta in data
06/05/2025, dall'Agenzia Entrate-Riscossione direzione di Arezzo, con il quale viene richiesto il pagamento di n. 3 cartelle esattoriali in precedenza notificate per la somma complessiva di €. 45.696,06;
Si oppone il ricorrente con ricorso a questa Corte eccependo l'illegittimità dell'atto di intimazione, eccepisce la violazione dell'art. 25 25 del DPR 602/73 per mancata rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, intervenuta prescrizione del credito e degli interessi richiesti, mancata indicazione della quantificazione degli interessi, omessa allegazione degli atti presupposti, inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, assenza della qualifica del messo notificatore., chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che conferma la regolarità del proprio operato,
l'infondatezza del ricorso per avvenuta notifica di atti esecutivi successivi non opposti, inammissibilità dello stesso a fronte di istanza di definizione agevolata del debito conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte:
Le doglianze esposte nel ricorso in esame dal ricorrente appaiono pretestuose e generiche alcune inconferenti all'oggetto di causa.
L'atto di intimazione di pagamento è stato notificato 06/05/2025 in conformità e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del DPR 602/1973; L'eccezione per omessa notifica delle cartelle, oggetto dell'intimazione di pagamento non è fondata. La documentazione in atti prodotta dall'Agente della Riscossione conferma l'avvenuta regolare notifica delle cartelle citate nell'avviso;
Il credito tributario oggi in parola era già stato richiesto in pagamento con atti esattivi in precedenza notificati:
Il debito tributario intimato è tuttora esigibile. Il ricorso è infondato e va rigettato. Ogni altra eccezione è assorbita
Per le spese di giudizio sussistono giustificati motivi per disporre la compensazioni.
Visti gli articoli 15 e 36 del D.Lgs 546 del 31.12.992;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
FRATINI MASSIMO, RE
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 SSN 1994
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720249005959102000 SSN 1996 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso all'esame della Corte è proposto dalla signora Nominativo_2 residente in [...]contro l'atto di intimazione di pagamento n. 007-2024-90059591 notificato tramite posta in data
06/05/2025, dall'Agenzia Entrate-Riscossione direzione di Arezzo, con il quale viene richiesto il pagamento di n. 3 cartelle esattoriali in precedenza notificate per la somma complessiva di €. 45.696,06;
Si oppone il ricorrente con ricorso a questa Corte eccependo l'illegittimità dell'atto di intimazione, eccepisce la violazione dell'art. 25 25 del DPR 602/73 per mancata rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, intervenuta prescrizione del credito e degli interessi richiesti, mancata indicazione della quantificazione degli interessi, omessa allegazione degli atti presupposti, inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, assenza della qualifica del messo notificatore., chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che conferma la regolarità del proprio operato,
l'infondatezza del ricorso per avvenuta notifica di atti esecutivi successivi non opposti, inammissibilità dello stesso a fronte di istanza di definizione agevolata del debito conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte:
Le doglianze esposte nel ricorso in esame dal ricorrente appaiono pretestuose e generiche alcune inconferenti all'oggetto di causa.
L'atto di intimazione di pagamento è stato notificato 06/05/2025 in conformità e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del DPR 602/1973; L'eccezione per omessa notifica delle cartelle, oggetto dell'intimazione di pagamento non è fondata. La documentazione in atti prodotta dall'Agente della Riscossione conferma l'avvenuta regolare notifica delle cartelle citate nell'avviso;
Il credito tributario oggi in parola era già stato richiesto in pagamento con atti esattivi in precedenza notificati:
Il debito tributario intimato è tuttora esigibile. Il ricorso è infondato e va rigettato. Ogni altra eccezione è assorbita
Per le spese di giudizio sussistono giustificati motivi per disporre la compensazioni.
Visti gli articoli 15 e 36 del D.Lgs 546 del 31.12.992;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.