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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35732/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da
1) Parte_1
Nato il 23.06.1972 a ME (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv. Filippo Danovi e Ilaria Finotti presso i quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2
Nata il 31.08.1972 a Domodossola (VB) cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo Egidi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Masera (VB) in data 26 agosto 2000
(anno 2000 atto n. 2 parte II serie A)
Divorziati con sentenza n. 916/2020 del Tribunale di Milano pubblicata in data 03.02.2020
con i seguenti figli: , nata il [...] Per_1
nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 14.10.2024 il IG. ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 916/2020 del Tribunale di Milano pubblicata in data
03.02.2020 e, in particolare: revocare, l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento della Pt_1 figlia maggiorenne disporre in capo al sig. l'obbligo di mantenimento diretto Persona_3 Pt_1 del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e, Persona_4 conseguentemente, revocare il diritto della sig.ra a percepire l'assegno di mantenimento per il Pt_2 figlio;
revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in ME (MI), via Carlo Oreglio n. 3 disposta in favore della sig.ra . Parte_2
Con atto depositato in data 30.01.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra la quale si Parte_2
è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 24.02.2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. casa coniugale sita in ME via Carlo Oreglio n. 3 assegnata alla signora Pt_2
sarà revocata il 31 gennaio 2026, la IGnora porterà con sé tutti gli arredi
[...] Pt_2 presenti nella abitazione;
Per_
2. il padre corrisponderà direttamene ad il mantenimento mensile di €1300,00 con decorrenza dal mese di marzo 2025, importo che verrà versato in via anticipata entro e non oltre 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat, l'importo sopra Per_ indicato verrà versato fino al mese di dicembre 2026 compreso. informerà il padre sugli esiti degli esami, della data del termine del master e della progressione della carriera;
Per_
3.la signora terrà a suo carico il 100% delle spese straordinarie di come da Pt_2 protocollo del tribunale di Milano reso in data 14.11.2017;
4. il padre provvederà al mantenimento diretto di e alle spese straordinarie nella Per_2 misura del 100% come da protocollo del Tribunale di Milano reso in data 14.11.2017;
5. il padre corrisponderà alla madre a titolo di arretrati maturati, per il mantenimento ordinario ed indici istat per , alla data odierna la somma di €6.000,00, con le seguenti Per_2 modalità, l'importo di € 3.000,00 entro il 30.3.2025, la restante somma entro il 30.6.2025;
6. la madre si impegna a rimettere la denuncia querela entro il 30.3.2025 e il padre accetta la remissione di querela;
7. la madre verserà ad entro il 2.7.2025 la somma di € 1.000,00 a titolo di contributo Per_2 agli studi.”
Con ordinanza emessa in data 27.02.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla di divorzio n. n. 916/2020 del Tribunale di Milano pubblicata in data 03.02.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da
1) Parte_1
Nato il 23.06.1972 a ME (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli Avv. Filippo Danovi e Ilaria Finotti presso i quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2
Nata il 31.08.1972 a Domodossola (VB) cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo Egidi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Masera (VB) in data 26 agosto 2000
(anno 2000 atto n. 2 parte II serie A)
Divorziati con sentenza n. 916/2020 del Tribunale di Milano pubblicata in data 03.02.2020
con i seguenti figli: , nata il [...] Per_1
nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 14.10.2024 il IG. ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 916/2020 del Tribunale di Milano pubblicata in data
03.02.2020 e, in particolare: revocare, l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento della Pt_1 figlia maggiorenne disporre in capo al sig. l'obbligo di mantenimento diretto Persona_3 Pt_1 del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e, Persona_4 conseguentemente, revocare il diritto della sig.ra a percepire l'assegno di mantenimento per il Pt_2 figlio;
revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in ME (MI), via Carlo Oreglio n. 3 disposta in favore della sig.ra . Parte_2
Con atto depositato in data 30.01.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra la quale si Parte_2
è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 24.02.2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. casa coniugale sita in ME via Carlo Oreglio n. 3 assegnata alla signora Pt_2
sarà revocata il 31 gennaio 2026, la IGnora porterà con sé tutti gli arredi
[...] Pt_2 presenti nella abitazione;
Per_
2. il padre corrisponderà direttamene ad il mantenimento mensile di €1300,00 con decorrenza dal mese di marzo 2025, importo che verrà versato in via anticipata entro e non oltre 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat, l'importo sopra Per_ indicato verrà versato fino al mese di dicembre 2026 compreso. informerà il padre sugli esiti degli esami, della data del termine del master e della progressione della carriera;
Per_
3.la signora terrà a suo carico il 100% delle spese straordinarie di come da Pt_2 protocollo del tribunale di Milano reso in data 14.11.2017;
4. il padre provvederà al mantenimento diretto di e alle spese straordinarie nella Per_2 misura del 100% come da protocollo del Tribunale di Milano reso in data 14.11.2017;
5. il padre corrisponderà alla madre a titolo di arretrati maturati, per il mantenimento ordinario ed indici istat per , alla data odierna la somma di €6.000,00, con le seguenti Per_2 modalità, l'importo di € 3.000,00 entro il 30.3.2025, la restante somma entro il 30.6.2025;
6. la madre si impegna a rimettere la denuncia querela entro il 30.3.2025 e il padre accetta la remissione di querela;
7. la madre verserà ad entro il 2.7.2025 la somma di € 1.000,00 a titolo di contributo Per_2 agli studi.”
Con ordinanza emessa in data 27.02.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla di divorzio n. n. 916/2020 del Tribunale di Milano pubblicata in data 03.02.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai