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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI MO Presidente
- UC Fiorella Componente
- LE AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 8856/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
LI BO,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Mirko CP_1 C.F._2
De Luca,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 8856/2021
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di BR n. 4819/2016 del 17/05/2016, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati (BR, 16/10/1994), Per_1
(BR, 17/11/1997) e (BR, 11/12/2006). Per_2 Persona_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha allegato che tra febbraio e marzo 2018 il coniuge si è licenziato e si
è allontanato da BR, abbandonando lei e la prole. Ha allegato altresì che costui, già a partire dal mese di gennaio 2018, ha omesso di versare il contributo al suo mantenimento e a quello delle figlie e che da ottobre 2017 ha omesso di pagare le rate del mutuo.
Ha riferito che per diverso tempo non è stato possibile rintracciare il marito, la cui presenza era indispensabile per la condizione della figlia
, all'epoca minorenne, la quale si sarebbe dovuta sottoporre a terapie Per_3 invasive per le quali era necessario il consenso di entrambi i genitori.
Ha, infine, esposto che il coniuge vive a Lecce unitamente alla sua compagna e alla sua famiglia di origine e che è in corso una procedura di recupero crediti pari ad oltre € 33.000,00.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni della separazione. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 16/11/2021).
1.2.- si è costituito in giudizio sin dalla fase presidenziale, CP_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di essersi allontanato da BR a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie. Ha dichiarato altresì che, dopo il suo trasferimento a Lecce, il rapporto con la prole si è incrinato, poiché la stessa probabilmente è manipolata dalla madre.
Ha riferito di percepire il reddito di emergenza pari a € 400,00.
2 R.G. 8856/2021
Quanto, infine, alla condizione economico-patrimoniale della coniuge e dei figli e , ha esposto che percepiscono redditi e che pertanto Per_1 Per_2 sono economicamente indipendenti.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca del contributo mensile a proprio carico al mantenimento della figlia;
c) un contributo mensile a proprio carico al Per_2 mantenimento della figlia pari ad € 100,00; d) la revoca del Per_3 contributo mensile al mantenimento della coniuge. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 07/04/2022).
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 12/04/2022, esperito invano il tentativo di conciliazione, la Presidente delegata, provvedendo in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole, ha così disposto: i) autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente;
ii) disposto l'affido esclusivo della minore (nata a [...]
BR il 11.12.2006) alla madre, con collocamento presso la stessa;
iii) disposto che il padre possa incontrare la minore, alla presenza della madre, oppure – ove vi sia indisponibilità della stessa – con l'ausilio dei Servizi
Sociali in Spazio Neutro, previa preparazione della minore e dimostrazione di serietà dell'intenzione di riprendere un rapporto continuativo con la minore;
iv) posto, a carico di un contributo per il mantenimento CP_1 della figlia di € 180,00 mensili, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT da novembre 2022; v) posto le spese straordinarie, da sostenere per la minore e da individuare secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale, a carico di entrambi
i genitori in pari misura.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.4.- Solo la parte attrice ha integrato la sua costituzione con memoria del 10/05/2022, domandando: a) in via preliminare, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva;
b) la regolamentazione del diritto di visita paterno nei riguardi della figlia
, solo previa preparazione della minore e seria intenzione del genitore Per_3
3 R.G. 8856/2021
convenuto di voler riprendere i rapporti padre-figlia; c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia pari ad € Per_3
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad € 150,00. Con vittoria di spese di lite.
1.8.- Proseguito il giudizio, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) revocare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra
, dichiaratasi la stessa autosufficiente e con Parte_1 una propria indipendenza economica;
2) revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli in particolare della figlia , che sottoscrive la presente, Per_3 oramai maggiorenne è autosufficiente economicamente, anche essa con una propria indipendenza economica;
3) il sig. non avendo potuto corrispondere gli importi CP_1 dovuti a titolo di mantenimento per la moglie e la figlia
, si impegna a trasferire la propria quota pari al 50%, Per_3 degli immobili ubicati nel Comune di BR, Traversa diciottesima Villaggio Sereno n. 23, identificati in catasto:
Foglio 233 Mappale 1643 sub 7, Cat A/3, cl 5, vani 6,5, RC.
