Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di intimazione per mancata notifica delle cartelle sottese

    La documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione conferma l'avvenuta regolare notifica delle cartelle citate nell'avviso.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito e degli interessi

    Il debito tributario intimato è tuttora esigibile.

  • Rigettato
    Mancata indicazione della quantificazione degli interessi

    Tutte le eccezioni sono assorbite dal rigetto del ricorso.

  • Rigettato
    Omessa allegazione degli atti presupposti

    La documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione conferma l'avvenuta regolare notifica delle cartelle citate nell'avviso.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato

    L'atto di intimazione di pagamento è stato notificato in conformità e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del DPR 602/1973.

  • Rigettato
    Assenza della qualifica del messo notificatore

    L'atto di intimazione di pagamento è stato notificato in conformità e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del DPR 602/1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo
    Numero : 5
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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