€ 302,13 Mappale 1643 sub 2, Cat C/6, cl 5, mq35, RC. €
65,07 in favore della moglie o per persona da Parte_1 nominare, con atto notarile da rogarsi presso un notaio scelto dalla stessa a sue cure e spese, a saldo di quanto dovuto per
i predetti arretrati e per l'eventuale mantenimento sino alla omologa del divorzio alle condizioni di cui sopra. Il sig. , CP_1 per la vendita delle sue quote, si obbliga a sottoscrivere procura a vendere presso il notaio Persona_4 nominando come suo procuratore la figlia . Si Per_2 precisa che è pendente sull'immobile sopracitato l'esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di BR Ruolo 128/2024.
4 R.G. 8856/2021
È stato raggiunto con l'unico creditore della procedura esecutiva un accordo che verrà finalizzato presso il Tribunale di BR il 27 marzo 2025 ore 9:00 nell'ambito del quale è richiesta l'accettazione della rinuncia all'esecuzione immobiliare da parte del sig. e della sig.ra . Il CP_1 Parte_1 sig. si obbliga a depositare entro le 9:30 di giovedì 27 CP_1 marzo 2025 l'accettazione della rinuncia all'esecuzione
128/2025. Con il deposito della accettazione all'esecuzione e con il trasferimento delle quote alla sig.ra , la Parte_1 stessa si dichiara ampiamente soddisfatta e di non avere nulla altro a pretendere, per tutti gli arretrati, maturati sino ad oggi, a titolo di mantenimento suo e dei figli e per l'eventuale mantenimento sino alla omologa del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Il giudice istruttore si è riservato di riferire al collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.9.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 31/10/2023).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione tra i coniugi, giusta decreto di omologazione del
Tribunale di BR n. 4819/2016 del 17/05/2016, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 09/05/2016;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
5 R.G. 8856/2021
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole, oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 04/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8856/2021 introdotto con ricorso del
16/11/2021 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
BR in data 11/10/1993 tra (BR (BS), Parte_1
24/01/1972) e (Lecce (LE), 27/10/1967) e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 733, parte
II, serie A, anno 1993;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
04/11/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di BR per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE AN CI MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI MO Presidente
- UC Fiorella Componente
- LE AN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 8856/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
LI BO,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Mirko CP_1 C.F._2
De Luca,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 8856/2021
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di BR n. 4819/2016 del 17/05/2016, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati (BR, 16/10/1994), Per_1
(BR, 17/11/1997) e (BR, 11/12/2006). Per_2 Persona_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha allegato che tra febbraio e marzo 2018 il coniuge si è licenziato e si
è allontanato da BR, abbandonando lei e la prole. Ha allegato altresì che costui, già a partire dal mese di gennaio 2018, ha omesso di versare il contributo al suo mantenimento e a quello delle figlie e che da ottobre 2017 ha omesso di pagare le rate del mutuo.
Ha riferito che per diverso tempo non è stato possibile rintracciare il marito, la cui presenza era indispensabile per la condizione della figlia
, all'epoca minorenne, la quale si sarebbe dovuta sottoporre a terapie Per_3 invasive per le quali era necessario il consenso di entrambi i genitori.
Ha, infine, esposto che il coniuge vive a Lecce unitamente alla sua compagna e alla sua famiglia di origine e che è in corso una procedura di recupero crediti pari ad oltre € 33.000,00.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni della separazione. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 16/11/2021).
1.2.- si è costituito in giudizio sin dalla fase presidenziale, CP_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di essersi allontanato da BR a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie. Ha dichiarato altresì che, dopo il suo trasferimento a Lecce, il rapporto con la prole si è incrinato, poiché la stessa probabilmente è manipolata dalla madre.
Ha riferito di percepire il reddito di emergenza pari a € 400,00.
2 R.G. 8856/2021
Quanto, infine, alla condizione economico-patrimoniale della coniuge e dei figli e , ha esposto che percepiscono redditi e che pertanto Per_1 Per_2 sono economicamente indipendenti.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca del contributo mensile a proprio carico al mantenimento della figlia;
c) un contributo mensile a proprio carico al Per_2 mantenimento della figlia pari ad € 100,00; d) la revoca del Per_3 contributo mensile al mantenimento della coniuge. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 07/04/2022).
1.3.- In occasione della prima udienza di comparizione del 12/04/2022, esperito invano il tentativo di conciliazione, la Presidente delegata, provvedendo in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole, ha così disposto: i) autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente;
ii) disposto l'affido esclusivo della minore (nata a [...]
BR il 11.12.2006) alla madre, con collocamento presso la stessa;
iii) disposto che il padre possa incontrare la minore, alla presenza della madre, oppure – ove vi sia indisponibilità della stessa – con l'ausilio dei Servizi
Sociali in Spazio Neutro, previa preparazione della minore e dimostrazione di serietà dell'intenzione di riprendere un rapporto continuativo con la minore;
iv) posto, a carico di un contributo per il mantenimento CP_1 della figlia di € 180,00 mensili, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT da novembre 2022; v) posto le spese straordinarie, da sostenere per la minore e da individuare secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale, a carico di entrambi
i genitori in pari misura.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.4.- Solo la parte attrice ha integrato la sua costituzione con memoria del 10/05/2022, domandando: a) in via preliminare, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva;
b) la regolamentazione del diritto di visita paterno nei riguardi della figlia
, solo previa preparazione della minore e seria intenzione del genitore Per_3
3 R.G. 8856/2021
convenuto di voler riprendere i rapporti padre-figlia; c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia pari ad € Per_3
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad € 150,00. Con vittoria di spese di lite.
1.8.- Proseguito il giudizio, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) revocare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra
, dichiaratasi la stessa autosufficiente e con Parte_1 una propria indipendenza economica;
2) revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli in particolare della figlia , che sottoscrive la presente, Per_3 oramai maggiorenne è autosufficiente economicamente, anche essa con una propria indipendenza economica;
3) il sig. non avendo potuto corrispondere gli importi CP_1 dovuti a titolo di mantenimento per la moglie e la figlia
, si impegna a trasferire la propria quota pari al 50%, Per_3 degli immobili ubicati nel Comune di BR, Traversa diciottesima Villaggio Sereno n. 23, identificati in catasto:
Foglio 233 Mappale 1643 sub 7, Cat A/3, cl 5, vani 6,5, RC.
€ 302,13 Mappale 1643 sub 2, Cat C/6, cl 5, mq35, RC. €
65,07 in favore della moglie o per persona da Parte_1 nominare, con atto notarile da rogarsi presso un notaio scelto dalla stessa a sue cure e spese, a saldo di quanto dovuto per
i predetti arretrati e per l'eventuale mantenimento sino alla omologa del divorzio alle condizioni di cui sopra. Il sig. , CP_1 per la vendita delle sue quote, si obbliga a sottoscrivere procura a vendere presso il notaio Persona_4 nominando come suo procuratore la figlia . Si Per_2 precisa che è pendente sull'immobile sopracitato l'esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di BR Ruolo 128/2024.
4 R.G. 8856/2021
È stato raggiunto con l'unico creditore della procedura esecutiva un accordo che verrà finalizzato presso il Tribunale di BR il 27 marzo 2025 ore 9:00 nell'ambito del quale è richiesta l'accettazione della rinuncia all'esecuzione immobiliare da parte del sig. e della sig.ra . Il CP_1 Parte_1 sig. si obbliga a depositare entro le 9:30 di giovedì 27 CP_1 marzo 2025 l'accettazione della rinuncia all'esecuzione
128/2025. Con il deposito della accettazione all'esecuzione e con il trasferimento delle quote alla sig.ra , la Parte_1 stessa si dichiara ampiamente soddisfatta e di non avere nulla altro a pretendere, per tutti gli arretrati, maturati sino ad oggi, a titolo di mantenimento suo e dei figli e per l'eventuale mantenimento sino alla omologa del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Il giudice istruttore si è riservato di riferire al collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.9.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 31/10/2023).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione tra i coniugi, giusta decreto di omologazione del
Tribunale di BR n. 4819/2016 del 17/05/2016, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 09/05/2016;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
5 R.G. 8856/2021
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole, oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 04/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8856/2021 introdotto con ricorso del
16/11/2021 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
BR in data 11/10/1993 tra (BR (BS), Parte_1
24/01/1972) e (Lecce (LE), 27/10/1967) e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 733, parte
II, serie A, anno 1993;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
04/11/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di BR per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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